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Ordinanza

Ordinanza n. 215/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600217

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale, preso atto dell’adozione del nuovo provvedimento di conferma della revoca e della rinuncia del ricorrente alla proposizione di motivi aggiunti, ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo cautelare. La pronuncia non definisce nel merito la legittimità della revoca originaria né del successivo provvedimento di conferma. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti.

TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro rilasciato al ricorrente

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, il provvedimento con cui il Dirigente dello Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura aveva revocato il nulla osta al lavoro rilasciato in suo favore. In una precedente fase cautelare, il Tribunale aveva ritenuto che la revoca non fosse adeguatamente motivata quanto all’insufficienza del volume d’affari della società datrice di lavoro e aveva ordinato all’Amministrazione di riesaminare esaurientemente tale profilo, adottando un nuovo provvedimento motivato di conferma o revoca. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha depositato un nuovo provvedimento del 12 giugno 2026, con cui ha confermato la revoca. Il ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla proposizione di motivi aggiunti contro il nuovo atto, riservandosi di valutarne l’impugnazione con autonomo ricorso.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata trattata ai sensi della disciplina delle misure cautelari collegiali, ma la pronuncia si è conclusa con la cancellazione della causa dal ruolo cautelare a seguito dell’adozione del nuovo provvedimento e della mancata proposizione di motivi aggiunti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio cautelare, l’amministrazione adotta un nuovo provvedimento in attuazione dell’ordine di riesame disposto dal giudice, la mancata impugnazione del nuovo atto mediante motivi aggiunti consente al giudice di disporre la cancellazione della causa dal ruolo cautelare, senza esaminare nel merito la legittimità del provvedimento originario o di quello sopravvenuto.
  • La dichiarazione della parte di non proporre motivi aggiunti contro il provvedimento adottato in sede di riesame non impedisce la riserva di proporre contro tale atto un autonomo ricorso.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEffetto conformativo e riedizione del potereSopravvenuta carenza di interesse

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