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Cassazione Civile, Ordinanza n. 42057/2021 del 30/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il richiedente impugnava con ricorso per cassazione il decreto del Tribunale di Venezia che aveva rigettato le sue domande di protezione sussidiaria e, in subordine, di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il ricorso conteneva quattro motivi, ma la Corte non li esamina nel merito perché rileva un vizio preliminare della procura speciale apposta in calce al ricorso. La procura, pur recando gli estremi del decreto impugnato e la data di rilascio successiva al deposito del decreto, non conteneva una certificazione espressa del difensore circa la posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento, come richiesto dall'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, secondo l'interpretazione resa dalle Sezioni Unite. Da ciò la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché la procura speciale rilasciata in calce al ricorso non era conforme al requisito di specialità previsto per i ricorsi avverso i decreti in materia di protezione internazionale. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Non sono state liquidate spese, poiché il Ministero intimato non ha svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008

    procura speciale per il ricorso per cassazione; requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato

    Per il ricorso per cassazione avverso i decreti emessi nei procedimenti di protezione internazionale, la procura speciale deve recare in modo esplicito la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificarne la posteriorità, anche con una sola sottoscrizione che attesti sia la data sia l'autenticità della firma del conferente.

  • art. 83 c.p.c.

    Richiamato come disciplina generale della procura speciale, rispetto alla quale l'art. 35-bis, comma 13, introduce un requisito speciale.

  • art. 365 c.p.c.

    Richiamato come disciplina generale della procura speciale per il ricorso per cassazione, integrata dal requisito speciale previsto per le controversie di protezione internazionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto della procura speciale, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato è posto a carico della parte ricorrente, non del difensore, perché la procura è nulla e non inesistente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nei ricorsi per cassazione avverso decisioni rese in materia di protezione internazionale, la procura speciale apposta in calce al ricorso deve contenere un requisito formale rafforzato: la data di rilascio deve essere successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e tale posteriorità deve risultare certificata dal difensore.
  • La mancanza, nella procura speciale, dell'esplicita certificazione della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
  • La procura affetta da tale vizio è nulla e non inesistente; conseguentemente, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato grava sulla parte ricorrente e non sul difensore.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la parte intimata non svolge difese, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

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