Cassazione Penale, Sentenza n. 27723/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. volto a denunciare un presunto travisamento del vincolo di rinvio e delle prove (in particolare delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Gianni Cretarola). Il ricorrente sosteneva che la prima sentenza rescindente (2018) aveva vincolato il giudice del rinvio a verificare l'attendibilità oggettiva specifica del collaboratore relativamente alla fase preparatoria dell'omicidio e alla presunta presenza del Pizzata a Roma; la successiva sentenza rescindente (2020) e la sentenza di merito successiva avrebbero poi errato nel valutare le dichiarazioni, sopperendo alle lacune del narrato con una autonoma ricostruzione dei fatti e ritenendo compatibile la presenza del Pizzata con le risultanze processuali, nonostante elementi che indicherebbero la sua assenza. In sintesi, si allegava travisamento della prova e del vincolo di rinvio, nonché illogicità motivazionale nella lettura delle dichiarazioni collaborative.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il rimedio straordinario ex art. 625-bis è finalizzato esclusivamente alla correzione di errori materiali o di fatto (svista o equivoco percettivo) e non può essere usato per impugnare valutazioni probatorie, errori di diritto o il percorso argomentativo della motivazione. La Corte ha inoltre osservato che la doglianza relativa al presunto mancato rispetto del vincolo di rinvio era, in realtà, una questione di diritto e non di fatto, ed è stata formulata in modo generico senza risultanze di avere sollevato la censura nei precedenti gradi. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile; a norma dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, per profili di colpa del ricorso, al versamento in favore della cassa delle ammende di euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Istituisce il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto contro le decisioni della Corte di cassazione: ammesso solo per correggere errori percettivi/materiali e non per rimettere in discussione valutazioni di merito o questioni di diritto.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di ammenda in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per irrogare le spese e l'ammenda di euro 3.000,00.
art. 61 n.1 cod. pen.
Aggravante menzionata nel procedimento di merito (poi esclusa nella fase d'appello): citata nel quadro fattuale, ma non decisiva ai fini dell'ammissibilità del ricorso straordinario.
art. 23 co.4 legge n.110/1975
Norma richiamata in sede di merito per la riqualificazione del reato di porto di arma in luogo pubblico; citata nella motivazione di merito che ha inciso sulla quantificazione della pena.
Giurisprudenza (es.: Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018; Sez. 3, n. 11172 del 15/12/2023)
La Corte di legittimità ha già precisato i limiti del ricorso ex art. 625-bis: non può essere utilizzato per censurare il travisamento del fatto o della prova intesi come errori di valutazione o di diritto; è riservato a svista/errore percettivo sugli atti interni.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis è ammesso solo per errori materiali o di fatto consistenti in svista o equivoco percettivo sugli atti: non serve a riformare valutazioni probatorie o motivazioni logiche.
- Le doglianze sul 'vincolo di rinvio' sono, di regola, questioni di diritto/interpretazione e devono essere sollevate e argomentate nei gradi ordinari; se trattate con genericità, risultano inammissibili anche nel ricorso straordinario.
- Per impugnare valutazioni sulla credibilità o l'attendibilità di collaboratori di giustizia occorre usare i mezzi ordinari di impugnazione; non è possibile ottenere correzioni di merito attraverso il rimedio straordinario per errore di fatto.
- Prima di proporre un ricorso ex art. 625-bis è necessario verificare che l'errore denunciato sia effettivamente di natura percettiva/materiale (es. evidente svista formale) e non un diverso apprezzamento delle prove.
- Chi propone un ricorso manifestamente infondato o formulato con colpa rischia la condanna alle spese e l'applicazione di ammende: conviene valutare attentamente la fondatezza giuridica e probatoria del motivo prima di agire.
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