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Ordinanza

Ordinanza n. 1306/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del DM del Ministero dell'Interno del 21 febbraio 2023, notificato in data 30 marzo 2023 con cui è stata respinta l'istanza di concessione della cittadinanza italiana K10/-OMISSIS-; del parere contrario espresso dalla Questura di Pordenone del 14 settembre 2022, della segnalazione della Questura di Ragusa, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso conseguente o consequenziale

Giustizia amministrativa202309275

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana, unitamente al parere contrario della Questura di Pordenone e alla segnalazione della Questura di Ragusa

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dell'Interno del 21 febbraio 2023, notificato il 30 marzo 2023, con cui è stata respinta l'istanza di concessione della cittadinanza italiana, nonché gli atti istruttori e presupposti indicati nel ricorso. Dall'ordinanza non emergono i motivi specifici di illegittimità dedotti. Il TAR ha rilevato che la causa, inserita tra quelle potenzialmente definibili nelle udienze di smaltimento dell'arretrato, richiede preliminarmente la verifica della persistenza dell'interesse a ricorrere, della completezza dell'istruzione e della conformità degli atti alle regole del processo amministrativo telematico. Ha inoltre rilevato l'assenza, nel fascicolo processuale, del fascicolo amministrativo relativo al procedimento conclusosi con il diniego impugnato. Sono state pertanto richieste alle parti informazioni sull'eventuale sopravvenuta carenza di interesse e, ove rilevanti, documenti concernenti procedimenti penali pendenti o notizie di reato.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di annullamento. Ha disposto incombenti istruttori a carico di entrambe le parti, assegnando sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza per fornire chiarimenti sulla persistente sussistenza dell'interesse a ricorrere e per depositare la documentazione rilevante. Ha ordinato alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 65, comma 3, c.p.a., di depositare il fascicolo del procedimento amministrativo conclusosi con il diniego di cittadinanza. La causa sarà eventualmente calendarizzata con priorità nelle successive udienze di smaltimento una volta verificata la maturità per la decisione. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte.

Norme richiamate

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni applicabili agli adempimenti processuali, senza un'ulteriore interpretazione specifica nell'ordinanza.

  • art. 65, comma 3, c.p.a.

    Utilizzato per ordinare alla pubblica amministrazione il deposito del fascicolo del procedimento amministrativo, necessario alla completa istruzione della causa.

  • art. 72-bis c.p.a.

    Richiamato quale disposizione che limita il rinvio della trattazione, salvo motivi eccezionali, nel contesto delle udienze di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Richiamato quale disposizione che impone il divieto di rinvio della trattazione, salvo motivi eccezionali, nel contesto delle udienze di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Prima di calendarizzare per la decisione una causa nelle udienze di smaltimento dell'arretrato, il giudice amministrativo può richiedere alle parti di chiarire se persista l'interesse a ricorrere e di segnalare eventuali sopravvenienze idonee a determinare una pronuncia in rito.
  • Quando il fascicolo del procedimento amministrativo non è presente agli atti e la sua acquisizione è necessaria per la completa istruzione della causa, il giudice amministrativo può ordinarne il deposito alla pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 65, comma 3, c.p.a., assegnando un termine alle parti per gli adempimenti istruttori.
  • Nelle cause destinate alle udienze di smaltimento dell'arretrato, la verifica della compiuta istruzione e della conformità degli atti alle regole del processo amministrativo telematico costituisce una condizione preliminare per la calendarizzazione e la decisione.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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