Cassazione Penale, Sentenza n. 45909/2022 del 05/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, lett. c) Cod. strada). Il ricorrente deduceva: (1) nullità dell'accertamento alcolimetrico per mancata verbalizzazione dell'avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. (l'avviso sarebbe risultato solo dalla deposizione dell'operante, non da atto scritto), con conseguente inutilizzabilità della deposizione e assoluzione; (2) discrasia cronologica fra le annotazioni del Pronto Soccorso (prelievo 14/10/2017) e il certificato di laboratorio (data 15/10/2017), con richiesta di accertamento se il campione inviato al laboratorio fosse effettivamente lo stesso prelevato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla prima doglianza ha ritenuto manifestamente infondato il motivo: l'avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. non richiede forma scritta ad substantiam; è sufficiente che sia dato in forma idonea a far comprendere la facoltà difensiva, e la prova dell'avviso può essere fornita anche tramite deposizione dell'operante. I giudici di merito hanno ritenuto attendibile la testimonianza dell'agente, che aveva riferito di aver chiesto al Merisi se volesse il difensore e di aver ricevuto risposte negative, e hanno spiegato le ragioni della mancata verbalizzazione e il percorso fino al prelievo ospedaliero. Sulla seconda doglianza i giudici hanno ritenuto coerente la ricostruzione: l'imputato era stato trovato alterato il 14/10/2017 nel pomeriggio, trattenuto al Comando fino alla sera per l'impossibilità di eseguire l'etilometro e quindi accompagnato in ospedale intorno alle 19 per il prelievo; il campione è stato poi inviato al laboratorio il giorno successivo per ragioni organizzative, mentre la data del 10/11/2017 indicata nel provvedimento è quella di estrazione del certificato dall'archivio. Non emergono elementi concreti che facciano ritenere una sostituzione del campione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c), Codice della Strada
Norma che incrimina la guida in stato di ebbrezza; qui è il titolo di reato oggetto della condanna confermata.
art. 114 disposizioni di attuazione codice di procedura penale
L'avviso previsto non richiede forma scritta obbligatoria: può essere dato anche verbalmente purché in termini chiari e idonei a far comprendere la facoltà di farsi assistere dal difensore; la prova dell'avvenuto avviso può essere fornita anche mediante deposizione dell'operante.
Massime di principio
- L'avviso relativo alla facoltà di farsi assistere dal difensore (art. 114 disp. att. c.p.p.) non richiede forma scritta ad substantiam: è valido anche se reso verbalmente, a condizione che sia comprensibile e reso in termini chiari ed inequivocabili.
- La mancata verbalizzazione di un avviso o di un atto formale non rende automaticamente nullo un accertamento: la prova dell'avvenuto adempimento può essere fornita tramite testimonianza dell'operante e valutata in relazione all'attendibilità del teste.
- Le valutazioni probatorie e le ricostruzioni cronologiche operate dai giudici di merito sono sindacabili in Cassazione solo in presenza di manifesta illogicità, contraddittorietà o violazione di legge; dubbi di fatto o valutazioni di credibilità restano di regola insindacabili.
- Discrepanze formali nelle date riportate in documenti medici o di laboratorio (es. data di prelievo vs. data di invio o data di estrazione del certificato) possono trovare spiegazioni riorganizzative e non dimostrano di per sé la sostituzione del campione: la difesa deve fornire elementi concreti e specifici per contestare la catena di custodia.
- Per contestare la validità di un accertamento biologico (es. alcolemico) occorre proporre fatti concreti che rendano verosimile la perdita, la sostituzione o l'alterazione del campione; mere incongruenze superficiali o ritardi documentali non sono sufficienti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45891/2022 del 05/12/2022
- Sentenza penale · 5 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45892/2022 del 05/12/2022
- Sentenza penale · 5 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45895/2022 del 05/12/2022
- Sentenza penale · 5 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45897/2022 del 05/12/2022
- Sentenza penale · 5 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45902/2022 del 05/12/2022
- Sentenza penale · 5 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45907/2022 del 05/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →