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Sentenza

Sentenza n. 5022/2026 - Roma, Sezione 1

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 3 ottobre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202511958

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza del 3 ottobre 2025 volta al rilascio di un visto per motivi di studio e alla fissazione di un appuntamento per formalizzare la relativa richiesta

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio formatosi sull’istanza con cui aveva chiesto l’attivazione del procedimento per il rilascio di un visto d’ingresso in Italia per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento presso la sede diplomatica competente. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni di provvedere, la condanna a provvedere entro trenta giorni e, in caso di inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, l’Ambasciata d’Italia ad Islamabad aveva fissato l’appuntamento richiesto per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 16 dicembre 2025. Tale attività ha integrato il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerando il tempo non particolarmente esteso intercorso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso, nonché il comportamento collaborativo dell’amministrazione, impegnata a fronteggiare un elevatissimo numero di istanze analoghe. L’amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione; nel caso concreto, la sopravvenuta attivazione del procedimento ha reso non più attuale la domanda giudiziale.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata è stata pienamente soddisfatta nel corso del giudizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce il presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati come ulteriori presupposti per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell’appuntamento necessario per la presentazione di una domanda amministrativa può integrare il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, quando l’istanza giudiziale aveva a oggetto proprio l’attivazione del procedimento e tale adempimento rende non più attuale la domanda contro l’inerzia.
  • La sopravvenuta soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio avverso il silenzio comporta la cessazione della materia del contendere ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando il ritardo dell’amministrazione non è particolarmente protratto e l’amministrazione abbia dimostrato un comportamento diligente, anche in presenza di un elevato numero di istanze analoghe; resta tuttavia possibile porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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