Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11751/2026 del 27/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la statuizione di confisca di euro 3.405 disposta dal Tribunale di Bari, sostenendo violazione di legge e vizio della motivazione: il denaro non sarebbe stato sequestrato come provento di cessione e non vi erano ammissioni né prove che lo collegassero al reato di spaccio. Criticava inoltre l'uso, da parte del giudice, di elementi fattuali (banconote di piccolo taglio e un "libro mastro") senza un esame critico e coerente che consentisse il controllo del ragionamento

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla confisca del denaro: ha annullato la statuizione di confisca (euro 3.405) e ha rinviato al Tribunale di Bari, in diversa persona fisica, per un nuovo giudizio sul punto. La Cassazione ha ritenuto che il Tribunale avesse motivato in modo contraddittorio e insufficiente il nesso tra la somma e il reato per cui l'imputato è stato condannato (detenzione ai fini di cessione) e ha richiamato i principi sulla distinzione tra "prezzo del reato" e "profitto" e sulla necessità di valutare la pertinenzialità del denaro rispetto al reato accertato. La parte sanzionatoria (pena di un anno di reclusione e multa di euro 1.200) è rimasta impregiudicata dalla pronuncia di annullamento limitata alla confisca

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Richiamato in quanto la sentenza del Tribunale di Bari era stata emessa ai sensi della procedura di patteggiamento

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Il comma 5 riguarda la fattispecie di detenzione per cui è stata applicata la pena. Il comma 7-bis è la norma specifica sugli effetti in materia di stupefacenti richiamata per valutare la confiscabilità del denaro; tuttavia la Corte chiarisce che, ove si procede per detenzione/trasporto e non per cessione, non sussiste il necessario nesso per applicare le misure ablative previste

  • art. 240 cod. pen.

    Norma generale sulla confisca per prezzo, prodotto o profitto del reato; la Corte ha richiamato la distinzione tra "prezzo del reato" (compenso dato o promesso per la commissione del reato) e "profitto" (vantaggio conseguito dall'autore), sottolineando che la confisca ai sensi dell'art. 240 richiede adeguata dimostrazione del nesso con il reato per il quale si procede

  • art. 240-bis cod. pen.

    Menziomento nella decisione: la Corte osserva che la confisca non è stata disposta ai sensi di questa norma (richiamata dall'art. 85-bis d.P.R. 309/90) e che la motivazione non fa riferimento al requisito della sproporzione, requisito previsto per l'applicazione di talune misure ablative

  • art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Richiamata ratione temporis come riferimento alla normativa sugli strumenti finanziari e alla confisca, in connessione con l'art. 240-bis; la Corte rileva che il Tribunale non ha motivato secondo i presupposti di tale disciplina

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Richiamato per precisare i limiti di impugnabilità in sede di cassazione delle sentenze di patteggiamento quando esse comprendono misure di sicurezza oggetto dell'accordo; la Corte specifica che tale limite non opera nel caso di specie perché la misura non è stata concordata

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Indica che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale, principio applicato dalla Corte nella specie

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Citato riguardo ai limiti della motivazione nei ricorsi relativi al patteggiamento: il ricorrente ha depositato i motivi entro i limiti strettamente necessari richiesti

Massime di principio

  • Quando l'imputato è stato condannato per detenzione (e non per cessione) di stupefacenti, la confisca del denaro rinvenuto è possibile solo se risulti con chiaro e convincente nesso di pertinenzialità tra la somma e il reato contestato (ad esempio se la somma costituisce il "prezzo" ricevuto per la detenzione o il diretto provento della cessione)
  • Il "prezzo del reato" è distinto dal "profitto": il primo è un compenso dato o promesso a chi commette il reato; il secondo è il vantaggio che il reo consegue. La qualificazione della somma come "prezzo" o "profitto" va adeguatamente motivata
  • Non è ammissibile fondare la confisca su elementi indiziari privi di un percorso argomentativo coerente e critico: il giudice deve spiegare come gli elementi (es. taglio delle banconote, registri, libri mastro) colleghino materialmente le somme al reato per il quale si procede
  • Non possono essere confiscate somme che costituiscono il ricavato di cessioni di droga non contestate nel processo o che risultano destinate a successivi acquisti, salvo prova che tali somme siano il provento del reato per cui l'imputato è ritenuto responsabile
  • Se la confisca è fondata su disposizioni speciali (es. art. 240-bis e richiamo alle norme del d.P.R. 309/90), il giudice deve espressamente valutare e motivare i presupposti richiesti dalla norma, compreso il requisito della sproporzione quando previsto
  • La sentenza derivante da patteggiamento è comunque sindacabile in Cassazione per vizio di motivazione quando non sussistono i limiti di impugnabilità previsti per le misure concordate; pertanto, anche nei patteggiamenti il giudice deve motivare compiutamente decisioni ablative come la confisca

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.