Sentenza n. 1318/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento del decreto del Ministero dell’Interno del -OMISSIS-, notificato il 09.01.2025, che ha respinto il ricorso gerarchico datato 26.03.2024, proposto dal sig. -OMISSIS- avverso il provvedimento di divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente della Prefettura di Asti del -OMISSIS-; del provvedimento di divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente della Prefettura di Asti del 21.02.2024; di tutti gli atti antecedenti, preparatori, presupposti, consequenziali e comunque connessi; e per la declaratoria di illegittimità derivata del provvedimento di revoca del porto d’armi del -OMISSIS- adottato dal Questore della Provincia di Asti, del rigetto del ricorso gerarchico del 25.06.2024 della Prefettura di Asti e del provvedimento di ritiro cautelare delle armi e della relativa licenza, quali atti strettamente connessi ai predetti provvedimenti impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di rigetto del ricorso gerarchico contro il divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente, nonché, in via derivata, revoca del porto d’armi e relativi rigetti dei ricorsi gerarchici
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, esercente da tempo attività venatoria e titolare di un rinnovo del porto d’armi ottenuto nel 2023, ha impugnato il divieto di detenzione di armi adottato dalla Prefettura di Asti e il decreto ministeriale che ha respinto il ricorso gerarchico. Ha censurato la violazione degli artt. 11, 39 e 43 del r.d. n. 733/1931, dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e dell’art. 97, comma 2, Cost., nonché l’eccesso di potere per difetto o insufficienza di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, contraddittorietà, irragionevolezza e illogicità manifesta. In particolare, ha sostenuto che l’amministrazione avrebbe valorizzato un precedente penale risalente e una mera denuncia, senza considerare adeguatamente la sua posizione e le ragioni di legittima difesa. I fatti riguardavano un diverbio dell’agosto 2023, nel quale erano coinvolti il ricorrente, il figlio e il fratello di quest’ultimo; il ricorrente era stato deferito per lesioni personali commesse in concorso con il figlio ai danni del fratello. In via derivata sono stati contestati anche la revoca del porto d’armi, il rigetto del relativo ricorso gerarchico e il ritiro cautelare delle armi e della licenza.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondata l’unica censura proposta contro il provvedimento ministeriale impugnato in via principale e, conseguentemente, infondate anche le contestazioni formulate in via derivata. Il giudice ha ritenuto che il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico fosse adeguatamente motivato e avesse esaminato tutte le circostanze rilevanti. Ha valorizzato la pendenza del procedimento penale e la pacifica verificazione del diverbio, nel quale il fratello del ricorrente aveva riportato una frattura dell’orbita sinistra e un trauma cranico, con prognosi di 20 giorni, mentre il ricorrente era rimasto illeso. Le prospettate ragioni di legittima difesa non sono state ritenute decisive, poiché, alla luce della dinamica descritta, apparivano comunque superati i limiti di proporzionalità. È stato inoltre considerato pertinente un precedente del 1997, relativo al patteggiamento per lesioni personali colpose gravi: sebbene risalente, esso non costituiva l’unica ragione del divieto, ma concorreva a fondare il giudizio di inaffidabilità del ricorrente nella gestione dei conflitti. Il TAR ha ribadito che il porto d’armi costituisce un’eccezione rispetto alla regola ordinamentale e che il suo rilascio è assistito da ampia discrezionalità amministrativa. Nel caso concreto tale discrezionalità è stata esercitata ragionevolmente, sulla base di circostanze indicative di una personalità non ineccepibile e di un contesto familiare non tranquillo, incompatibili con l’affidabilità richiesta per il porto di armi. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in 3.000 euro, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
artt. 11, 39 e 43 r.d. n. 733/1931
Le disposizioni sono state invocate dal ricorrente e riguardano i presupposti e la disciplina dei provvedimenti in materia di armi; il giudice ha ritenuto legittimo l’esercizio della discrezionalità amministrativa alla luce dell’inaffidabilità desunta dalle circostanze concrete.
art. 3 l. n. 241/1990
Il giudice ha ritenuto adeguata la motivazione del provvedimento ministeriale di rigetto del ricorso gerarchico, che aveva esaminato le circostanze del caso concreto.
art. 97, comma 2, Costituzione
La disposizione è stata invocata in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità, ma il ricorso è stato respinto poiché l’amministrazione ha svolto un’istruttoria e una valutazione ritenute ragionevoli.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base, insieme all’art. 10 del regolamento UE 2016/679, per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato quale presupposto per la tutela dei dati personali relativi a condanne penali e reati, con conseguente oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il rilascio del porto d’armi a un privato costituisce un’eccezione rispetto alla regola ordinamentale ed è subordinato a un’ampia discrezionalità amministrativa, fondata sulla verifica dell’affidabilità del richiedente.
- Ai fini del divieto di detenzione di armi e della revoca o del diniego del porto d’armi, l’amministrazione può valorizzare non solo condanne definitive, ma anche la pendenza di un procedimento penale e la concreta dinamica di un episodio conflittuale, purché il provvedimento esponga adeguatamente le ragioni della valutazione di inaffidabilità.
- Un precedente penale risalente può concorrere a fondare il giudizio di inaffidabilità del titolare o richiedente il porto d’armi quando sia pertinente e non costituisca l’unico elemento posto a base del provvedimento.
- La valutazione di affidabilità richiesta per il porto d’armi può tener conto della capacità del soggetto di gestire i conflitti e delle caratteristiche del contesto familiare, quando tali elementi siano concretamente indicativi di un rischio incompatibile con la detenzione o il porto di armi.
- La deduzione di legittima difesa non esclude necessariamente la legittimità del divieto di armi quando, alla luce della dinamica dei fatti e delle lesioni riportate, l’amministrazione abbia ragionevolmente ritenuto superati i limiti di proporzionalità e ravvisato un pericolo di gestione non equilibrata dei conflitti.
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