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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39987/2021 del 14/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria, a seguito di verifiche della Guardia di Finanza su conti correnti riferibili a un contribuente che svolgeva attività di servizi di studi odontoiatrici, recuperava a tassazione maggiori redditi ai fini IRPEF e IRAP e contestava anche omessa fatturazione di operazioni esenti ai fini IVA. La Commissione tributaria regionale aveva accolto solo in parte l’appello del contribuente, annullando le pretese fondate sulle movimentazioni di un conto corrente cointestato con i genitori conviventi, ritenendo che tali operazioni non potessero essere automaticamente imputate al contribuente senza una dimostrazione puntuale per ciascuna partita finanziaria. L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 32, comma 1, n. 2, e 51 d.P.R. 633/1972 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente escluso la riferibilità al contribuente dei movimenti sul conto cointestato e, soprattutto, aveva invertito l’onere della prova ponendolo a carico dell’amministrazione anziché del contribuente.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell’Agenzia. Ha ribadito che, in materia di accertamenti bancari, la presunzione legale prevista dagli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972 consente di riferire ai ricavi o compensi del contribuente tutti i movimenti bancari rilevati, compresi quelli su conti intestati o cointestati a stretti congiunti, quando vi siano elementi sintomatici come il rapporto familiare e di convivenza. Ne deriva l’inversione dell’onere della prova: spetta al contribuente dimostrare in modo analitico la diversa provenienza delle singole somme e la loro estraneità a operazioni imponibili. Poiché la sentenza regionale non si era attenuta a tali principi, la Corte ha cassato la decisione impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973

    "prelevamenti e gli importi riscossi nell'ambito di rapporti bancari, in difetto di indicazione del soggetto beneficiario o in mancanza di annotazione nelle scritture contabili, sono considerati ricavi o compensi"

    La norma è letta come fonte di una presunzione legale relativa in materia di accertamenti bancari, idonea a imputare al contribuente i movimenti sui conti, salvo prova contraria analitica.

  • art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. n. 633/1972

    È considerata norma omologa a quella sulle imposte dirette, estendendo la presunzione legale anche ai fini IVA e consentendo di riferire i movimenti bancari ai ricavi imponibili.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato per ribadire che l’onere della prova della non imponibilità dei movimenti bancari grava sul contribuente e non sull’amministrazione finanziaria.

  • artt. 38-41 d.P.R. n. 600/1973

    Sono evocati come disposizioni cui i movimenti bancari possono fungere da base per le rettifiche dei redditi.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato solo sul piano processuale per la trattazione camerale del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di accertamenti bancari, la presunzione legale relativa prevista dalla disciplina tributaria consente di imputare al contribuente tutti i movimenti rilevati sui conti correnti, salvo prova contraria specifica e analitica.
  • La presunzione opera anche per conti intestati o cointestati a stretti congiunti, quando la relazione familiare e di convivenza costituisca elemento sintomatico della riferibilità delle movimentazioni al contribuente verificato.
  • Il contribuente che intenda superare la presunzione non può limitarsi a una prova generica: deve indicare e dimostrare, per ciascun versamento o prelievo, la concreta provenienza delle somme e la loro estraneità a operazioni imponibili.
  • Il giudice di merito deve verificare in modo rigoroso la prova liberatoria offerta dal contribuente, senza sostituire alla presunzione legale valutazioni astratte di irragionevolezza delle risultanze bancarie.
  • Quando la decisione di merito pone l’onere probatorio a carico dell’amministrazione in contrasto con la presunzione legale, la sentenza è censurabile per violazione di legge e deve essere cassata con rinvio per nuovo esame.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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