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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14314/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Venezia il 14/06/2012 per pagamento di euro 64.302,11 relativo a due fatture per fornitura e posa di serramenti. L'opponente (Ivan Basso) contestava l'esistenza del credito per inadempimento della società appaltatrice e proponeva domanda riconvenzionale. Il Tribunale di primo grado ha revocato il decreto e risolto il contratto per inadempimento dell'appaltatrice. La Corte d'Appello ha invece accolto l'appello principale della Gar.Ber., rigettando l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo, ritenendo che i vizi non fossero dimostrati né tempestivamente denunciati e che, comunque, non giustificassero la risoluzione; ha ritenuto altresi' che l'inadempimento predominante fosse del committente. Ivan Basso ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi deducendo vizi di diritto e di motivazione; la Cassazione ha esaminato i motivi e li ha ritenuti infondati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Ivan Basso. Ha confermato la valutazione di merito che aveva ritenuto la fornitura accettata, la mancata prova dei vizi e della loro tempestiva denuncia, e la non idoneità dei vizi lamentati a determinare la risoluzione del contratto. Ha inoltre ribadito i limiti del sindacato di legittimità sui fatti e sulla valutazione delle prove, respingendo le doglianze sulla motivazione e sull'omesso esame di prove. Il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e del contributo unificato eventualmente dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1453 cod. civ.

    Non impedisce la proposizione contestuale, nello stesso giudizio, della domanda principale di adempimento e di quella subordinata di risoluzione; se la domanda principale viene negata il giudice puo' esaminare quella subordinata

  • art. 1458 cod. civ.

    Richiamato tra le norme rilevanti in tema di effetti della risoluzione ma senza trattamento specifico nella motivazione

  • artt. 1667-1669 cod. civ.

    Disciplina della garanzia per vizi in appalto: la Corte ha ritenuto non applicabile tale disciplina alla fattispecie perche' le opere non erano completate; dunque occorreva ricondurre la fattispecie alla disciplina comune della risoluzione per inadempimento

  • artt. 1671-1672 cod. civ.

    Richiamati in relazione alla pronuncia di primo grado e al punto sul giudicato interno; la Corte ha valutato che non si era formato giudicato interno sul tema della risoluzione

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Principio generale sul potere del giudice di disporre d'ufficio e di disciplinare il processo; richiamato come norma di riferimento procedurale

  • art. 115 cod. proc. civ.

    Principio secondo cui le dichiarazioni non contestate fanno prova fino a querela di falso in ordine ai fatti; la Corte ha spiegato che la mancata contestazione riguarda fatti e non automaticamente il valore probatorio dei documenti, la cui valutazione resta rimessa al giudice di merito

  • art. 116 cod. proc. civ.

    Riferito alla liberta' di valutazione delle prove da parte del giudice di merito; la Corte ha confermato che la valutazione probatoria e' riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se non per vizi specifici

  • art. 132 cod. proc. civ.

    Regola sul contenuto della motivazione della sentenza; la Corte ha chiarito i limiti di sindacabilita' in Cassazione e quando la motivazione e' 'apparente' o mancante

  • art. 360 cod. proc. civ. (1° comma, n. 3 e n. 5)

    Norme di cassazione sui motivi di ricorso: la Corte ha interpretato restrittivamente il sindacato sulla motivazione e sull'omesso esame di fatti decisivi, richiedendo che il vizio determini una violazione di legge rilevante o che l'omesso esame riguardi un fatto la cui considerazione avrebbe determinato esito diverso

  • artt. 366 e 369 cod. proc. civ.

    Norme procedurali richiamate in relazione all'onere di indicare con precisione il fatto storico omesso e la sua decisivita' quando si denuncia omesso esame in cassazione

  • art. 13 D.P.R. n. 115/2002 (comma 1-quater, comma 1-bis)

    Norma sul contributo unificato: la Corte ha disposto l'eventuale integrazione del contributo unificato da parte del ricorrente, secondo la normativa vigente

Massime di principio

  • Se le opere non sono state completate, la disciplina speciale sulla garanzia per vizi nell'appalto (artt. 1667 ss.) difficilmente si applica: il giudice deve spesso ricondurre la questione alla risoluzione per inadempimento e alla disciplina contrattuale generale
  • La proposizione contestuale di domanda di adempimento e di risoluzione non e' in generale preclusa: l'art. 1453 c.c. non vieta che una parte domandi l'adempimento in via principale e la risoluzione in via subordinata; il giudice può quindi esaminare la subordinata se la principale viene rigettata
  • L'onere della prova sulla esistenza dei vizi, sulla loro gravità, sulla loro causalita' rispetto all'interruzione del rapporto e sulla tempestiva denuncia grava sul committente che li invoca; contestazioni tardive possono determinare la decadenza dalla garanzia
  • La valutazione delle prove e della credibilita' delle testimonianze e' rimessa in via primaria al giudice di merito; la Cassazione interviene solo per vizi specifici e stringenti quali la mancanza assoluta di motivazione o l'omesso esame di un fatto storico decisivo indicato con precisione
  • La mancata contestazione di fatti ai sensi dell'art. 115 c.p.c. incide sulle allegazioni fattuali ma non espropria il giudice del potere di valutare il valore probatorio dei documenti prodotti; la parte che contesta deve indicare le regole ermeneutiche o gli errori logici se pretende censurare l'interpretazione del giudice
  • Per impugnare in Cassazione una ricostruzione interpretativa o fattuale del giudice di merito e' necessario indicare principi giuridici violati o vizi di motivazione specifici; la mera preferenza per una diversa lettura dei fatti o dei documenti non e' sufficiente

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