Cassazione Penale, Sentenza n. 15393/2023 del 12/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Favero ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 12/05/2022 con tre motivi: 1) vizio nella determinazione della prescrizione del reato di porto di arma comune da sparo, sostenendo che non sarebbe stato applicato alcun aumento per recidiva e che quindi la prescrizione sarebbe intervenuta prima della sentenza di secondo grado; 2) errata applicazione delle regole sul concorso tra reati (in particolare sul rapporto tra porto di arma comune e porto di arma clandestina) e sulla continuazione, deducendo che l'aumento per continuazione avrebbe indennamente computato entrambe le fattispecie contravvenendo al principio di specialità; 3) censura sull'inammissibilità dei motivi aggiunti e mancanza di motivazione sull'applicazione della recidiva.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il secondo motivo fondato: l'aumento unico per continuazione era comprensivo di entrambe le condotte (porto di arma comune e porto di arma clandestina), violando il principio di specialità. Ne è conseguito lo scorporo dell'aumento per continuazione, escludendo la quota riferibile al porto dell'arma comune da sparo (tre mesi e 150 euro) e la rideterminazione algebrica della pena. La pena è stata rideterminata in anni 2, mesi 2 di reclusione e euro 700,00 di multa; la sentenza impugnata è annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio. I restanti motivi sono stati respinti: è confermato che la recidiva è stata applicata (con il conseguente effetto sui termini di prescrizione) e sono dichiarati inammissibili i motivi aggiunti per essere estranei ai punti decisionali dell'appello.
Norme richiamate
art. 23, legge n. 110/1975 (porto di arma clandestina)
Il dispositivo è stato ritenuto invocato come fattispecie rilevante; la decisione annota che la contestazione del porto di arma clandestina è stata valutata come sovrapposta alla contestazione del porto di arma comune, con implicazioni ai fini del principio di specialità
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
Richiamato quale norma del reato più grave nell'ambito della continuazione; utilizzato per la determinazione della pena base e della qualificazione del quadro delittuoso
art. 620 comma 1, lett. l), cod. proc. pen.
Consentita a questa Corte la rideterminazione algebrica della pena in sede di annullamento parziale senza rinvio, eseguendo direttamente la correzione del trattamento sanzionatorio
Massime di principio
- Quando più contestazioni derivano dalla stessa condotta materiale (es. porto di un'arma riferita sia come arma comune che come arma clandestina), occorre applicare il principio di specialità: la fattispecie speciale esclude la concorrente meno specifica; non è lecito beneficiare di un unico aumento di pena per continuazione che comprenda illegalmente due fattispecie incompatibili sotto il profilo della specialità
- Se la corte usa un unico aumento per continuazione che implicitamente riguarda più reati e ciò conduce a violazione del principio di specialità, il giudice di legittimità può 'scorporare' l'aumento e rideterminare la pena algebricamente ai sensi dell'art. 620 c.p.p., annullando senza rinvio la parte del trattamento sanzionatorio errata
- L'applicazione della recidiva (in particolare della recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale) incide sui termini di prescrizione: l'accertata recidiva può impedire che il reato si estingua per prescrizione anche quando vi siano profili temporali controversi
- I motivi aggiunti devono essere tempestivi e attinenti ai punti decisionali già oggetto dell'appello principale: motivi aggiunti che trattano questioni 'estranee' sono frequentemente dichiarati inammissibili
- In impugnazioni sulla determinazione della pena è possibile ottenere una rettifica anche senza rinvio se l'errore è correggibile in modo immediato e algebrico dalla Corte di legittimità
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