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Sentenza

Sentenza n. 7693/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento del 13 dicembre 2024 con il quale la Motorizzazione civile di Roma ha respinto la richiesta del ricorrente di essere ammesso a sostenere l’esame di prova pratica per il conseguimento della Patente di guida di categoria B.

Giustizia amministrativa202501846

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della Motorizzazione civile di Roma di ammissione all’esame di prova pratica per il conseguimento della patente di guida di categoria B, fondato sulla presenza di un ostativo prefettizio relativo ai requisiti morali

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione competente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 13 dicembre 2024 con cui la Motorizzazione civile di Roma gli ha negato l’ammissione alla prova pratica per il conseguimento della patente B, in ragione della ritenuta carenza dei requisiti morali di cui all’art. 120 C.d.S., derivante da un ostativo inserito dalla Prefettura di Roma nel Sistema Informativo del Dipartimento dei Trasporti. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, degli artt. 24 e 97 Cost., nonché difetto di motivazione e istruttoria, lamentando di non avere ricevuto il preavviso di rigetto né una formale comunicazione del diniego e di non aver potuto fornire chiarimenti. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 120 C.d.S., dell’art. 3 l. 241/1990 e dell’art. 97 Cost., nonché difetto dei presupposti, motivazione e istruttoria, sostenendo che il mero richiamo all’art. 120 C.d.S. non esplicitasse le ragioni dell’ostativo prefettizio. Il ricorso indicava genericamente anche gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ma non formulava specifiche censure contro l’atto della Prefettura.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, richiamando quanto già rilevato in sede cautelare. L’atto effettivamente lesivo e sostanziale era l’ostativo inserito dalla Prefettura di Roma, atto presupposto del diniego ministeriale. La sua impugnazione non poteva ritenersi validamente proposta mediante la generica formula di stile relativa a tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali: ai sensi dell’art. 40 c.p.a., l’atto deve essere puntualmente individuato nell’oggetto della domanda e deve essere fatto oggetto di motivi specifici, anche quando si deduca l’illegittimità derivata dell’atto conclusivo. Inoltre, la corretta individuazione degli atti impugnati va compiuta considerando il contenuto complessivo del ricorso e delle censure, non soltanto l’epigrafe; nel caso concreto, tutte le doglianze erano rivolte esclusivamente al provvedimento della Motorizzazione e non contestavano l’illegittimità propria dell’atto prefettizio. Il TAR ha ritenuto indispensabile l’impugnazione dell’ostativo prefettizio, poiché esso costituiva il nucleo sostanziale e motivazionale del diniego e sia il potere prefettizio sia quello ministeriale avevano natura vincolata. La mancata impugnazione dell’atto presupposto ha quindi privato il ricorrente di una necessaria condizione dell’azione e determinato l’inammissibilità del ricorso, senza esame nel merito delle censure procedimentali e motivazionali. Il TAR ha inoltre richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 152/2021, secondo cui l’art. 120, comma 1, C.d.S. attribuisce al Prefetto un potere automatico e vincolato in presenza della condizione ostativa e non è estensibile al diniego di rilascio della patente la giurisprudenza relativa al superamento dell’automatismo nella revoca della patente. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre rimborso forfettario e accessori.

Norme richiamate

  • art. 120 C.d.S.

    La disposizione, nella parte relativa al diniego del rilascio della patente in presenza di una condizione ostativa, attribuisce al Prefetto un potere automatico e vincolato, senza margini di apprezzamento discrezionale; l’effetto ostativo opera prima del conseguimento del titolo.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    È stato invocato dal ricorrente quale fondamento dell’obbligo di comunicare il preavviso di rigetto; la sentenza non esamina nel merito tale censura, poiché dichiara il ricorso inammissibile.

  • art. 3 l. 241/1990

    È stato invocato dal ricorrente in relazione al difetto di motivazione; la relativa censura non è esaminata nel merito per l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 40 c.p.a.

    Richiede che l’atto impugnato sia puntualmente individuato nell’oggetto della domanda e che ad esso siano riferiti motivi specifici; la generica richiesta di annullamento degli atti presupposti, connessi o consequenziali non è sufficiente.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È stato applicato per consentire al Collegio di rilevare e sottoporre al contraddittorio il possibile profilo di inammissibilità del ricorso.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto, insieme alle norme europee richiamate, per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La generica richiesta di annullamento di tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali non costituisce valida impugnazione dell’atto presupposto: quest’ultimo deve essere puntualmente individuato nell’oggetto della domanda e deve essere specificamente censurato, anche quando si deduca la sua illegittimità derivata.
  • L’individuazione degli atti impugnati deve essere effettuata sulla base del contenuto complessivo del ricorso e dell’effettiva volontà del ricorrente, considerando le censure formulate e non soltanto l’epigrafe dell’atto introduttivo.
  • Quando un provvedimento conclusivo meramente vincolato si fonda sostanzialmente su un atto presupposto autonomamente lesivo, l’impugnazione dell’atto presupposto è necessaria per contestare utilmente il diniego finale; la mancata impugnazione priva il ricorrente di una condizione dell’azione e rende il ricorso inammissibile.
  • L’art. 120, comma 1, C.d.S. configura, in presenza della condizione ostativa prevista dalla legge, un potere prefettizio automatico e vincolato, non assimilabile ai poteri esercitati in materia di revoca di una patente già conseguita.

Come è indicizzato

MateriePatenti e abilitazioni alla guidaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiTrasporti e circolazioneProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrerePrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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