Sentenza n. 94/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento del silenzio formatosi sull'istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente via P.E.C. in data 28.05.2025 e ricevuta in pari data dalla Questura di Frosinone;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di accesso agli atti presentata il 28 maggio 2025 in relazione alla procedura per il permesso di soggiorno
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva presentato alla Questura di Frosinone un'istanza di accesso agli atti relativa alla procedura 24FR008199, chiedendo di conoscere le ragioni per cui gli era stata rilasciata soltanto la ricevuta di presentazione della domanda, senza il permesso di soggiorno provvisorio e senza i codici Vestanet e CUI, nonché di ottenere informazioni sullo stato del procedimento. L'istanza era rimasta senza riscontro oltre il termine di trenta giorni. Il ricorrente ha quindi impugnato il silenzio dell'amministrazione, chiedendo che fosse dichiarata l'illegittimità dell'inerzia e che fosse ordinato alla Questura di pronunciarsi sull'istanza e di consentire l'accesso. L'amministrazione si è costituita con atto di mero stile, senza fornire chiarimenti o difese sostanziali. In limine, il Collegio ha rilevato l'incompatibilità tra l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e la richiesta di distrazione delle spese formulata dal difensore, disponendo la revoca dell'ammissione provvisoria.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto illegittimo il silenzio della Questura, poiché l'istanza di accesso non era stata evasa nel termine di trenta giorni e l'amministrazione era tenuta a fornire una risposta e, nei limiti degli atti formati ed esistenti, a consentire la visione e il rilascio delle copie della documentazione relativa al procedimento. Il giudice ha precisato che il diritto di accesso riguarda documenti già formati e materialmente esistenti e non può essere utilizzato per imporre all'amministrazione un'attività di elaborazione o formazione di nuovi documenti. La Questura è stata ordinata a rispondere all'istanza e a rilasciare gli eventuali atti formati entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. L'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato è stata revocata per incompatibilità con la richiesta di distrazione delle spese ai sensi dell'art. 93 c.p.c. L'amministrazione è stata condannata al pagamento di euro 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 22 ss. l. 241/1990
Il diritto di accesso consente la visione e il rilascio di copie di documenti amministrativi già formati ed esistenti presso l'amministrazione, ma non può essere utilizzato per provocare la formazione o l'elaborazione di nuovi documenti.
art. 25 l. 241/1990
L'inerzia dell'amministrazione sull'istanza di accesso oltre il termine previsto legittima la tutela giurisdizionale avverso il silenzio.
art. 93 c.p.c.
La richiesta di distrazione delle spese formulata dal difensore nell'atto introduttivo è stata ritenuta incompatibile con l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, determinando la revoca dell'ammissione provvisoria.
Massime di principio
- L'amministrazione destinataria di un'istanza di accesso documentale deve pronunciarsi entro il termine previsto e non può mantenere un silenzio ingiustificato; il giudice può ordinare di rispondere all'istanza e di ostendere gli atti eventualmente formati.
- L'accesso documentale è esercitabile esclusivamente con riferimento a documenti già formati e materialmente esistenti presso l'amministrazione; non può essere utilizzato per ottenere dall'amministrazione chiarimenti mediante un'attività di elaborazione o formazione di nuovi documenti.
- In presenza di un'istanza di accesso relativa a un procedimento amministrativo, l'amministrazione deve fornire i chiarimenti richiesti e consentire l'ostensione della documentazione esistente relativa al procedimento, nei limiti di quanto effettivamente formato e detenuto.
- La richiesta di distrazione delle spese formulata dal difensore nell'atto introduttivo è incompatibile con l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, poiché presuppone un rapporto di mandato professionale incompatibile con il rapporto tra difensore e Stato derivante dall'ammissione al beneficio.
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