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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15085/2026 del 27/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che aveva riformato in parte la pronunzia di primo grado in tema di reati connessi alla gestione illecita di rifiuti (capo I e capi F/H ecc.), deducendo plurimi vizi: violazione delle norme sul correlato tra imputazione e sentenza (artt. 521, 522 c.p.p.); carenza, contraddittorietà o apparente motivazione e difetto della "motivazione rafforzata" richieste quando si riforma un'assoluzione (art. 533 c.p.p.); utilizzabilità e valorizzazione illegittima delle intercettazioni (artt. 266, 270 c.p.p. e giurisprudenza "Cavallo"); errata interpretazione e applicazione della fattispecie di cui all'art. 452‑quaterdecies c.p. (ex art. 260 d.lgs. 152/2006), in particolare sulla nozione di "abusivamente", sull'offensività (reato di pericolo presunto), sull'elemento soggettivo (dolo) e sulla sussistenza dell'"ingente quantitativo"; contestazione della comprensione dei singoli episodi sub F/H nel capo I (mutatio facti/ultra petita); eccezioni circa l'inammissibilità dell'appello del P.M. rispetto a parti della posizione di taluni imputati; doglianze sul trattamento sanzionatorio (applicazione dell'aggravante ex art. 61 n. 9 c.p. e diniego delle attenuanti). Alcuni ricorrenti invocavano altresì l'ablitio criminis rispetto a specifiche previsioni tecniche amministrative (divieto PCI 13.000) e la conseguente non più configurabilità del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi e confermato la decisione della Corte d'appello di Genova. Nel merito ha ritenuto legittima la riforma della sentenza di primo grado perché la Corte d'appello ha motivatamente ritenuto che le condotte sistematiche di falsificazione dei codici CER, alterazione/ostacolo alla tracciabilità, commistioni e smaltimenti indebiti costituissero non semplici vizi formali ma elementi tipici di una "gestione abusiva organizzata" di rifiuti idonea a integrare il reato di cui all'art. 452‑quaterdecies c.p. (reato di pericolo presunto). La Cassazione ha ritenuto corretta l'utilizzabilità selettiva delle intercettazioni per i reati connessi nei limiti della giurisprudenza "Cavallo"; ha ritenuto non decisiva l'eccezione di inammissibilità dell'appello del P.M.; ha ritenuto infondate le censure relative all'assenza di motivazione rafforzata, ritenendo che la Corte d'appello abbia fornito un confronto serrato e adeguato con le ragioni del Tribunale. Esiti concreti confermati dalla Cassazione (come risultanti dalla sentenza impugnata): - Bizzi Massimo: dichiarato colpevole (art. 110 c.p. e 260 d.lgs. 152/2006 oggi 452‑quaterdecies c.p.), condanna a 1 anno e 9 mesi di reclusione (pena base 1 anno e 6 mesi + 3 mesi per aggravante), pene accessorie, concessi benefici della sospensione condizionale e della non menzione; - Cinti Mauro: condannato per parte del capo I (punti 1 e 2) a 1 anno di reclusione, con concessione dei benefici di legge; - Curati Roberto: colpevole per il solo capo I, condannato a 2 anni e 6 mesi di reclusione, con riconoscimento dell'aggravante ex art. 61 n. 9 c.p. e diniego delle attenuanti generiche; - Dufour Maurizio: colpevole per attività organizzate di gestione abusiva di rifiuti, pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione, sostituita con lavori di pubblica utilità all'udienza di integrazione del dispositivo; - Malatesta Roberta: colpevole relativamente al capo I con riferimento a condotte richiamate nel capo F, condannata a 1 anno di reclusione; - Parodi Flavio: condannato alla pena condizionalmente sospesa di 1 anno di reclusione con applicazione delle pene accessorie. Tutti i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 452‑quaterdecies cod. pen. (ex art. 260 d.lgs. 152/2006)

    La Corte ha ritenuto che l'avverbio "abusivamente" debba comprendersi anche in senso esteso: non solo assenza di titolo, ma gestione concretamente difforme da norme e prescrizioni (falsificazione codici CER, omissione/alterazione di formulari/registri, ostacolo alla tracciabilità) che, se sistematiche e strumentali, integrano la fattispecie di attività organizzate di gestione abusiva di rifiuti e l'idoneità lesiva richiesta dal reato di pericolo presunto.

  • art. 61 n. 9 cod. pen.

    Aggravante applicata in relazione al ruolo apicale e alla posizione gestionale degli imputati (incidenza sulla determinazione della pena), valutata dalla Corte come giustificata nel caso concreto.

  • artt. 521 e 522 cod. proc. pen.

    Richiamati dai ricorrenti per censurare presunti difetti di correlazione tra imputazione e sentenza; la Corte ha ritenuto che la decisione d'appello avesse adeguato ancoraggio alle contestazioni specifiche (subcapi F indicati) e che, anche se la motivazione rinvia per relationem ad analisi prime, la correlazione non fosse violata.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Evocato per il principio dell'accertamento "oltre ogni ragionevole dubbio" e per l'onere motivazionale in caso di riforma in peius di un'assoluzione; la Corte ha ritenuto che l'appello avesse fornito una motivazione rafforzata adeguata a confutare le ragioni del primo grado.

  • artt. 266 e 270 cod. proc. pen.

    La Corte ha applicato la giurisprudenza (Sez. U, "Cavallo") distinguendo l'utilizzabilità delle intercettazioni in funzione del reato perseguito: alcune captazioni, pur non utilizzabili per capi come la truffa, possono essere utilizzate per reati connessi o ricompresi nell'ambito del medesimo procedimento, nei limiti previsti dalla legge e dalla giurisprudenza.

  • art. 12 cod. proc. pen.

    Richiamato nella valutazione della connessione tra reati captativi e utilizzatori; la Corte ha ritenuto sussistente la connessione necessaria per l'utilizzabilità di alcune captazioni in relazione al capo I.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Invocato dai ricorrenti in tema di contestazione del reato e specificità della imputazione; la Corte ha ritenuto che il quadro probatorio e la motivazione d'appello avessero adeguatamente specificato i fatti e il perimetro soggettivo.

  • art. 2 cod. pen. (effetti abrogazione/abolitio criminis)

    La Corte ha escluso che l'abrogazione o la brevissima vigenza di una norma tecnica amministrativa (es. divieto PCI 13.000 per il periodo 1–14/1/2013) determinasse abolitio criminis rispetto al delitto di gestione organizzata di rifiuti, quando la condotta si inserisca in un quadro organizzato e ripetuto idoneo a integrare l'art. 452‑quaterdecies.

  • artt. 110, 42, 43 cod. pen.

    Riferiti alle questioni di concorso di persone e partecipazione; la Corte ha ritenuto che il dolo e la partecipazione potessero desumersi da elementi indiziari, ruoli organizzativi e condotte ripetute.

  • art. 603 cod. proc. pen. (comma 3‑bis) e art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione alla rinnovazione istruttoria in appello e alla condanna alle spese processuali: la Corte ha ritenuto che, pur non essendosi svolta nuova istruttoria, la motivazione d'appello fosse sufficiente; ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese ex art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • La falsificazione sistematica dei codici CER, l'alterazione o l'omissione della tracciabilità (FIR, registri) e la commistione/indirizzamento di flussi mediante pratiche ripetute possono costituire, anche in presenza di apparenti smaltimenti in impianti autorizzati, elementi idonei a integrare la nozione di "abusivamente" prevista dall'art. 452‑quaterdecies c.p.; non si tratta sempre di mere violazioni formali.
  • Nei reati collegati alla gestione illecita di rifiuti la verifica dell'"ingente quantitativo" è valutata in termini qualitativo‑organizzativi (pluralità di operazioni, continuità del sistema, perdita di tracciabilità), non esclusivamente con conteggi aritmetici dei singoli carichi.
  • L'utilizzabilità delle intercettazioni va valutata caso per caso: esse possono essere precluse per alcuni reati (es. specifiche truffe) e invece utilizzabili per reati connessi o per la ricostruzione di un disegno criminoso unitario, secondo i criteri delle Sezioni Unite ("Cavallo").
  • Quando la Corte d'appello riforma un'assoluzione, è richiesto il rispetto dell'onere di una motivazione più intensa (c.d. "motivazione rafforzata"): ciò può essere soddisfatto da un confronto critico e dettagliato con le ragioni del primo grado senza necessariamente disporre nuova istruttoria, purché emergano ragioni chiare e argomentate del diverso convincimento.
  • L'abrogazione o la breve vigenza di una norma tecnica amministrativa non determina automaticamente abolitio criminis rispetto a un delitto strutturato: se la condotta integra un disegno organizzato di gestione abusiva di rifiuti, la responsabilità penale può permanere indipendentemente dalla sorte normativa del singolo vincolo tecnico.
  • Il dolo nelle fattispecie organizzate di traffico illecito di rifiuti può essere provato anche indiziariamente dalla sistematicità delle condotte, dal ruolo organizzativo e dalle comunicazioni aziendali; non è necessario che ogni elemento del delitto sia provato con lo stesso grado di evidenza se il quadro complessivo converge in modo logico e coerente.
  • L'appello del Pubblico Ministero è valutato nel suo complesso: la specificità dei motivi può essere desumibile anche dalle ragioni esposte, e non è necessariamente invalida per mancanza di formule rituali, purché sia chiaro l'oggetto della devoluzione.
  • In valutazioni sanzionatorie, l'esistenza di precedenti transattivi o patteggiati può essere presa in considerazione come indice per la personalità e per la determinazione della pena (art. 133 c.p.), purché adeguatamente motivata.

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