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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14258/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello per violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 720 c.c., sostenendo che il Tribunale, nel procedere alla divisione dell'unico immobile ereditario, ha effettuato un frazionamento in due porzioni creando una comunione forzosa tra i due fratelli su una porzione non richiesta. In particolare lamentavano che avevano chiesto l'assegnazione congiunta dell'intero immobile solamente in ipotesi di indivisibilità e non in caso di frazionamento; inoltre censuravano la consulenza tecnica d'ufficio (coefficiente di ragguaglio applicato) e la valutazione delle norme edilizie e catastali rilevanti per la divisibilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo (violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato), ritenendo illegittimo il cosiddetto "raggruppamento parziale delle porzioni" operato dal Tribunale e confermato dalla Corte d'appello. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione perché provveda nuovamente alla divisione conforme al principio di diritto indicato. Gli altri motivi di ricorso sono stati ritenuti assorbiti. La Corte ha disposto inoltre che la Corte d'appello provveda sulle spese del giudizio di legittimità e sul giudizio di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: il giudice non può attribuire un bene diverso da quello richiesto né introdurre una comunione nuova o forzosa non dedotta in domanda; la pronuncia deve restare nei limiti e nella materia del contendere.

  • art. 720 cod. civ.

    Regole sulla divisione dei beni indivisibili: se un bene non è comodamente divisibile il giudice può assegnare l'intero a uno o più condividenti che ne facciano richiesta o disporne la vendita; non è consentito al giudice creare d'ufficio un raggruppamento parziale delle porzioni che imponga comunione forzosa fra alcuni coeredi senza espressa istanza degli interessati.

  • art. 718 e art. 727 cod. civ.

    Principio secondo cui il diritto del coerede alla quota in natura implica la formazione di porzioni che riproducano, per quanto possibile, la composizione qualitativa della massa; la divisione cerca di ottenere porzioni qualitate e non semplicemente porzioni di ciascun bene.

  • art. 360 cod. proc. civ.

    Norma che elenca i motivi di ricorso per cassazione (n. 3 e n. 5 citati): i ricorrenti hanno fondato il ricorso sul n. 3 (violazione di legge) e sul n. 5, ma la Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e ha assorbito gli altri.

  • art. 156 e art. 157 cod. proc. civ.

    Norme richiamate nella censura relativa alla tempestività delle eccezioni e alla prova peritale: i ricorrenti avevano invocato la loro applicazione ma la Corte ha determinato che le censure ad esse collegate risultavano assorbite dal pieno accoglimento del primo motivo.

  • d.m. 5/7/1975, d.m. 9/6/1999 e legge 392/1978

    Norme tecniche e catastali ed elementi richiamati nella consulenza tecnica per valutare altezza interna, categoria catastale e coefficiente di ragguaglio (es. 50% della superficie): la Corte territoriale aveva ritenuto derogabile il requisito di altezza per immobili ante 5/7/1975 e in caso di ristrutturazioni, e aveva approvato il coefficiente adottato dal CTU; tali questioni sono state trattate ma risultano assorbite dalla statuizione sul principio di diritto.

Massime di principio

  • Il giudice della divisione non può imporre il "raggruppamento parziale delle porzioni" cioè accorpare più quote in un lotto creando una nuova comunione tra alcuni coeredi, salvo che gli interessati abbiano chiesto espressamente l'attribuzione congiunta.
  • Se l'eredità comprende un unico immobile e questo è ritenuto indivisibile, gli strumenti corretti sono l'assegnazione a chi la richiede (con conguaglio) o la vendita: non sono ammesse soluzioni intermedie che impongano comunioni non richieste.
  • Le censure tecniche sulla CTU (coefficiente di ragguaglio, categorie catastali, criteri di frazionamento) vanno sollevate tempestivamente nel primo grado o alla prima udienza utile; se tardive rischiano di essere dichiarate inammissibili o assorbite.
  • Chi voglia mantenere comunioni o ottenere assegnazioni congiunte deve formularne espressa e specifica istanza in giudizio; l'assenza di una tale istanza limita i poteri del giudice nella formazione dei lotti.
  • In caso di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è possibile il ricorso per cassazione con possibilità di cassazione e rinvio per nuovo esame da parte della corte territoriale.

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