Sentenza n. 4551/2026 - Napoli, Sezione 1
per l’annullamento a) del provvedimento del Prefetto di Napoli prot. -OMISSIS-, notificato in pari data, con il quale è stata disposta la cancellazione della -OMISSIS- dall’elenco dei richiedenti l’iscrizione nella white list tenuto dalla Prefettura di Napoli; b) della comunicazione via pec dell’11.09.2024 con la quale veniva comunicato il provvedimento interdittivo sub a); c) di tutti gli atti presupposti, ed in particolare: c1) della proposta del 20.07.2023 della Questura di Napoli – Divisione Polizia Anticrimine, acquisita al prot. n. -OMISSIS- della Prefettura di Napoli, di adozione del provvedimento interdittivo antimafia, di contenuto ignoto; c2) della relazione semestrale D.I.A. gennaio – giugno 2023, anch’essa di contenuto ignoto; c3) del verbale n.-OMISSIS-del G.I.A., richiamato nel provvedimento interdittivo de quo, anch’esso di contenuto ignoto; c4) della nota n.-OMISSIS- acquisita dalla Prefettura in data 3.-OMISSIS- del Nucleo Pref. della Guardia di Finanza; d) di ogni altro atto e provvedimento, anche istruttorio, annesso, connesso, presupposto, derivato e/o consequenziale sotteso alla misura in oggetto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di cancellazione della società dall’elenco dei richiedenti l’iscrizione nella white list, comunicato via PEC, unitamente agli atti presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa destinataria)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la cancellazione dalla white list, deducendo, in primo luogo, violazione del contraddittorio procedimentale per omessa comunicazione di avvio del procedimento e, inoltre, gravi carenze istruttorie e motivazionali, travisamento dei fatti e inattualità del quadro indiziario. Il provvedimento prefettizio era fondato su una pluralità di elementi concernenti rapporti familiari e societari con soggetti ritenuti esponenti della criminalità organizzata, pregresse condanne per associazione mafiosa, procedimenti penali per autoriciclaggio, reati fiscali e illeciti relativi alla commercializzazione di prodotti energetici, nonché precedenti penali di dipendenti della società. La ricorrente ha altresì dedotto la mancata applicazione delle misure di prevenzione collaborativa previste dal d.lgs. n. 159/2011. La Prefettura ha sostenuto la legittimità dell’omissione del contraddittorio sulla base di generiche esigenze di celerità, dell’urgenza di impedire la prosecuzione dell’attività e della chiarezza del quadro indiziario, prospettando anche l’applicabilità dell’art. 21-octies l. n. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per la fondatezza della censura preliminare relativa all’omessa comunicazione di avvio del procedimento, assorbendo le doglianze concernenti il merito sostanziale degli elementi indiziari. Dopo la novella del 2021, l’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011 configura il contraddittorio procedimentale come regola generale nei procedimenti finalizzati all’informazione antimafia interdittiva o all’applicazione delle misure di prevenzione collaborativa. La deroga è ammessa solo in presenza di particolari esigenze di celerità, ovvero quando ricorrano ragioni di segretezza previste dalla legge, e deve essere giustificata dall’amministrazione con motivazione concreta, specifica e rigorosa. Nel caso esaminato, il richiamo all’urgenza di impedire la prosecuzione di attività economiche in un contesto di collegamento con sodalizi criminali è stato ritenuto stereotipato e astratto, idoneo a essere riprodotto in qualunque interdittiva e quindi insufficiente. Il TAR ha inoltre escluso che l’omissione potesse essere sanata mediante l’art. 21-octies l. n. 241/1990: l’informazione antimafia non è un provvedimento vincolato e il giudice non può anticipare la valutazione discrezionale riservata al Prefetto, né presumere che le osservazioni dell’impresa sarebbero state irrilevanti. L’avviso previsto dall’art. 92, comma 2-bis, non coincide con una comunicazione meramente formale, poiché consente all’impresa di fornire elementi difensivi e di prospettare l’applicazione delle misure meno afflittive di prevenzione collaborativa. Il provvedimento è stato quindi annullato, con salvezza del potere dell’amministrazione di rinnovare la valutazione nel rispetto dell’effetto conformativo della sentenza. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011
Il prefetto, nel caso in cui, sulla base degli esiti delle verifiche disposte ai sensi del comma 2, ritenga sussistenti i presupposti per l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva ovvero per procedere all'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-bis, e non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento, ne dà tempestiva comunicazione al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa.
La comunicazione preventiva e il contraddittorio costituiscono la regola generale nei procedimenti antimafia; la deroga richiede particolari esigenze di celerità o specifiche ragioni di segretezza, da motivare in modo concreto, specifico e rigoroso.
art. 92, commi 2-ter e 2-quater, d.lgs. n. 159/2011
Il contraddittorio ha anche una funzione proattiva, consentendo all’impresa di fornire elementi utili e all’amministrazione di valutare strumenti alternativi all’interdittiva.
art. 94-bis, commi 1 e 2, d.lgs. n. 159/2011
Le misure di prevenzione collaborativa rappresentano strumenti meno afflittivi rispetto all’interdittiva e devono essere considerate quando siano sufficienti a perseguire le finalità preventive, secondo gradualità e proporzionalità.
art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990
La violazione del contraddittorio non è sanabile nel caso esaminato: l’informazione antimafia ha natura latamente discrezionale e non è possibile presumere che la partecipazione dell’impresa sarebbe stata priva di utilità.
art. 34, comma 2, c.p.a.
Il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella riservata all’amministrazione, soprattutto quando la controversia investe la ponderazione discrezionale degli elementi rilevanti per la prevenzione antimafia.
Massime di principio
- Nei procedimenti finalizzati all’adozione di un’informazione antimafia interdittiva o all’applicazione delle misure di prevenzione collaborativa, la comunicazione preventiva degli elementi sintomatici e il contraddittorio procedimentale costituiscono la regola generale ai sensi dell’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011.
- La deroga al contraddittorio nei procedimenti antimafia è ammessa soltanto in presenza di particolari esigenze di celerità o di esigenze di segretezza riconducibili alle ipotesi previste dalla legge; tali esigenze devono essere indicate e motivate dall’amministrazione in modo concreto, specifico e rigoroso, non potendo fondarsi su formule stereotipate riferite genericamente alla pericolosità dell’infiltrazione mafiosa o all’urgenza di tutelare il settore economico interessato.
- La partecipazione procedimentale prevista dall’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011 svolge non solo una funzione difensiva, ma anche una funzione istruttoria e proattiva: consente all’impresa di fornire chiarimenti e misure di self-cleaning e consente alla Prefettura di valutare, ove sufficienti, le misure di prevenzione collaborativa in luogo dell’interdittiva.
- L’omessa comunicazione prevista dall’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011 non è sanabile mediante l’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990 quando l’informazione antimafia implica una valutazione discrezionale: il giudice non può presumere l’irrilevanza delle osservazioni che l’impresa avrebbe potuto presentare né sostituirsi alla valutazione spettante al Prefetto.
- L’annullamento dell’interdittiva per violazione del contraddittorio non definisce il merito della valutazione antimafia e lascia integra la possibilità per la Prefettura di rinnovare il procedimento, esercitando nuovamente il potere nel rispetto delle garanzie partecipative e dell’effetto conformativo della sentenza.
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