Sentenza n. 15975/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l’accertamento a. dell’antigiuridicità del silenzio dell'Amministrazione intimata, a fronte della “Diffida ad adempiere per l'esecuzione della Sentenza della Corte Costituzionale n. 224/2020”, formulata nell'interesse dei ricorrenti, in data 20/09/2022, con la quale veniva chiesto al Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane di dare attuazione alle prescrizioni impartite dal Giudice Costituzionale che, con la richiamata sentenza n. 224/2020, aveva sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 75, c. 1 del D.P.R. n. 335/1982, per aver “ritenuto ingiustificata la disparità di trattamento, con conseguente violazione del principio di uguaglianza, nella parte in cui non prevede l'allineamento della decorrenza giuridica della qualifica di vice sovraintendente promosso per merito straordinario a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all''esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti”; b. dell'antigiuridicità del silenzio dell'Amministrazione resistente, in relazione alla nota del Sindacato di Polizia “FSP Polizia di Stato”, recante prot. n. 1251/S.N., in data 11/07/2022, indirizzata al Capo della Polizia e, per conoscenza, al Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con la quale si chiedeva “di voler considerare l'opportunità di prevedere sin dal prossimo concorso interno a titoli una voce ad hoc per l''attribuzione di un punteggio aggiuntivo - alla stregua di quanto già fatto in passato per i concorsi interni da vice sovrintendenti con il personale risultato idoneo alle precedenti prove selettive - esclusivamente al personale che ha fatto accesso al ruolo dei sovrintendenti attraverso la promozione per meriti straordinari, garantendo altresì ai predetti, a prescindere dalla qualifica rivestita, la possibilità di concorrere nell''aliquota riservata ai sovrintendenti capo”; c. del diritto dei ricorrenti alla retrodatazione giuridica della loro nomina a Vice Sovrintendente della Polizia di Stato a data anteriore a quella dei Vice Sovrintendenti vincitori del concorso per l'attribuzione della medesima qualifica, bandito successivamente alla data in cui si è verificato il “fatto” che ha dato luogo alle promozioni per meriti straordinari, ai sensi del summenzionato art. 75, c. 1 del D.P.R. 335/1982, così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale sub a.; d. del conseguente diritto dei ricorrenti alla ricostruzione della carriera ad ogni effetto di legge, nonché per la condanna - del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza a provvedere alla retrodatazione della nomina dei ricorrenti a Vice Sovrintendenti della Polizia di Stato nei termini sopra indicati ed alla conseguente ricostruzione ad ogni effetto di legge della loro carriera; - del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza a prevedere, nei futuri bandi di concorso interno a titoli per la nomina a Vice Ispettore della Polizia di Stato riservato ai Sovrintendenti, una voce ad hoc per l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo (alla stregua, ad esempio, di quanto già fatto in passato per i concorsi interni da vice sovrintendenti con il personale risultato idoneo alle precedenti prove selettive) esclusivamente ai Sovrintendenti promossi per meriti straordinari, garantendo altresì ai predetti, a prescindere dalla qualifica rivestita, la possibilità di concorrere nell'aliquota riservata ai Sovrintendenti Capo e per l’annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche sconosciuto, che incida negativamente sulla sfera giuridica dei ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio del Ministero sull'istanza di retrodatazione della decorrenza giuridica della nomina a vice sovrintendente e di ricostruzione della carriera, nonché mancata previsione di punteggi e modalità di partecipazione nei concorsi interni per vice ispettore
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Diciassette appartenenti alla Polizia di Stato, promossi per meriti straordinari, hanno chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero sull'istanza del 20 settembre 2022, volta a ottenere la retrodatazione della decorrenza giuridica della nomina a vice sovrintendente e la conseguente ricostruzione della carriera, invocando la sentenza della Corte costituzionale n. 224/2020. Hanno inoltre censurato il silenzio sulla richiesta sindacale dell'11 luglio 2022 di introdurre, nei futuri concorsi interni per vice ispettore, un punteggio aggiuntivo per i sovrintendenti promossi per meriti straordinari e di consentire loro la partecipazione all'aliquota riservata ai sovrintendenti capo. L'Amministrazione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso collettivo per disomogeneità delle posizioni e dell'azione di mero accertamento, sostenendo che la pretesa concerne un interesse legittimo da far valere mediante tempestiva impugnazione degli atti di inquadramento; nel merito, ha dedotto che la pronuncia costituzionale non si applica retroattivamente ai rapporti esauriti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso perché la pretesa alla retrodatazione investe la decorrenza dell'inquadramento, definita da atti autoritativi di nomina e quindi relativa a una posizione di interesse legittimo, non a un diritto soggettivo azionabile con una domanda autonoma di mero accertamento. I ricorrenti non avevano impugnato tempestivamente i rispettivi atti di inquadramento, ormai inoppugnabili dopo anni; non potevano rimetterne in discussione gli effetti tramite un'azione di accertamento, neppure invocando la sentenza costituzionale n. 224/2020, che non opera retroattivamente sui rapporti esauriti al di fuori del giudizio a quo e dei giudizi ancora pendenti sulla medesima questione. L'inammissibilità è stata dichiarata per tale ragione, senza esame nel merito delle ulteriori richieste relative ai futuri concorsi. Spese integralmente compensate per la complessità delle questioni e l'assenza, al momento della proposizione del ricorso, di un orientamento giurisprudenziale univoco.
Norme richiamate
art. 75, comma 1, d.P.R. 335/1982
Una volta divenuto inoppugnabile il provvedimento attributivo dell’inquadramento, i suoi effetti (compreso quello relativo alla decorrenza della qualifica) non sono toccati nemmeno dal sopravvenire di una pronuncia di incostituzionalità.
La decorrenza giuridica stabilita dall'atto di inquadramento consolidato non è modificabile in via autonoma per effetto della successiva dichiarazione d'incostituzionalità della disciplina.
art. 24-quater, comma 7, d.P.R. 335/1982
In particolare, per detto personale l’art. 24-quater co. 7 del d.p.r. n. 335/1982 stabilisce che l’acquisizione della qualifica decorra dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui erano state registrate le vacanze organiche.
La disposizione è richiamata quale criterio di decorrenza più favorevole per il personale che consegue la qualifica all'esito della selezione o del concorso successivi ai fatti.
Massime di principio
- Gli atti di inquadramento dei dipendenti pubblici, compresa la determinazione della decorrenza giuridica della qualifica, sono provvedimenti autoritativi e costitutivi che incidono su una posizione di interesse legittimo; la loro contestazione richiede la tempestiva azione di annullamento e non può essere sostituita da un'azione di mero accertamento del diritto all'inquadramento.
- Una dichiarazione d'illegittimità costituzionale non incide sui rapporti di inquadramento ormai esauriti e consolidati, al di fuori del giudizio a quo e dei giudizi ancora pendenti sulla medesima questione; la decorrenza fissata da un atto divenuto inoppugnabile non può quindi essere rimessa in discussione mediante una successiva domanda di accertamento.
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