Cassazione Penale, Sentenza n. 17847/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di conferma della condanna per rapina aggravata e porto d'armi in luogo pubblico; i motivi principali erano: (a) violazione dell'art. 157-ter c.p.p. (nullità per irregolare notifica del decreto di citazione in appello, notificato al difensore e non al domicilio eletto), con richiamo anche all'art. 598-ter c.p.p. e agli artt. 157-ter e 420-bis; (b) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al riconoscimento delle persone offese e alla individuazione dell'imputato; (c) violazione della regola di assorbimento del porto d'armi nel reato di rapina (richiamo all'art. 628 c.p. e alla legge n.110/75); (d) mancata considerazione delle circostanze attenuanti (artt. 62 n.4 e 62-bis c.p.) quali modesto danno, giovane età e difficoltà economiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto applicabile l'art. 157-ter c.p.p. (con riferimento alla normativa introdotta dal d.lgs. n.150/2022) e ha constatato che era stato effettuato un tentativo di notifica presso il domicilio dichiarato; non riuscito tale tentativo, la cancelleria aveva notificato l'atto al difensore ai sensi dell'art.161, comma 4 c.p.p., procedura ritenuta conforme. Sul motivo di merito riguardante la valutazione delle prove la Corte ha richiamato il principio di limitazione del sindacato di legittimità sulla valutazione probatoria e ha ritenuto non emergere alcuna manifesta illogicità tale da rendere la censura ammissibile; la Corte d'appello aveva motivato il riconoscimento delle persone offese con assoluta certezza. Sul punto del porto d'armi la Corte ha confermato il principio secondo cui l'uso dell'arma come aggravante della rapina è distinto dal reato di porto abusivo d'arma e non assorbe quest'ultimo. Quanto alle circostanze attenuanti, la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato il diniego. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 157-ter c.p.p.
La notificazione all'imputato non detenuto dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna è effettuata al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 161, comma 1. In mancanza di un domicilio dichiarato o eletto, fuori dai casi di cui all'articolo 161, comma 4, la notificazione è eseguita nei luoghi e con le modalità di cui all'articolo 157, con esclusione delle modalità di cui all'articolo 148, comma
La Corte ha ritenuto applicabile la norma alle impugnazioni contro sentenze pronunciate dopo il 30/12/2022 e ha ricordato che l'art.157-ter mantiene la disciplina che consente, in caso di impossibilità di notifica al domicilio, l'applicazione dell'art.161 comma 4 (notifica al difensore).
art. 161 c.p.p., comma 4
L'utilizzo della procedura di notifica al difensore ex art.161, comma 4, è stato considerato corretto quando il tentativo di notifica al domicilio dichiarato è risultato infruttuoso; la Corte di appello ha motivato l'avvenuto tentativo e la successiva notifica al difensore.
art. 598-ter c.p.p.
Richiamata dal ricorrente come norma violata, la Corte ha valutato la questione in relazione all'applicabilità dell'art.157-ter e ha ritenuto che non sussistesse base per la nullità assoluta invocata, non emergendo un'omessa citazione dell'imputato priva di motivazione.
art. 628 c.p.
La Corte ha confermato il principio consolidato secondo cui l'uso dell'arma come aggravante della rapina è distinto dal porto abusivo d'arma: l'aggravante per uso d'arma non assorbe il reato di porto d'armi, che è reato di pericolo.
legge n.110/1975, art. 61 n.2 e n.4 comma 1
Richiamata nella doglianza difensiva in relazione all'aggravante; la sentenza ha comunque considerato che l'uso dell'arma può aggravarare la rapina anche se non risulti che l'arma fosse detenuta illegalmente.
artt. 62 n.4 e 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti evocate (modesto danno, giovane età, condizioni economiche) sono state ritenute valutazione di merito: la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello abbia adeguatamente motivato il diniego, sicché non sussistono profili di illegittimità.
art. 420-bis c.p.p.
Richiamata fra le norme correlate dall'impugnante; la Corte non ha ritenuto che la questione sollevata potesse determinare la declaratoria di nullità dedotta.
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per la condanna alle spese e per la comminazione della sanzione alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- La notifica al difensore ai sensi dell'art.161, comma 4, è legittima se risulta un effettivo e documentato tentativo di notifica al domicilio dichiarato; occorre che la cancelleria abbia accertato l'impossibilità di eseguire la notifica al domicilio.
- In Cassazione il sindacato sulla valutazione della prova è limitato: non è ammessa una rivalutazione libero-dimostrativa degli elementi probatori salvo vizi manifesti di illogicità, incompetenza o contraddittorietà della motivazione.
- L'uso dell'arma costituisce un'aggravante della rapina distinta dal reato di porto d'armi; il porto abusivo non è automaticamente assorbito dalla rapina aggravata dall'arma.
- Le questioni relative all'apprezzamento delle circostanze attenuanti o alla quantificazione della pena sono, di regola, valutazioni di merito riservate ai giudici di merito e non censurabili in sede di legittimità se adeguatamente motivate.
- Presentare in cassazione motivi che non confrontano direttamente la motivazione del giudice di merito o che chiedono una nuova valutazione dei fatti espone il ricorrente al rischio di inammissibilità e a sanzioni per lite temeraria (spese e somme alla Cassa delle ammende).
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