Cassazione Penale, Ordinanza n. 19184/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è proposto nell'interesse di un imputato condannato in appello per un fatto qualificato come rapina. Il primo motivo contesta la qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che non vi sarebbe stata consumazione piena del reato; la Corte rileva invece che l'agente aveva conseguito, sia pure per breve tempo, il possesso della cosa sottratta con violenza, poi recuperata dalla persona offesa solo dopo l'intervento della polizia, con parziale mancata restituzione degli occhiali. Il secondo motivo censura il mancato riconoscimento della diminuente per fatto di lieve entità, deducendo che la vicenda sarebbe di minore gravità; la Corte di appello aveva però valorizzato il danno arrecato e l'entità della violenza. Il terzo motivo denuncia la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 c.p.; la Cassazione lo reputa manifestamente infondato e comunque aspecifico, perché riproduce doglianze già formulate in appello e disattese con motivazione congrua. Viene inoltre richiamato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, giustificato dalle stesse ragioni ostative già evidenziate dal giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione conferma la lettura della Corte di appello circa la consumazione della rapina e la legittimità del diniego sia della diminuente per fatto di lieve entità sia dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 c.p., nonché delle attenuanti generiche.
Norme richiamate
art. 62, primo comma, n. 4 c.p.
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non è applicabile quando il giudice di merito, con motivazione congrua e non illogica, valorizzi la gravità della condotta, l'intensità del dolo e le conseguenze dannose non limitate al solo profitto economico.
codice penale
Richiamato in relazione alla qualificazione del fatto come rapina e al regime delle attenuanti, senza ulteriori specificazioni normative nel testo.
art. 616 c.p.p.
Non citato espressamente nel testo, ma il dispositivo fa applicazione della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende tipica dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La rapina si considera consumata quando l'agente consegue, anche solo per un tempo apprezzabile e breve, il possesso della cosa sottratta mediante violenza, non essendo necessario un definitivo consolidamento del profitto.
- La contestazione in cassazione della valutazione di gravità del fatto e del diniego di attenuanti che dipendono da apprezzamenti di merito non è ammissibile quando la motivazione del giudice di appello sia congrua e non manifestamente illogica.
- L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede una verifica complessiva delle conseguenze del fatto; può essere esclusa non solo in base all'entità del vantaggio economico, ma anche per la particolare gravità della condotta e l'intensità del dolo.
- I motivi di ricorso che si limitano a riprodurre censure già dedotte in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata, sono aspecifici e possono essere dichiarati inammissibili.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo nei limiti del controllo sulla coerenza logica della motivazione, non potendo il giudice di legittimità sostituirsi alla discrezionalità del giudice di merito.
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