Cassazione Penale, Sentenza n. 16426/2024 del 19/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'annullamento, da parte del Tribunale del Riesame di Genova, della misura cautelare relativa al capo A (contestazione di partecipazione ad una organizzazione eversivo-terroristica denominata "Federazione Anarchica Informale/Fronte Rivoluzionario internazionale", art.270-bis c.p.). Il Pubblico ministero deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata valutazione della gravità indiziaria: sosteneva che l'attività editoriale del gruppo (periodico "Bezmotivny _ Senza motivo"), la pubblicazione di contributi di Alfredo Cospito, il ruolo dei coindagati nel progetto editoriale, i contatti con soggetti esteri per traduzioni e diffusione, le attività di proselitismo e reclutamento di giovani costituissero "contatto qualificato" con i membri noti dell'organizzazione tale da integrare la partecipazione associativa ai sensi dell'art.270-bis.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo privo di specificità ai sensi degli artt. 581 e 591 cp.p. e non conforme all'onere di indicare puntualmente i vizi di motivazione dedotti (art. 606, comma 1, lett. e) cp.p.). Sostanzialmente la Corte ha ritenuto che il ricorrente si sia limitato a chiedere una rivalutazione in fatto degli elementi probatori già esaminati dal Tribunale del Riesame e non abbia individuato specifici vizi logici o normative applicazioni errate. La Corte ha confermato il principio per cui, in sede cautelare, la partecipazione all'associazione terroristica richiede l'emersione di un "contatto qualificato" operativo con l'organizzazione, distinto dalla mera adesione ideologica o dalla propaganda/editoria (che possono integrare apologia/istigazione, art.414 c.p.).
Norme richiamate
art. 414 c.p.
art. 414 comma primo n.1 e commi terzo e quarto
Il provvedimento ha distinto l'attività di apologia e istigazione (art.414), rilevante per il capo B, dalla partecipazione organizzativa. L'editoria e la propaganda possono integrare apologia/istigazione ma non automaticamente la partecipazione associativa.
art. 270-bis c.p.
art.270 bis comma secondo (contestazione capo A)
Per configurare la partecipazione all'associazione terroristica è necessario oltre all'adesione ideologica la sussistenza di un "contatto qualificato" operativo con i componenti noti dell'organizzazione, ossia un inserimento che assicuri efficacia operativa all'associazione.
artt. 581 e 591 c.p.p.
art. 581, comma primo e 591 comma primo lett. c) cod. proc. pen.
Richiamate in relazione ai requisiti di specificità del motivo di ricorso in cassazione; il ricorrente deve indicare con precisione le parti della motivazione censurata.
art. 606 c.p.p.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Norma che disciplina i vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità; la Corte ha ricordato l'onere di specificare se si deduce mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità e di indicare le parti pertinenti della decisione impugnata.
art. 41-bis O.P.
art. 41 bis O.P. (richiamato nel contesto del regime carcerario di Cospito)
Il richiamo serve a contestualizzare la rilevanza delle iniziative di solidarietà verso detenuti al 41-bis, ma non sostituisce la necessità di dimostrare un contatto qualificato con l'organizzazione.
Massime di principio
- La mera attività editoriale, la pubblicazione di testi di esponenti noti o la propaganda non sono automaticamente sufficienti a configurare la partecipazione a una associazione terroristica; occorre dimostrare un "contatto qualificato" operativo con i membri noti dell'organizzazione.
- In sede di riesame cautelare è necessario distinguere tra apologia/istigazione (art.414 c.p.) e partecipazione associativa (art.270-bis c.p.): la prima può fondare misure per i comportamenti propagandistici, la seconda richiede elementi che mostrino un'effettiva disponibilità a favore dell'organizzazione.
- Per un ricorso in Cassazione avverso provvedimenti cautelari il Pubblico ministero deve indicare con precisione i vizi dedotti e le parti della motivazione censurata; l'assenza di specificità rende il ricorso inammissibile.
- La valutazione di gravità indiziaria, e in particolare l'accertamento di "contatti qualificati", è in gran parte una valutazione di fatto riservata al giudice del merito; la Corte di legittimità non procede a una rivalutazione sommaria degli elementi probatori senza una specifica censura di diritto.
- Condotte di proselitismo o reclutamento possono integrare elementi utili per la configurazione del reato associativo, ma devono essere collegate a un contributo concreto e operativo alla struttura dell'organizzazione per superare la soglia della mera propaganda.
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