Ordinanza n. 2355/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce (sezione seconda), del-OMISSIS-resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro un permesso di costruire in sanatoria
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressato)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare di rigetto del TAR sostenendo la propria legittimazione a ricorrere contro il permesso di costruire in sanatoria in quanto proprietario di una particella attigua al bene oggetto della sanatoria. Ha dedotto che il titolo edilizio avrebbe inciso negativamente su aria e luce, violato le distanze legali e leso diritti di riservatezza collegati al rispetto della normativa edilizia. Tuttavia, secondo la stessa prospettazione dell'appellante, il diritto di proprietà posto a fondamento della legittimazione era stato acquisito mediante un atto di donazione inversa rogato il 18 marzo 2026, successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo davanti al TAR.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo corretta la motivazione del TAR sul difetto originario di legittimazione ad agire. Le condizioni dell'azione devono infatti sussistere già al momento della proposizione della domanda; l'acquisto successivo del diritto dominicale sulla particella confinante non può sanare retroattivamente l'originaria carenza di legittimazione. Il rilievo di tale difetto era sufficiente, nella fase cautelare, a giustificare il rigetto dell'istanza, senza necessità di esaminare gli ulteriori profili controversi. L'appellante è stato condannato al pagamento delle spese del grado in favore del controinteressato appellato, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità dell'appellante a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale, quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Le condizioni dell'azione, compresa la legittimazione ad agire fondata sulla titolarità di una posizione sostanziale qualificata, devono sussistere al momento della proposizione della domanda.
- L'acquisto, successivo alla proposizione del ricorso, della proprietà di un immobile confinante con quello interessato dal titolo edilizio impugnato non sana retroattivamente il difetto originario di legittimazione ad agire.
- Nel giudizio cautelare, l'accertamento del difetto originario di legittimazione ad agire è sufficiente a respingere l'istanza cautelare, senza necessità di esaminare gli ulteriori profili controversi.
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