Regolamento (UE) 2025/2549
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2549 della Commissione, del 10 dicembre 2025, che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2025/486 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni e le procedure relative alla qualifica di dichiarante CBAM autorizzato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) 2025/486 per allinearlo alle modifiche sostanziali del CBAM introdotte dal regolamento (UE) 2025/2083. Interviene soprattutto sulle procedure per la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato, rendendo facoltativa la consultazione in alcuni casi, adeguando i termini e consentendo il recupero digitale di informazioni tra autorità nazionali. Introduce inoltre regole transitorie per il 2026 in materia di revoca e restituzione dei certificati CBAM, e corregge un riferimento normativo errato.
Regolamento di esecuzione che modifica e rettifica le modalità applicative del regime CBAM per la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato, adeguando procedure, termini e regole di consultazione al regolamento (UE) 2025/2083.
Ambito di applicazione
Si applica alle procedure amministrative relative alla domanda, alla concessione, alla consultazione, alla revoca e alle conseguenze della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato nell’ambito del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) istituito dal regolamento (UE) 2023/956. Coinvolge le autorità competenti degli Stati membri, i richiedenti la qualifica e i dichiaranti CBAM autorizzati; rileva anche per le parti consultate nella procedura istruttoria. Si applica negli Stati membri ed è direttamente applicabile; entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione. Le modifiche tengono conto della riforma introdotta dal regolamento (UE) 2025/2083 e incidono, tra l’altro, sulle domande registrate entro il 31 marzo 2026, sulle revoche con effetto nel 2026 e sui termini di consultazione e restituzione dei certificati.
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2549: modifica e rettifica del regime procedurale CBAM per il dichiarante autorizzato
Il regolamento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2025/486, che disciplina condizioni e procedure per la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato ai sensi del regolamento (UE) 2023/956. La Commissione motiva l’intervento con le modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2025/2083, che ha semplificato il CBAM, reso facoltativa la consultazione in alcuni casi e prorogato i termini di dichiarazione; il testo introduce anche un recupero digitale dei dati per ridurre gli oneri amministrativi e una disciplina transitoria per il 2026.
Modifiche alla domanda di qualifica e al supporto istruttorio
L’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/486 viene sostituito per chiarire che il richiedente deve motivare ogni richiesta di adeguamento delle informazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 5, lettere da d) a g bis), del regolamento (UE) 2023/956. Questo rafforza la tracciabilità delle integrazioni istruttorie e collega la richiesta di modifica a una specifica giustificazione del richiedente.
Importazione provvisoria dopo la registrazione della domanda e uso di strumenti digitali
Con il nuovo paragrafo 6 dell’articolo 4, se la domanda è registrata nel registro CBAM entro il 31 marzo 2026 ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 7 bis, del regolamento (UE) 2023/956, il richiedente può continuare provvisoriamente a importare merci fino a quando la decisione sulla domanda produce effetti. Il paragrafo 7 consente all’autorità competente di non richiedere direttamente al richiedente tutte le informazioni necessarie, potendo recuperarle digitalmente da altre autorità nazionali competenti, ma solo se il richiedente acconsente o se ciò è consentito dal diritto nazionale.
Procedura di consultazione: avvio elettronico e termini
L’articolo 11 è modificato per prevedere espressamente l’avvio della procedura di consultazione in formato elettronico tramite il registro CBAM. La consultazione deve essere conclusa prima della scadenza del termine di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e l’autorità competente può consultare le parti interessate sugli aspetti rilevanti per la valutazione della domanda.
Durata della consultazione e effetti della mancata risposta
Il nuovo articolo 12 fissa un termine massimo di 15 giorni di calendario per le osservazioni delle parti consultate. Il termine può essere prorogato se il richiedente presenta adeguamenti pertinenti alla consultazione oppure se una parte consultata richiede più tempo per la natura degli esami da effettuare; la proroga non può comunque superare 15 giorni di calendario. Se le parti consultate non rispondono entro i termini, le condizioni e i criteri oggetto della consultazione si considerano soddisfatti.
Revoca della qualifica: contenuto della dichiarazione CBAM e regime transitorio 2026
L’articolo 21 viene riformulato per distinguere due ipotesi temporali: se la revoca ha effetto entro il 30 settembre, la dichiarazione CBAM deve comprendere le informazioni relative alle merci importate prima della revoca e non già coperte da altra dichiarazione; se la revoca ha effetto dopo il 30 settembre, la dichiarazione riguarda le merci importate dal 1º gennaio fino alla data della revoca. È inoltre introdotta una regola speciale per l’anno civile 2026: quando la revoca produce effetto nel 2026, il totale dei certificati CBAM di cui al paragrafo 7 deve essere restituito entro il 15 febbraio 2027.
Revoca notificata e restituzione dei certificati CBAM
Analogamente, l’articolo 23 è allineato alla stessa struttura temporale, ma riferita alla data di notifica della decisione di revoca. Se la notifica è anteriore o coincidente con il 30 settembre, la dichiarazione copre le merci importate prima della notifica e non coperte altrove; se la notifica è successiva al 30 settembre, copre le merci importate dal 1º gennaio fino alla data di notifica. Anche qui, in caso di effetto della revoca nell’anno civile 2026, la restituzione dei certificati è fissata al 15 febbraio 2027.
Consultazione per la revoca della qualifica e osservazioni dell’operatore
L’articolo 26 è sostituito per precisare che l’autorità competente può avviare in formato elettronico, tramite il registro CBAM, la procedura di consultazione e manifestare l’intenzione di revocare la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato. In tale contesto, l’autorità chiede informazioni supplementari sui criteri di cui all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/956. Il termine per la consultazione non può superare 15 giorni di calendario dalla comunicazione delle condizioni e dei criteri da esaminare.
Termini per le osservazioni e revoca immediata
L’articolo 27, paragrafo 2, è modificato per fissare in modo espresso i termini massimi entro i quali il dichiarante può presentare osservazioni: non oltre 15 giorni di calendario in via ordinaria e, in caso di revoca immediata di cui all’articolo 25, non oltre 5 giorni di calendario.
Rettifica del riferimento all’articolo 26
L’articolo 2 del nuovo regolamento corregge l’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/486. Il riferimento corretto è all’avvio di una procedura di consultazione a norma dell’articolo 26, e non dell’articolo 25. La rettifica riguarda la facoltà dell’autorità competente di chiedere informazioni aggiuntive e osservazioni prima di adottare la decisione di revoca.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come ogni regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Aggiornamento della domanda e delle informazioni a supporto
L’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/486 è sostituito: il richiedente deve fornire giustificazioni quando chiede un adeguamento delle informazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 5, lettere da d) a g bis), del regolamento (UE) 2023/956.
Importazione provvisoria e recupero digitale dei dati
All’articolo 4 sono inseriti due nuovi paragrafi. Se una domanda è registrata nel registro CBAM entro il 31 marzo 2026 ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 7 bis, del regolamento (UE) 2023/956, il richiedente può continuare provvisoriamente a importare merci fino alla data in cui la decisione sulla domanda produce effetti. Inoltre, l’autorità competente può recuperare digitalmente dati e informazioni da altre autorità nazionali competenti, se il richiedente ha prestato consenso oppure se il diritto nazionale lo consente.
Procedura di consultazione: avvio, carattere elettronico e termini
L’articolo 11 è modificato per prevedere che la procedura di consultazione possa essere avviata in formato elettronico tramite il registro CBAM e debba essere completata prima della scadenza del termine di cui all’articolo 4, paragrafo 1. La consultazione riguarda gli aspetti indicati dal regolamento e l’autorità competente può attivarla in merito ai profili pertinenti alla valutazione della domanda.
Durata della consultazione e mancata risposta
Il nuovo articolo 12 fissa un termine massimo di 15 giorni di calendario per le osservazioni delle parti consultate. Il termine può essere prorogato se il richiedente chiede adeguamenti rilevanti per la consultazione o se una parte consultata chiede più tempo per la natura degli esami da svolgere; la proroga non può superare ulteriori 15 giorni di calendario. Se le parti consultate non reagiscono entro i termini, le condizioni e i criteri oggetto della consultazione si considerano soddisfatti.
Regole sulla revoca: contenuto della dichiarazione CBAM e finestra temporale
All’articolo 21 sono ridefiniti i contenuti della dichiarazione CBAM in caso di revoca della qualifica. Se la revoca cade entro il 30 settembre, la dichiarazione riguarda le merci importate prima della data di revoca e non altrimenti coperte da dichiarazione; se cade dopo il 30 settembre, riguarda le merci importate dal 1º gennaio fino alla data di revoca. È inoltre previsto che, se la revoca ha effetto nel 2026, il totale dei certificati CBAM di cui al paragrafo 7 debba essere restituito entro il 15 febbraio 2027.
Regole sulla revoca notificata e restituzione dei certificati
L’articolo 23 è allineato alla stessa logica temporale dell’articolo 21: se la decisione di revoca è notificata entro il 30 settembre, la dichiarazione comprende le merci importate prima della notifica e non altrimenti coperte; se la notifica avviene dopo il 30 settembre, la dichiarazione copre le merci importate dal 1º gennaio fino alla data di notifica. Anche qui, se la revoca ha effetto nel 2026, i certificati CBAM devono essere restituiti entro il 15 febbraio 2027.
Procedura di consultazione per la revoca della qualifica
L’articolo 26 è riscritto: l’autorità competente può avviare in formato elettronico, tramite il registro CBAM, la procedura di consultazione e indicare l’intenzione di revocare la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato, chiedendo informazioni supplementari sui criteri dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/956. Il termine per la consultazione non può superare 15 giorni di calendario dalla comunicazione delle condizioni e dei criteri da esaminare.
Termini per osservazioni in caso di revoca
All’articolo 27, paragrafo 2, le lettere b) e c) sono sostituite: il dichiarante CBAM autorizzato può presentare osservazioni entro un termine non superiore a 15 giorni di calendario; in caso di revoca immediata di cui all’articolo 25, il termine per le osservazioni non può superare 5 giorni di calendario.
Rettifica del riferimento normativo nella procedura di revoca
L’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/486 è rettificato: la formula corretta consente all’autorità competente di chiedere informazioni aggiuntive e osservazioni prima di adottare la decisione di revoca o di avviare una procedura di consultazione a norma dell’articolo 26, e non dell’articolo 25.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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