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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27672/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

Il procedimento riguarda un'articolata frode fiscale ricostruita come schema stabile di acquisti e cessioni di argento, con utilizzo di società cartiere e filtro, emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, indebita neutralizzazione dell'IVA e ulteriori condotte fiscali e di autoriciclaggio. Il GIP aveva disposto sequestro preventivo finalizzato alla confisca; il Tribunale del riesame ha accolto solo parzialmente il riesame dell'indagato, escludendo il sequestro finalizzato alla confisca diretta e per equivalente nei suoi confronti. Il pubblico ministero ricorre per cassazione deducendo: 1) violazione di legge sulla individuazione di profitto e prezzo dei reati fiscali, sostenendo che il Tribunale avrebbe erroneamente frammentato il meccanismo fraudolento, mentre l'IVA pagata dalla società finale costituirebbe il prezzo del reato emittente, comunque confiscabile, e che il profitto confiscabile andrebbe riferito al complesso dell'associazione e delle operazioni; 2) erronea mancata integrazione del provvedimento genetico da parte del riesame, che avrebbe potuto mantenere il sequestro anche per reati diversi da quelli indicati dal GIP, in particolare per i delitti ex artt. 2 e 5 d.lgs. 74/2000.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministero. Rileva che il sequestro genetico non era stato disposto in relazione al reato associativo, né in relazione a tutte le imputazioni richiamate dal ricorrente, ma solo per alcune fattispecie fiscali e per il reato di autoriciclaggio, oltre che per illeciti 231. La prima censura è inammissibile perché introduce una diversa base fattuale e giuridica rispetto a quella posta a fondamento della misura: il giudice del riesame non può spostare il vincolo ablatorio su imputazioni non oggetto dell'originaria domanda cautelare, per il vincolo del principio di domanda cautelare e del contraddittorio. È inoltre ribadito che, per il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, il sequestro finalizzato alla confisca può avere ad oggetto solo il prezzo del reato, cioè il compenso pattuito o percepito per l'emissione, e non il profitto conseguito da terzi con l'utilizzazione delle fatture; se si ipotizza il concorso dell'emittente nel diverso reato di utilizzazione, occorrerebbe una specifica contestazione formale e una corrispondente richiesta cautelare, mancanti nel caso concreto. Anche la seconda censura è inammissibile, perché chiede alla Corte di riconoscere al riesame un potere di integrazione/sostituzione della domanda cautelare che il sistema non consente: il tribunale non può convertire d'ufficio il titolo del vincolo o mantenerlo su basi non dedotte dal pubblico ministero. Ne segue la conferma dell'ordinanza impugnata e la permanenza della decisione favorevole all'indagato sulla misura ablativa.

Norme richiamate

  • art. 416 c.p.

    Richiamato come reato associativo evocato dal ricorrente e nella ricostruzione del quadro accusatorio, ma non oggetto del sequestro genetico.

  • art. 2 d.lgs. 74/2000

    Indicata nel ricorso come fattispecie fiscalmente rilevante e nel ragionamento sulla possibile imputazione del profitto come imposta evasa; la Corte precisa che richiederebbe una specifica contestazione e una corrispondente domanda cautelare.

  • art. 5 d.lgs. 74/2000

    Richiamato nel provvedimento e nel ricorso come ulteriore reato fiscale oggetto di contestazione, ma non decisivo ai fini del mantenimento del sequestro nei termini invocati dal PM.

  • art. 8 d.lgs. 74/2000

    Per il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, il sequestro a fini di confisca può colpire solo il prezzo del reato, non il profitto dell'utilizzatore.

  • art. 9 d.lgs. 74/2000

    La norma è richiamata per escludere che l'emittente possa concorrere automaticamente nel reato di utilizzazione e per affermare che l'eventuale concorso richiede una contestazione formale specifica.

  • art. 11 d.lgs. 74/2000

    Menzionato nell'elenco delle fattispecie presenti nel procedimento, ma non centrale nella decisione sul ricorso cautelare.

  • art. 12-bis d.lgs. 74/2000

    Richiamato nel ragionamento sulla confisca nei reati tributari, quale base per l'aggressione patrimoniale nei confronti delle persone fisiche.

  • art. 19 d.lgs. 231/2001

    Richiamato per ribadire che le persone giuridiche possono essere attinte da sequestro/confisca nell'ambito della responsabilità da reato dell'ente.

  • art. 240 c.p.

    Evocato per la distinzione concettuale tra prezzo e profitto del reato ai fini della confisca.

  • art. 253 c.p.p.

    Richiamato insieme all'art. 240 c.p. per distinguere le categorie di prezzo e profitto nel sequestro funzionale alla confisca.

  • art. 291 c.p.p.

    Indicato tra le norme che vincolano il procedimento cautelare alla domanda proposta dal pubblico ministero.

  • art. 321 c.p.p.

    Richiamato come base del sequestro preventivo e, insieme all'art. 291 c.p.p., per affermare il principio di domanda cautelare.

  • art. 110 c.p.

    Evocato per spiegare che il concorso dell'emittente nel reato di utilizzazione richiede l'ordinaria disciplina del concorso di persone, se ne ricorrono i presupposti.

  • d.lgs. 231/2001

    Citato in relazione agli illeciti amministrativi contestati agli enti collegati alle società coinvolte nello schema fraudolento.

Massime di principio

  • Nel procedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, il giudice del riesame non può spostare il vincolo su fatti, imputazioni o basi giuridiche diverse da quelle dedotte dal pubblico ministero nella domanda cautelare originaria.
  • Il principio della domanda cautelare vincola sia il giudice che dispone la misura sia il giudice del riesame: la misura non può essere mantenuta o convertita d'ufficio su un diverso titolo o su una diversa finalità non richiesta.
  • Per il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, il prezzo confiscabile coincide con il compenso pattuito o percepito per l'emissione; il profitto conseguito da terzi mediante l'utilizzazione delle fatture non è automaticamente sequestrabile a carico dell'emittente.
  • L'eventuale concorso dell'emittente nel reato di utilizzazione delle fatture richiede una contestazione formale specifica e una corrispondente domanda cautelare; non basta la mera ricostruzione di un più ampio schema fraudolento.
  • La distinzione tra prezzo e profitto del reato non è solo terminologica, ma incide direttamente sull'oggetto del sequestro funzionale alla confisca e sui presupposti della misura.
  • Le persone fisiche e le persone giuridiche possono essere colpite da strumenti ablatori diversi, ma la misura deve sempre corrispondere al titolo normativo effettivamente dedotto e impugnato.
  • Il giudice del riesame non ha poteri officiosi di integrazione sostitutiva della richiesta cautelare del pubblico ministero, né può fondare la decisione su un fatto cautelare diverso da quello cristallizzato nell'istanza originaria.

Come è indicizzato

MaterieSequestroImpugnazioniEmissione di fatture per operazioni inesistentiOmessa dichiarazioneRiciclaggioAutoriciclaggioInteresse o vantaggio
RamiProcesso penaleReati tributariDelitti economiciResponsabilità enti (231)
IstitutiConfisca

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