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Sentenza

Sentenza n. 2137/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'ottemperanza alla sentenza n. 974/2025 - RG n. 12047/2024, pubblicata in data 06/02/2025, emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione lavoro, nella persona del Giudice Dott. M. R. Lombardi, notificata in data 12.02.2025 e passata in giudicato come da certificato della cancelleria del Tribunale di Napoli del 18 novembre 2025.

Giustizia amministrativa202506783

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 974/2025, relativa all'attribuzione della Carta elettronica del docente per sette annualità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, Sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto al beneficio di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2023/2024 e aveva condannato il Ministero all'erogazione del beneficio. La sentenza era stata notificata al Ministero il 12 febbraio 2025 e il relativo passaggio in giudicato era stato attestato dalla cancelleria il 18 novembre 2025. Il ricorrente ha dedotto la persistente inerzia dell'Amministrazione, chiedendo l'accredito complessivo di euro 3.500,00, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza contestare l'inadempimento né dimostrare l'avvenuta esecuzione. Il TAR ha verificato la tempestività del ricorso, tenuto conto del rito camerale e del termine processuale dimezzato, nonché la sussistenza dei presupposti dell'ottemperanza: passaggio in giudicato della sentenza e decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ricevibile, ammissibile e fondato. Ha ritenuto comprovato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario e decorso il termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari comportanti il pagamento di somme da parte delle amministrazioni statali. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza del Ministero, che non aveva provato alcun adempimento e non aveva indicato ragioni ostative. Ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, assegnando al ricorrente la Carta elettronica e accreditandovi euro 3.500,00, oltre agli accessori di legge liquidati nel titolo. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Direttore della DGOSV quale commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricandolo di provvedere entro i successivi 60 giorni su istanza di parte. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora, stabilendola in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto, decorrenti dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza fino all'effettivo adempimento. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori e restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato

    Consente di applicare, su richiesta della parte, una penalità di mora per il ritardo nell'esecuzione del giudicato; nei giudizi aventi a oggetto somme di denaro, la penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e non è manifestamente iniqua se pari agli interessi legali.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Rende esperibile l'azione di ottemperanza per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Prevede il dimezzamento dei termini processuali nei giudizi da definire con rito camerale; il TAR ne ha applicato il termine di quindici giorni per il deposito del ricorso.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni dello Stato completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari comportanti il pagamento di somme; il decorso del termine costituisce condizione di ammissibilità o procedibilità anche dell'ottemperanza.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di facere o di pagamento, purché sia comprovato il passaggio in giudicato e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni statali.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a un titolo giudiziale di pagamento, il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce condizione di ammissibilità o procedibilità dell'azione, ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • La pubblica amministrazione è tenuta a porre in essere tutte le attività necessarie a dare concreta attuazione al bene della vita riconosciuto dal giudicato; in assenza di prova dell'adempimento o di specifiche ragioni ostative, l'inottemperanza deve ritenersi accertata.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte vittoriosa dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione per adempiere.
  • Per i giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora può essere fissata, su richiesta di parte, in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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