Cassazione Penale, Sentenza n. 18912/2023 del 05/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Stella ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: (1) nullità della sentenza per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (artt. 516, 521, 522, 604 c.p.p.), sostenendo che l'imputazione sul capo 4 non corrispondeva a quanto poi ritenuto colpevole; (2) inutilizzabilità dei processi verbali di contestazione perché non ci sarebbe stato accordo tra P.M. e difesa per la loro acquisizione al fascicolo (art. 493 c.p.p.); (3) inutilizzabilità delle dichiarazioni non garantite rese dall'imputato in sede amministrativa, le quali avrebbero costituito la base per ritenere fittizie le lettere di intenti e l'assenza del ruolo di esportatore abituale; (4) mancato esame e mancato riconoscimento del beneficio della non menzione (art. 175 c.p.), nonostante la Corte territoriale avesse concesso la sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i primi tre motivi infondati o inammissibili: ha confermato che sul punto della correlazione tra imputazione e sentenza non vi è stata violazione, che i verbali amministrativi erano utilizzabili (essendo stati acquisiti in fase ancora priva di rilevanza penale piena) e che l'accertamento fiscale è comunque fondato su autonome risultanze. Il quarto motivo è stato ritenuto fondato perché la Corte di appello non ha motivatamente deciso sulla richiesta di non menzione (silenzio argomentativo). Tuttavia, valutata la decorrenza della prescrizione (tempo del fatto: 1° ottobre 2012) e applicato l'art. 17, comma 1-bis del d.lgs. n. 74/2000 con l'aggiunta dei giorni di sospensione maturati, la Corte ha concluso che anche il residuo reato (capo 4) è ormai estinto per prescrizione. Perciò la sentenza impugnata è annullata senza rinvio e il reato residuo è dichiarato estinto per prescrizione.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 4
Riguarda il reato residuo contestato (capo 4). La Corte ha ritenuto che, in base al regime speciale della prescrizione previsto dal d.lgs. n. 74/2000, tale reato sia soggetto al termine massimo previsto dall'art. 17 comma 1-bis (computo della prescrizione specifico per i delitti tributari).
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 5 e art. 8
art. 5 e art. 8 d.lgs. n. 74/2000
Norme relative ad altri capi di imputazione (reati tributari) che in appello erano stati dichiarati estinti per prescrizione; la Corte ha confermato tale valutazione per i capi 2 e 3.
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 17 comma 1-bis
art. 17, comma 1-bis d.lgs. n. 74/2000
Stabilisce il termine massimo di prescrizione per i delitti previsti dal d.lgs. n. 74/2000; la Corte lo ha applicato per calcolare la durata massima della prescrizione del reato di cui al capo 4 (tenendo conto anche dei giorni di sospensione maturati durante il processo).
codice di procedura penale, art. 493
Norma citata dalla difesa per contestare l'acquisizione dei verbali di contestazione; la Corte ha invece ritenuto che l'utilizzabilità dei verbali prescindeva dal consenso delle parti in quanto le dichiarazioni erano state acquisite in una fase amministrativa ancora priva di piena rilevanza penale.
codice di procedura penale, art. 234
Norma riguardante i limiti di utilizzazione di atti e documenti acquisiti; la Corte ha richiamato che, anche volendo applicare vincoli, l'accertamento fiscale risultava comunque fondato su autonome risultanze indipendenti dalle dichiarazioni espunte.
codice di procedura penale, artt. 516, 521, 522, 604
artt. 516, 521, 522, 604 cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate dalla difesa in tema di motivazione, corrispondenza tra accusa e sentenza e nullità; la Corte ha esaminato il profilo della correlazione tra imputazione e condanna e lo ha ritenuto non violato, respingendo il primo motivo.
codice penale, art. 175
Disciplina il beneficio della non menzione. La Corte ha rilevato che la richiesta di non menzione era stata omessa dalla motivazione della Corte d'appello (silenzio argomentativo) e che ciò costituisce vizio meritevole di accoglimento, se non intervenisse la sopravvenuta prescrizione.
Massime di principio
- La mancata valutazione motivata di una richiesta difensiva (es. non menzione ex art. 175 c.p.) integra un vizio motivazionale rilevante: il giudice di appello deve esprimersi esplicitamente su tutte le istanze decisionali rilevanti sollevate dalla difesa.
- Le dichiarazioni rese in fasi amministrative ispettive possono essere utilizzate in sede penale se sono state raccolte prima che emergesse la piena rilevanza penale del fatto; l'obbligo di garanzie processuali scatta quando gli elementi costitutivi del reato risultano già delineati.
- La contestazione della utilizzabilità di verbali per mancanza di 'accordo' tra P.M. e difesa non esclude automaticamente la loro acquisizione: conta il momento e la natura dell'acquisizione e se esistano autonome e sufficienti risultanze probatorie a fondare l'accusa.
- Nei reati tributari disciplinati dal d.lgs. n. 74/2000 occorre porre attenzione al regime speciale della prescrizione (art. 17 e correlati): anche se una decisione di merito presenta vizi che imporrebbero rinvio, la sopravvenuta prescrizione può rendere inutile il rinvio e comportare l'annullamento senza rinvio.
- Il riconoscimento di un beneficio (es. sospensione condizionale) non comporta automaticamente il riconoscimento di un diverso beneficio (es. non menzione); tuttavia, la concessione di uno può rendere più rilevante l'omessa valutazione dell'altro da parte del giudice.
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