Cassazione Civile, Ordinanza n. 21777/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal diniego implicito di rimborso di parte dell'IRPEF versata su un trattamento pensionistico erogato dalla N.A.T.O. a un ex dipendente. Il contribuente aveva chiesto la restituzione assumendo che la pensione dovesse essere assimilata ai redditi di lavoro dipendente e quindi rientrare nell'esenzione prevista per gli stipendi ed emolumenti corrisposti dagli organismi interalleati. La commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso e la commissione regionale aveva confermato, qualificando la pensione come retribuzione differita. L'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 8, lett. c), d.P.R. 18 settembre 1962 n. 2083 e dell'art. 1 T.U.I.R., sostenendo che l'esenzione riguarda solo stipendi ed emolumenti percepiti in costanza del rapporto di impiego e non le pensioni corrisposte dopo la cessazione del rapporto. Il resistente eccepisce inoltre l'inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza e per asserita richiesta di riesame del merito.
La decisione
La Corte ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità, ritenendo il ricorso autosufficiente e rispettoso dell'art. 366 c.p.c., e ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che l'art. 8, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 2083/1962, norma speciale di stretta interpretazione, esenta dall'imposizione solo gli stipendi e gli emolumenti corrisposti al personale civile dei quartieri generali interalleati in costanza di rapporto lavorativo, non anche le pensioni. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state integralmente compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico del contribuente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione
è la norma processuale invocata per denunciare errori di diritto nella sentenza impugnata.
art. 366 c.p.c.
il ricorso è stato ritenuto conforme al modello legale e sufficientemente specifico, senza necessità di trascrivere integralmente documenti o atti richiamati solo a sostegno della censura.
art. 8, comma 1, lett. c), d.P.R. 18 settembre 1962, n. 2083
esenzione dal pagamento delle imposte erariali e locali sui redditi derivanti dagli stipendi ed emolumenti corrisposti agli impiegati dei Quartieri Generali Interalleati
norma speciale di stretta interpretazione, applicabile solo agli emolumenti percepiti in costanza del rapporto di lavoro e non alle pensioni.
art. 1 T.U.I.R.
richiamato dall'Agenzia a sostegno della tassabilità del trattamento pensionistico.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
consente alla Corte, una volta cassata la sentenza, di decidere la causa nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Accordo di Ottawa del 20 settembre 1951
le esenzioni internazionali richiamate non menzionano le pensioni, ma solo salari e emolumenti.
Convenzione di Londra del 1951
richiamata come fonte sovranazionale coerente con la limitazione dell'esenzione agli emolumenti da rapporto in corso.
Protocollo di Parigi del 28 agosto 1952
richiamato come ulteriore fonte internazionale priva di riferimento alle pensioni.
Regolamento pensionistico delle "Organizzazioni Coordinate"
la pensione e l'adeguamento sono tassabili quali redditi ai sensi della legislazione fiscale in vigore in tale paese
conferma che le pensioni sono soggette alla legislazione fiscale nazionale dello Stato di residenza del beneficiario.
art. 19 Accordo di Ottawa
utilizza i termini salaries and emoluments, senza ricomprendere le pensioni.
art. X Convenzione di Londra
non contiene riferimenti alle pensioni tra le voci esentate.
art. 7 Protocollo di Parigi
non prevede l'esenzione per i trattamenti pensionistici.
Massime di principio
- Le esenzioni fiscali previste da norme speciali devono essere interpretate in senso restrittivo e non possono essere estese a categorie di reddito non espressamente menzionate.
- Quando una disposizione esentativa fa riferimento a stipendi ed emolumenti corrisposti a impiegati in costanza di rapporto, l'agevolazione non si applica alle pensioni percepite dopo la cessazione del rapporto di lavoro, anche se corrisposte dallo stesso ente datore di lavoro.
- La qualificazione della pensione come retribuzione differita non basta, di per sé, a farne derivare l'identica disciplina fiscale prevista per la retribuzione corrente, poiché la pensione conserva una funzione previdenziale autonoma.
- La assimilazione dei redditi da pensione ai redditi da lavoro dipendente opera solo nei limiti in cui sia espressamente prevista o sia coerente con la finalità della norma considerata, ma non consente di estendere per analogia un'esenzione speciale.
- Non ricorre doppia imposizione quando un trattamento pensionistico è tassato nello Stato di residenza del beneficiario e, nel calcolo del beneficio previdenziale, la base di calcolo tiene conto di dati retributivi al netto delle imposte; la doppia imposizione presuppone infatti la tassazione due volte del medesimo presupposto reddituale.
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