Ordinanza n. 525/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) n. 00133/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Molise che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro l'affidamento del servizio alla controinteressata
Esito
Favorevole al ricorrente (associazione concorrente)
Prevale il privato
La controversia
L'associazione ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Molise, chiedendo la tutela cautelare rispetto a una controversia concernente l'affidamento di un servizio. Il Consiglio di Stato rileva che la questione presenta un impianto normativo nuovo e controverso, la cui interpretazione richiede un sollecito approfondimento nella sede di merito e può avere significative ricadute applicative. Il testo non esplicita i singoli motivi di illegittimità dedotti né identifica in dettaglio il servizio o la disciplina normativa controversa.
La decisione
Il Consiglio di Stato accoglie parzialmente l'appello e riforma in parte l'ordinanza cautelare del TAR. Non sospende interinalmente gli effetti dell'affidamento, poiché tiene conto dell'avvenuto affidamento del servizio alla controinteressata e dell'interesse pubblico a evitare l'interruzione delle prestazioni in corso. Ritiene tuttavia adeguata tutela delle esigenze cautelari la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Ordina alla segreteria di trasmettere l'ordinanza al TAR per tale adempimento e compensa le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
sollecita fissazione dell'udienza di merito
Consente, in sede cautelare, di tutelare le esigenze della parte mediante la fissazione ravvicinata dell'udienza di merito, anche senza sospensione interinale dell'atto impugnato.
art. 62 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'appello cautelare avverso l'ordinanza del TAR.
Massime di principio
- Quando la questione cautelare riguarda una disciplina normativa nuova e controversa, il giudice può rinviare l'approfondimento alla fase di merito, senza anticipare una valutazione definitiva sulla fondatezza della pretesa.
- Nel bilanciamento cautelare, l'avvenuto affidamento di un servizio e l'interesse pubblico a garantire la continuità delle prestazioni possono giustificare il diniego della sospensione interinale.
- La sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. costituisce una misura cautelare autonoma e adeguata quando consente di proteggere le esigenze del ricorrente senza interrompere un servizio in corso di svolgimento.
- L'accoglimento dell'appello cautelare può essere soltanto parziale, con riforma dell'ordinanza di primo grado limitata alla fissazione ravvicinata del merito e senza sospensione dell'atto impugnato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 13 feb 2026Ordinanza n. 121/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 13 feb 2026Ordinanza n. 123/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 13 feb 2026Ordinanza n. 392/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 13 feb 2026Ordinanza n. 273/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 13 feb 2026Ordinanza n. 394/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 13 feb 2026Ordinanza n. 395/2026 - Roma, Sezione 4B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →