Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11970/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La pubblica accusa ha censurato la sentenza della Corte d'appello di Venezia per aver derubricato la condotta contestata al capo B dall'attentato alla vita alla sola messa in pericolo dell'incolumita' delle persone (art. 280 c.p.), sostenendo che i congegni erano oggettivamente pericolosi, collocati per attirare le forze dell'ordine e idonei a cagionare la morte. Il difensore dell'imputato aveva invece dedotto carenze di motivazione e sostenuto l'ipotesi del reato impossibile, argomentando sull'esito negativo del primo esperimento peritale e sulle modifiche intervenute nell'ordigno a seguito del disinnesco; ha altresi' sollevato questioni procedurali relative all'art. 581 c.p.p. (mandato per la cassazione) e prospettato eccezione di illegittimita' costituzionale in relazione agli artt. 3 e 24 Cost.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi (della pubblica accusa e dell'imputato). Ha ritenuto fondata la valutazione della Corte d'appello secondo cui il secondo ordigno, pur potenzialmente lesivo entro un raggio di circa 4 metri, per caratteristiche tecniche e per la collocazione/innesco era idoneo a mettere concretamente in pericolo l'incolumita' delle persone ma non, in modo obiettivo e ragionevole, la loro vita; pertanto la riqualificazione in attentato alla sola incolumita' era corretta. Quanto all'eccezione di reato impossibile, la Corte ha ricordato che l'inidoneita' deve essere assoluta al momento del fatto: il fatto che l'ordigno, ricostruito e sperimentato successivamente, sia esploso in due esperimenti ha escluso l'inidoneita' assoluta. Ha inoltre ritenuto applicabile in cassazione l'onere previsto dall'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. (mandato ed elezione di domicilio), con conseguente inammissibilita' del ricorso dell'imputato per difetto di oneri formali; ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali, a una sanzione alla Cassa delle ammende di euro 3.000 e alla rifusione delle spese della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 280 cod. pen. (Attentato per finalita' terroristiche o di eversione)

    La norma punisce chi, per finalita' di terrorismo o eversione, attenta alla vita o all'incolumita' di una persona; per la sua integrazione sono richiesti atti idonei ed inequivocabilmente diretti a mettere in pericolo concreto la vita o l'incolumita' di persone. La Corte conferma che l'attentato puo' riguardare anche una sola persona e che la qualificazione vita vs incolumita' dipende dalla valutazione tecnica della potenzialita' offensiva concreta.

  • art. 280-bis cod. pen. (aggravamento/danneggiamento in contesto terroristico)

    Rilevato come conseguenza della condotta connessa agli ordigni; integrato in relazione agli atti diretti a danneggiare cose in contesto di finalita' terroristiche.

  • art. 270-bis cod. pen. e artt. 9 e 12 legge n. 497/1974

    Norme relative alla fabbricazione e porto di ordigni per finalita' terroristiche; il capo C contestava la fabbricazione e porto in luogo pubblico per finalita' di terrorismo, come conseguenza della condotta contestata al capo B.

  • art. 49, comma 2 cod. pen. (reato impossibile)

    Il reato impossibile ricorre solo quando l'inidoneita' dell'azione sia assoluta al momento del fatto (inefficienza strutturale o strumentale del mezzo), e non quando l'azione sia effettivamente idonea e la prova della sua potenzialita' derivi da successivi esperimenti che ne attestano l'efficacia.

  • art. 581, comma 1-quater c.p.p.

    La Corte ha confermato l'applicabilita' in cassazione dell'onere di deposito del mandato e dell'elezione di domicilio; la mancata ottemperanza puo' determinare l'inammissibilita' del ricorso in Cassazione.

  • art. 270-sexies cod. pen. (definizioni di terrorismo)

    Richiamato ai fini della valutazione del fine terroristico: la condotta, per natura o contesto, deve arrecare grave danno al Paese o mirare a deviare i principi della vita democratica; nel caso risultava provato il fine terroristico (bersaglio politico e scritti di rivendicazione).

  • art. 285 cod. pen. (Strage)

    Richiamato nella rubrica per spiegare che la Corte d'appello aveva escluso la configurabilita' della strage, distinta dall'attentato per l'estensione del pericolo a un numero indeterminato di persone.

  • artt. 3 e 24 Cost.

    Richiamati nella prospettata questione di legittimita' costituzionale sollevata dal difensore in relazione all'art. 581 c.p.p.; la Corte non ha ritenuto fondato il dubbio e ha affermato l'applicabilita' della disposizione.

Massime di principio

  • Per il reato di attentato (art. 280 c.p.) e' necessario che gli atti siano idonei ed inequivocabilmente diretti a mettere concretamente in pericolo la vita o l'incolumita' di persone; la valutazione e' tecnica e fattuale (carica esplosiva, presenza di frammenti, collocazione e meccanismo d'innesco).
  • Il reato impossibile (art. 49, comma 2 c.p.) ricorre solo se l'inidoneita' e' assoluta al momento del fatto; esperimenti successivi che dimostrino la funzionalita' dell'ordigno escludono l'ipotesi del reato impossibile.
  • La distinzione tra attentato alla vita e alla sola incolumita' si fonda su elementi peritali concreti: qualora l'ordigno possa recare danno letale solo in circostanze molto ravvicinate e non ragionevolmente prevedibili, la qualificazione puo' limitarsi all'incolumita'.
  • Scritti o proclami violenti dall'autore, pur utili a provare il fine terroristico, non bastano da soli a riqualificare il fatto in attentato alla vita se manca l'idoneita' oggettiva del mezzo a causare la morte.
  • In sede di cassazione il mancato adempimento degli oneri formali previsti dall'art. 581, comma 1-quater c.p.p. (mandato e elezione di domicilio) puo' comportare l'inammissibilita' del ricorso; il difensore non puo' in genere fondatamente confidare sulla non applicabilita' della norma.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.