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Ordinanza

Ordinanza n. 525/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) n. 00133/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202600397

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Molise che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro l'affidamento del servizio alla controinteressata

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (associazione concorrente)

Prevale il privato

La controversia

L'associazione ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Molise, chiedendo la tutela cautelare rispetto a una controversia concernente l'affidamento di un servizio. Il Consiglio di Stato rileva che la questione presenta un impianto normativo nuovo e controverso, la cui interpretazione richiede un sollecito approfondimento nella sede di merito e può avere significative ricadute applicative. Il testo non esplicita i singoli motivi di illegittimità dedotti né identifica in dettaglio il servizio o la disciplina normativa controversa.

La decisione

Il Consiglio di Stato accoglie parzialmente l'appello e riforma in parte l'ordinanza cautelare del TAR. Non sospende interinalmente gli effetti dell'affidamento, poiché tiene conto dell'avvenuto affidamento del servizio alla controinteressata e dell'interesse pubblico a evitare l'interruzione delle prestazioni in corso. Ritiene tuttavia adeguata tutela delle esigenze cautelari la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Ordina alla segreteria di trasmettere l'ordinanza al TAR per tale adempimento e compensa le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    sollecita fissazione dell'udienza di merito

    Consente, in sede cautelare, di tutelare le esigenze della parte mediante la fissazione ravvicinata dell'udienza di merito, anche senza sospensione interinale dell'atto impugnato.

  • art. 62 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'appello cautelare avverso l'ordinanza del TAR.

Massime di principio

  • Quando la questione cautelare riguarda una disciplina normativa nuova e controversa, il giudice può rinviare l'approfondimento alla fase di merito, senza anticipare una valutazione definitiva sulla fondatezza della pretesa.
  • Nel bilanciamento cautelare, l'avvenuto affidamento di un servizio e l'interesse pubblico a garantire la continuità delle prestazioni possono giustificare il diniego della sospensione interinale.
  • La sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. costituisce una misura cautelare autonoma e adeguata quando consente di proteggere le esigenze del ricorrente senza interrompere un servizio in corso di svolgimento.
  • L'accoglimento dell'appello cautelare può essere soltanto parziale, con riforma dell'ordinanza di primo grado limitata alla fissazione ravvicinata del merito e senza sospensione dell'atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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