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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05155/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un'intimazione di pagamento emessa dall'agente della riscossione e notificata nel 2017, relativa a otto cartelle di pagamento per tributi vari. Il contribuente aveva ottenuto l'accoglimento del ricorso in primo grado e la CTR della Basilicata aveva rigettato l'appello dell'erario, ritenendo applicabile la prescrizione quinquennale; comunque, anche ipotizzando la prescrizione decennale per tributi erariali, aveva affermato che l'Ufficio non aveva provato atti interruttivi idonei. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 2946 e 2948 n. 4 c.c., per avere la CTR applicato il termine quinquennale ai crediti erariali; (2) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la CTR avrebbe esaminato d'ufficio la mancata prova della notificazione degli atti interruttivi della prescrizione decennale, questione che secondo la ricorrente era coperta da giudicato interno poiché non oggetto di appello incidentale o di riproposizione da parte del contribuente. Il controricorrente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività, sostenendo che una PEC del 22.7.2020 con allegata copia della sentenza d'appello e richiesta di pagamento delle spese di primo grado avesse comunque notificato la sentenza e fatto decorrere il termine breve d'impugnazione.

La decisione

La Corte ha accolto l'eccezione di tardività sollevata dal contribuente. Ha ritenuto valida, ai fini del decorso del termine breve di impugnazione nel processo tributario, la notificazione della sentenza della CTR effettuata via PEC in un giudizio assoggettato al regime telematico applicabile in Basilicata, osservando che la funzione notificatoria non era esclusa dalla circostanza che l'atto fosse stato inviato anche per ottenere il pagamento delle spese di primo grado, né dalla mancata autorizzazione del Consiglio dell'Ordine, non necessaria per notifiche via PEC. Ha inoltre affermato che la notifica della sentenza in copia non autenticata è idonea a far decorrere il termine breve, salvo contestazioni sulla completezza o difformità della copia, non dedotte nella specie. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso perché tardivo e ha condannato l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del contribuente.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la norma richiamata per denunciare la violazione di legge sostanziale relativa al termine di prescrizione applicato dalla CTR.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È la norma richiamata per dedurre la nullità della sentenza per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per sostenere che la CTR avrebbe pronunciato su una questione non devoluta in appello.

  • art. 2946 c.c.

    Invocato per sostenere la prescrizione decennale dei crediti erariali.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    Invocato dalla ricorrente per contrastare l'applicazione del termine quinquennale.

  • art. 51 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dal controricorrente per eccepire la tardività del ricorso per cassazione, in relazione al termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza.

  • art. 16-bis, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    Indica che nel processo tributario le notificazioni e i depositi possono avvenire telematicamente secondo la disciplina attuativa.

  • art. 20, comma 2, d.m. n. 163/2013

    Regola l'applicazione graduale del processo telematico tributario alle Commissioni diverse da quelle inizialmente individuate.

  • art. 2, comma 1, d.m. 15 dicembre 2016

    a) dal 15 febbraio 2017 per le Regioni Basilicata, Campania e Puglia

    Per la Basilicata, la disciplina del processo tributario telematico era applicabile agli atti processuali relativi ai ricorsi notificati a partire dal 15 febbraio 2017.

  • art. 7 l. n. 53/1994

    La Corte afferma che l'autorizzazione del consiglio dell'ordine non è richiesta per le notifiche effettuate a mezzo PEC.

  • art. 46 d.l. n. 90/2014, conv. in l. n. 114/2014

    Ha introdotto il comma 4-bis dell'art. 7 l. n. 53/1994, escludendo l'applicazione dell'autorizzazione per le notifiche via PEC.

  • art. 67-bis d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato per affermare che la sentenza di primo grado è immediatamente esecutiva, sicché la richiesta di pagamento delle spese non esclude la funzione notificatoria dell'invio della sentenza d'appello.

  • art. 25-bis d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato per escludere che la mancanza di attestazione di conformità impedisse la decorrenza del termine breve, trattandosi di disciplina che attribuisce valore di copia autentica all'atto attestato conforme.

  • art. 25, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    La Corte lo richiama per affermare che la copia informatica o cartacea con attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto.

  • art. 38, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    La Corte ritiene che gli adempimenti di deposito qui previsti non incidano, secondo l'orientamento seguito, sul decorso del termine breve di impugnazione, che dipende dalla sola notificazione della sentenza.

  • art. 327 c.p.c.

    È menzionato come termine lungo di impugnazione, applicabile secondo l'orientamento minoritario quando non siano rispettate le formalità dell'art. 38 d.lgs. n. 546/1992.

Massime di principio

  • Nel processo tributario telematico, la notificazione della sentenza a mezzo PEC può validamente far decorrere il termine breve di impugnazione quando il regime telematico sia applicabile alla commissione competente.
  • La funzione notificatoria di un invio non viene meno per il solo fatto che il mittente richieda contestualmente il pagamento delle spese di lite, se l'allegazione della sentenza consente di riconoscere in modo univoco l'atto notificato.
  • La notificazione della sentenza in copia non autenticata è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare, salvo che il destinatario deduca e provi l'incompletezza della copia o la sua difformità dall'originale.
  • Le formalità di deposito previste per la notificazione della sentenza nel processo tributario non incidono, secondo l'orientamento accolto, sulla validità della notificazione ai fini del termine breve, che si collega alla sola ricezione della sentenza notificata.
  • L'autorizzazione del consiglio dell'ordine prevista per alcune notifiche degli avvocati non è necessaria per le notifiche effettuate via PEC.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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