Cassazione Penale, Sentenza n. 29874/2025 del 28/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per il delitto di cui all'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, deducendo violazione e falsa applicazione di legge penale e vizio di motivazione. Sostiene che le risultanze istruttorie dimostrerebbero solo un'attività "in nero" e l'inesistenza delle scritture contabili (non il loro occultamento), che la documentazione utilizzata dagli accertatori proveniva dal commercialista e non sarebbe stata occultata dal Vuoto, che manca il dolo specifico richiesto dalla fattispecie (anche in considerazione della situazione economica negativa della società al 31/12/2012), e che il reato si sarebbe prescritto il 4/1/2023.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il ricorso pretende una nuova valutazione del merito probatorio, non consentita in questa sede. Le decisioni di merito (Tribunale e Corte di appello) avevano individuato elementi oggettivi e concreti a sostegno della consumazione del reato: ripetute richieste di esibizione delle scritture rimaste inevase, rinvenimento di fatture presso clienti/fornitori e discrepanze tra ricavi effettivi e dichiarati (2011 dichiarazione incompleta; 2012 nulla). Da ciò è stato ritenuto che le scritture fossero state effettivamente istituite e poi occultate con dolo. Quanto alla prescrizione, la Corte ha confermato che l'occultamento è reato permanente e che il dies a quo decorre dall'accertamento (16/10/2015); l'art. 17 comma 1‑bis d.lgs. 74/2000 ha aumentato i termini di prescrizione di un terzo, portando il termine applicabile a 10 anni, perciò la prescrizione non era maturata. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende in base all'art. 616 c.p.p.; la condanna penale di merito (pena originaria: sei mesi di reclusione) resta confermata in sede di merito.
Norme richiamate
art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Il reato si realizza sia mediante distruzione che mediante occultamento delle scritture contabili; la distruzione è reato istantaneo, l'occultamento è reato permanente la cui consumazione si protrae fino all'accertamento
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74/2000 (introdotto dal d.l. 13/8/2011, n. 138, conv. L. 148/2011)
Aumenta di un terzo i termini di prescrizione per i reati previsti dagli artt. 2-10 del d.lgs. 74/2000; applicato al caso, ha esteso il termine prescrizionale a 10 anni
artt. 157-161 cod. pen.
Norme sul calcolo e durata della prescrizione cui fare riferimento per determinare la scadenza del termine esteso
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'onere delle spese e la possibilità di comminare una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, salvo che la parte abbia agito senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Giurisprudenza richiamata: Sez. 3, n. 14461 del 25/5/2016 (Quaglia, Rv. 269898)
Conferma che l'occultamento è reato permanente e che il termine di prescrizione decorre dall'accertamento fiscale
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Principio utilizzato in tema di applicazione delle sanzioni per inammissibilità, relativo alla valutazione della colpa nella proposizione del ricorso
Massime di principio
- L'occultamento delle scritture contabili va interpretato come reato permanente: il termine di prescrizione decorre dall'accertamento effettuato dagli organi verificatori e non dal momento della presunta mancata tenuta.
- La reiterata e ingiustificata mancata esibizione delle scritture contabili, richiesta dagli organi di controllo, costituisce un forte elemento indiziario di occultamento e di dolo specifico.
- La presenza di documentazione presso clienti o fornitori e le discrepanze tra ricavi documentati e dichiarati possono essere utilizzate per inferire l'esistenza antecedente delle scritture poi occultate.
- La situazione economica negativa dell'impresa non esclude automaticamente la responsabilità per il reato tributario: occorre prova specifica e valutabile nel merito, non in sede di legittimità con deduzioni generiche.
- In Cassazione non è consentita una rinnovata valutazione del merito probatorio; i motivi che si riducono a una diversa interpretazione delle stesse prove risultano inammissibili.
- Nel calcolo della prescrizione vanno considerate eventuali norme che ne modificano la durata (es. aumenti stabiliti da disposizioni speciali) e le sospensioni/interruzioni periodiche rilevanti.
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