Sentenza del 14/03/2019 n. 7253 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società chiedeva il rimborso di un credito d’imposta di circa 674.036 euro, oltre interessi, relativo ai dividendi distribuiti dalla controllata italiana negli anni 1999 e 2001. La richiesta era fondata sull’art. 10, paragrafo 4, lettera b), della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia. La società aveva però già beneficiato dell’esenzione prevista dalla Direttiva madre-figlia 90/435/CEE, recepita dall’art. 27-bis del D.P.R. n. 600/1973, senza applicazione di ritenute sui dividendi. Sosteneva che i due regimi potessero essere cumulati o che fosse possibile optare successivamente per il regime convenzionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando il diniego del rimborso. Ha stabilito che il regime comunitario e quello convenzionale sono alternativi e non cumulabili: l’esenzione integrale dei dividendi ottenuta in Francia elimina già la doppia imposizione che il credito d’imposta convenzionale mira a neutralizzare. Il riconoscimento anche del credito avrebbe prodotto una doppia non-imposizione e un indebito doppio beneficio fiscale. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.600 euro oltre spese prenotate a debito, nonché al pagamento del doppio contributo unificato.
Norme richiamate
Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni, art. 10, paragrafo 4, lettera b)
Attribuisce alla società madre francese, che riceva dividendi da una controllata italiana aventi diritto a credito d’imposta se percepiti da un residente italiano, il diritto al pagamento da parte del Tesoro italiano di una somma pari alla metà del credito, diminuita della ritenuta convenzionale del 5%.
Il beneficio convenzionale è finalizzato a evitare o attenuare la doppia imposizione e non può essere riconosciuto quando la stessa imposizione è già stata eliminata mediante l’esenzione prevista dal regime comunitario.
Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni, art. 10
La disposizione presuppone che i dividendi siano imponibili nello Stato di residenza del percettore e anche nello Stato della società distributrice, secondo la legislazione di quest’ultimo Stato.
Il credito convenzionale presuppone una situazione di doppia imposizione effettiva o potenziale; non opera per attribuire un ulteriore vantaggio in assenza di imposizione nello Stato di residenza.
Protocollo alla Convenzione Italia-Francia, art. 15
Nei casi in cui, conformemente alle disposizioni della Convenzione, un reddito deve essere esentato da parte di uno dei due Stati, l’esenzione viene accordata se e nei limiti in cui detto reddito è imponibile nell’altro Stato.
La norma conferma che i benefici convenzionali sono collegati all’effettiva imponibilità del reddito nell’altro Stato e non sono destinati a generare una doppia esenzione.
Direttiva 90/435/CEE, cosiddetta Direttiva madre-figlia, artt. 4, 5 e 7
Lo Stato della società madre si astiene dal tassare gli utili distribuiti dalla società figlia oppure consente di dedurre l’imposta pagata dalla figlia; gli utili sono esenti da ritenuta alla fonte.
Il regime comunitario elimina la doppia imposizione sui dividendi infragruppo mediante esenzione o imputazione e non può essere cumulato con un credito d’imposta convenzionale avente la stessa finalità.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 27-bis
Recepisce nell’ordinamento italiano il regime di esenzione previsto dalla Direttiva madre-figlia per i dividendi distribuiti a società madri residenti in altri Stati membri, con esclusione della ritenuta alla fonte alle condizioni previste.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Prevede il raddoppio del contributo unificato quando il ricorso è respinto integralmente o dichiarato inammissibile o improcedibile, ove ne ricorrano i presupposti.
Massime di principio
- Quando una normativa comunitaria e una convenzione contro le doppie imposizioni perseguono la stessa finalità di eliminare la doppia imposizione sui dividendi, i relativi benefici sono normalmente alternativi e non cumulabili.
- Una società che abbia già fruito dell’esenzione integrale dei dividendi nello Stato di residenza non può successivamente chiedere allo Stato della fonte un ulteriore credito d’imposta convenzionale, se ciò determina una doppia non-imposizione.
- Il credito d’imposta previsto da una convenzione non costituisce un beneficio autonomo svincolato dall’imposizione: deve essere interpretato in funzione della neutralizzazione di una doppia imposizione effettiva o potenziale.
- La scelta o l’utilizzo di un regime agevolativo sui dividendi deve essere valutato complessivamente: l’assenza di ritenuta nello Stato della fonte e l’esenzione nello Stato di residenza possono precludere l’accesso a ulteriori benefici convenzionali.
- In situazioni analoghe occorre verificare sia il testo della convenzione applicabile, sia il trattamento fiscale concretamente ricevuto nello Stato di residenza, poiché la sola astratta possibilità di invocare una norma convenzionale non consente di ottenere un vantaggio eccedente la finalità antielusiva e antireduplicativa del sistema.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 14 mar 2019Sentenza del 14/03/2019 n. 15 - Comm. Trib. Prov. Verbania
- Sentenza · 14 mar 2019Sentenza del 14/03/2019 n. 209 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 14 mar 2019Sentenza del 14/03/2019 n. 245 - Comm. Trib. Prov. Avellino
- Sentenza · 14 mar 2019Sentenza del 14/03/2019 n. 355 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 14 mar 2019Sentenza del 14/03/2019 n. 356 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 14 mar 2019Sentenza del 14/03/2019 n. 357 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →