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Sentenza

Sentenza n. 626/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l'annullamento della Determinazione Dirigenziale n. 281 del 30 dicembre 2020, pubblicata sull'Albo Pretorio fino al 15 gennaio 2021, avente ad oggetto “CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ARZACHENA. CONCLUSIONE PROCEDIMENTO EX ART. 2 DELLA L. 241 DEL 1990. NON ACCOGLIMENTO ISTANZE DI PROROGA FORMULATE AI SENSI DELLA L. 145 DEL 2018. ESTENSIONE. VALIDITÀ DEI TITOLI AL 31.12.2021”, con la quale il Comune dispone di non accogliere le richieste di estensione delle concessioni demaniali marittime di propria competenza; dà atto che l'assegnazione dei titoli concessori potrà avvenire in seguito all'espletamento di apposite procedure concorsuali, e stabilisce che il termine di validità delle 91 concessioni elencate nominativamente, tra cui quella della Società ricorrente (n. 18 del 4 giugno 2008 individuata al n. 48 dell'elenco del Comune) è esteso al 31 dicembre 2021, nonché di ogni altro atto antecedente, conseguente o comunque connesso, ivi espressamente compreso, ove occorra, il preavviso di diniego in data 8 gennaio 2021.

Giustizia amministrativa202100209

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione dirigenziale del Comune di Arzachena che ha respinto le istanze di proroga delle concessioni demaniali marittime e ne ha fissato la validità al 31 dicembre 2021

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ente concedente; ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società concessionaria ha impugnato la determinazione comunale con cui erano state respinte le richieste di estensione delle concessioni demaniali marittime formulate ai sensi della legge n. 145 del 2018, chiedendo l'annullamento dell'atto e degli atti connessi, compreso il preavviso di diniego. Nel corso del giudizio, il Collegio ha prospettato l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, in considerazione della legge regionale Sardegna 22 aprile 2021, n. 7, che ha trasferito dal Comune alla Regione la competenza al rilascio delle concessioni sui beni del demanio della navigazione interna, del mare territoriale e del demanio marittimo non attribuite allo Stato, nonché delle concessioni di aree e specchi acquei connessi a strutture portuali di interesse regionale. La ricorrente, interpellata ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., non ha fornito elementi idonei a dimostrare la persistenza di un interesse attuale e concreto alla decisione di merito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il trasferimento legislativo della competenza a decidere sulle richieste di proroga ha fatto venir meno l'interesse attuale e concreto della società alla disamina delle censure rivolte contro il precedente provvedimento comunale. La ricorrente non ha dedotto elementi idonei a dimostrare che l'interesse alla decisione persistesse nonostante il mutamento della competenza amministrativa. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura processuale della decisione.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Impone al giudice di sottoporre alle parti le questioni rilevabili d'ufficio che incidono sulla decisione; nel caso concreto il Collegio ha segnalato la possibile sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato nello svolgimento processuale in relazione all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 24, comma 2, lettere a) e b), legge regionale Sardegna 22 aprile 2021, n. 7

    …di tutte le concessioni sui beni del demanio della navigazione interna, del mare territoriale e del demanio marittimo non attribuite allo Stato; concessioni di aree e specchi acquei connessi a strutture portuali di interesse regionale.

    Ha trasferito dal Comune alla Regione la competenza al rilascio delle concessioni indicate, determinando nel caso concreto il venir meno dell'interesse attuale e concreto alla decisione sul provvedimento comunale impugnato.

Massime di principio

  • Il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, un mutamento normativo trasferisce a un'altra amministrazione la competenza a decidere sulla materia oggetto dell'impugnazione e il ricorrente non dimostra la persistenza di un interesse attuale e concreto alla pronuncia di merito.
  • In presenza di una possibile sopravvenuta carenza di interesse rilevata d'ufficio, il giudice deve sottoporre la questione alle parti; se il ricorrente non deduce elementi idonei a dimostrare la permanenza dell'interesse, può essere dichiarata l'improcedibilità del ricorso.
  • Il trasferimento legislativo della competenza amministrativa può incidere sull'interesse alla decisione di un ricorso contro un precedente provvedimento, rendendo necessaria una verifica aggiornata dell'utilità concreta della pronuncia richiesta.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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