Sentenza n. 1017/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'ottemperanza della Sentenza del Tribunale di Napoli Nord – Sezione Lavoro, n. 4989/2023 pubblicata il 29/11/2023 (RG n. 14162/2021) e notificata il 26/02/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord – Sezione Lavoro n. 4989/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice privata)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'integrale pagamento delle spettanze riconosciute dalla sentenza del Tribunale di Napoli Nord – Sezione Lavoro n. 4989/2023, pubblicata il 29 novembre 2023 e notificata il 26 febbraio 2025. Il titolo non è stato impugnato, come attestato dalla certificazione di cancelleria, ed è inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. La ricorrente ha inoltre richiesto l'applicazione della penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza e ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo giudiziale, provvedendo al pagamento delle spettanze entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale del Ministero, o un funzionario delegato dotato di adeguate competenze tecniche. Ha disposto, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., il pagamento in favore della ricorrente di una penalità di mora pari agli interessi legali calcolati sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo soddisfacimento oppure, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere; dopo tale scadenza grava sulla parte interessata l'onere di attivarsi per l'insediamento del commissario. Il TAR ha precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza. Ha inoltre disciplinato le modalità di liquidazione del compenso del commissario, i termini per la presentazione della parcella e le modalità telematiche di deposito degli atti. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre accessori e contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente, nell'ambito del giudizio di ottemperanza, di imporre una penalità di mora e di adottare le misure necessarie a garantire l'esecuzione del giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni costituisce, insieme alla definitività del titolo, presupposto per l'azione di ottemperanza.
d.P.R. n. 115/2002
Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese spettanti al commissario ad acta, nonché il termine decadenziale per la presentazione della relativa parcella; il termine decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione.
art. 8 l. n. 417/1978
Richiamato quale parametro per la liquidazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'accertata mancata impugnazione del titolo giudiziale e l'inutile decorso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione integrano i presupposti per ordinare all'amministrazione l'esecuzione puntuale e integrale del titolo.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice amministrativo può nominare un commissario ad acta, individuandolo anche in un dirigente o funzionario dell'amministrazione competente, purché dotato delle adeguate competenze tecniche.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento oppure, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
- L'incarico di commissario o ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- Per il commissario ad acta, il termine per presentare la parcella ai sensi dell'art. 71 d.P.R. n. 115/2002 decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione sull'attività svolta.
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