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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18912/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Stella ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: (1) nullità della sentenza per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (artt. 516, 521, 522, 604 c.p.p.), sostenendo che l'imputazione sul capo 4 non corrispondeva a quanto poi ritenuto colpevole; (2) inutilizzabilità dei processi verbali di contestazione perché non ci sarebbe stato accordo tra P.M. e difesa per la loro acquisizione al fascicolo (art. 493 c.p.p.); (3) inutilizzabilità delle dichiarazioni non garantite rese dall'imputato in sede amministrativa, le quali avrebbero costituito la base per ritenere fittizie le lettere di intenti e l'assenza del ruolo di esportatore abituale; (4) mancato esame e mancato riconoscimento del beneficio della non menzione (art. 175 c.p.), nonostante la Corte territoriale avesse concesso la sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto i primi tre motivi infondati o inammissibili: ha confermato che sul punto della correlazione tra imputazione e sentenza non vi è stata violazione, che i verbali amministrativi erano utilizzabili (essendo stati acquisiti in fase ancora priva di rilevanza penale piena) e che l'accertamento fiscale è comunque fondato su autonome risultanze. Il quarto motivo è stato ritenuto fondato perché la Corte di appello non ha motivatamente deciso sulla richiesta di non menzione (silenzio argomentativo). Tuttavia, valutata la decorrenza della prescrizione (tempo del fatto: 1° ottobre 2012) e applicato l'art. 17, comma 1-bis del d.lgs. n. 74/2000 con l'aggiunta dei giorni di sospensione maturati, la Corte ha concluso che anche il residuo reato (capo 4) è ormai estinto per prescrizione. Perciò la sentenza impugnata è annullata senza rinvio e il reato residuo è dichiarato estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 4

    Riguarda il reato residuo contestato (capo 4). La Corte ha ritenuto che, in base al regime speciale della prescrizione previsto dal d.lgs. n. 74/2000, tale reato sia soggetto al termine massimo previsto dall'art. 17 comma 1-bis (computo della prescrizione specifico per i delitti tributari).

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 5 e art. 8

    art. 5 e art. 8 d.lgs. n. 74/2000

    Norme relative ad altri capi di imputazione (reati tributari) che in appello erano stati dichiarati estinti per prescrizione; la Corte ha confermato tale valutazione per i capi 2 e 3.

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 17 comma 1-bis

    art. 17, comma 1-bis d.lgs. n. 74/2000

    Stabilisce il termine massimo di prescrizione per i delitti previsti dal d.lgs. n. 74/2000; la Corte lo ha applicato per calcolare la durata massima della prescrizione del reato di cui al capo 4 (tenendo conto anche dei giorni di sospensione maturati durante il processo).

  • codice di procedura penale, art. 493

    Norma citata dalla difesa per contestare l'acquisizione dei verbali di contestazione; la Corte ha invece ritenuto che l'utilizzabilità dei verbali prescindeva dal consenso delle parti in quanto le dichiarazioni erano state acquisite in una fase amministrativa ancora priva di piena rilevanza penale.

  • codice di procedura penale, art. 234

    Norma riguardante i limiti di utilizzazione di atti e documenti acquisiti; la Corte ha richiamato che, anche volendo applicare vincoli, l'accertamento fiscale risultava comunque fondato su autonome risultanze indipendenti dalle dichiarazioni espunte.

  • codice di procedura penale, artt. 516, 521, 522, 604

    artt. 516, 521, 522, 604 cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate dalla difesa in tema di motivazione, corrispondenza tra accusa e sentenza e nullità; la Corte ha esaminato il profilo della correlazione tra imputazione e condanna e lo ha ritenuto non violato, respingendo il primo motivo.

  • codice penale, art. 175

    Disciplina il beneficio della non menzione. La Corte ha rilevato che la richiesta di non menzione era stata omessa dalla motivazione della Corte d'appello (silenzio argomentativo) e che ciò costituisce vizio meritevole di accoglimento, se non intervenisse la sopravvenuta prescrizione.

Massime di principio

  • La mancata valutazione motivata di una richiesta difensiva (es. non menzione ex art. 175 c.p.) integra un vizio motivazionale rilevante: il giudice di appello deve esprimersi esplicitamente su tutte le istanze decisionali rilevanti sollevate dalla difesa.
  • Le dichiarazioni rese in fasi amministrative ispettive possono essere utilizzate in sede penale se sono state raccolte prima che emergesse la piena rilevanza penale del fatto; l'obbligo di garanzie processuali scatta quando gli elementi costitutivi del reato risultano già delineati.
  • La contestazione della utilizzabilità di verbali per mancanza di 'accordo' tra P.M. e difesa non esclude automaticamente la loro acquisizione: conta il momento e la natura dell'acquisizione e se esistano autonome e sufficienti risultanze probatorie a fondare l'accusa.
  • Nei reati tributari disciplinati dal d.lgs. n. 74/2000 occorre porre attenzione al regime speciale della prescrizione (art. 17 e correlati): anche se una decisione di merito presenta vizi che imporrebbero rinvio, la sopravvenuta prescrizione può rendere inutile il rinvio e comportare l'annullamento senza rinvio.
  • Il riconoscimento di un beneficio (es. sospensione condizionale) non comporta automaticamente il riconoscimento di un diverso beneficio (es. non menzione); tuttavia, la concessione di uno può rendere più rilevante l'omessa valutazione dell'altro da parte del giudice.

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