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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31872/2022 del 27/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine dalla domanda proposta da alcuni medici che avevano frequentato corsi di specializzazione negli anni accademici 1982-1992 per ottenere il riconoscimento di un'adeguata retribuzione per l'attività svolta, oppure in subordine il risarcimento del danno da mancata attuazione delle direttive comunitarie in materia di formazione medica specialistica. Il Tribunale aveva rigettato gran parte delle domande per prescrizione quinquennale. In appello, la Corte territoriale aveva ritenuto tempestiva la domanda del 22 aprile 1999 ai fini dell'interruzione della prescrizione decennale, ma aveva accolto solo le domande di alcuni appellanti, condannando la Presidenza del Consiglio al pagamento della somma di Euro 26.855,76 per ciascuno, oltre rivalutazione e interessi, e rigettando le altre domande perché la prova della frequenza del corso e del conseguimento del titolo risultava, per alcuni, supportata solo da dichiarazione sostitutiva di certificazione, ritenuta priva di valore probatorio. I ricorsi per cassazione sono stati proposti: dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha censurato la liquidazione automatica anche della rivalutazione monetaria, sostenendo che il credito avesse natura di debito di valuta e che occorresse prova del maggior danno ex art. 1224 c.c.; da un singolo medico, che ha denunciato violazione del principio di non contestazione e dei limiti del giudicato, assumendo che le amministrazioni avessero contestato solo i requisiti del corso ex d.lgs. n. 257/1991 e non la frequenza o il conseguimento del titolo; e da un gruppo di medici, che hanno a loro volta dedotto violazione del giudicato e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che il primo giudice aveva già implicitamente o espressamente accertato la frequenza del corso e che tale accertamento non era stato impugnato con appello incidentale condizionato.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi e ha accolto tutti i motivi esaminati. Ha ritenuto fondato il ricorso della Presidenza del Consiglio sul punto degli accessori, affermando che il credito riconosciuto ha natura di debito di valuta e che la rivalutazione monetaria non può essere attribuita automaticamente, essendo necessario allegare e provare, anche in via presuntiva, il maggior danno ex art. 1224 c.c. Ha accolto anche il primo motivo del ricorso del medico singolo, osservando che la contestazione delle amministrazioni riguardava solo i requisiti del corso ex d.lgs. n. 257/1991 e non la frequenza né il rilascio del titolo, sicché la Corte d'appello aveva violato il principio di non contestazione nel ritenere non provati fatti non controversi. Ha accolto inoltre i primi due motivi del ricorso del gruppo di medici, rilevando che l'accertamento del primo giudice sulla frequenza del corso, non specificamente impugnato con appello incidentale condizionato, era coperto da giudicato e non poteva essere rimesso in discussione in appello. Sono rimasti assorbiti i motivi ulteriori. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio implicitamente non indicato nel testo fornito.

Norme richiamate

  • Direttiva 78/686/CEE

    Richiamata come parte del quadro europeo sulla formazione medica specialistica e sulla base del diritto azionato dai medici.

  • Direttiva 78/687/CEE

    Richiamata come parte del quadro europeo sulla formazione medica specialistica.

  • Direttiva 75/362/CEE

    Richiamata come parte del quadro europeo sulla formazione medica specialistica.

  • Direttiva 75/363/CEE

    Richiamata come parte del quadro europeo sulla formazione medica specialistica.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato quale parametro per la censura di violazione del diritto eurounitario e dell'obbligo statale di conformazione.

  • art. 11 L. 19 ottobre 1999, n. 370

    Considerato come atto di sostanziale adempimento parziale delle direttive, idoneo a fissare una quantificazione monetaria dell'obbligo risarcitorio dello Stato e a trasformare la pretesa in debito di valuta.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato nel motivo della Presidenza del Consiglio per la disciplina dell'inadempimento, ma la Corte valorizza soprattutto la disciplina degli accessori delle obbligazioni pecuniarie.

  • art. 1224 c.c.

    Applicato alla somma riconosciuta, qualificata come debito di valuta; gli interessi legali decorrono dalla messa in mora o dalla domanda giudiziale e il maggior danno deve essere provato, anche presuntivamente.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione all'onere della prova della frequenza del corso e del maggior danno; la Corte ribadisce la necessità di prova del fatto costitutivo o del fatto noto per le presunzioni.

  • art. 46 d.P.R. n. 445 del 2000

    La dichiarazione sostitutiva di certificazione è ritenuta priva di autonoma efficacia probatoria sufficiente se il relativo fatto è contestato, con rilievo del comportamento processuale della controparte.

  • d.lgs. n. 257 del 1991

    Richiamato per individuare i requisiti del corso di specializzazione la cui contestazione, nel caso concreto, era limitata a tali requisiti e non alla frequenza o al titolo.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte ribadisce che il principio di non contestazione opera anche in relazione ai fatti non specificamente contestati e già nel regime anteriore alla modifica del 2009.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per censurare il superamento del thema decidendum e la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 324 c.p.c.

    Usato per affermare la formazione del giudicato interno o implicito su capi non specificamente impugnati.

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato per sostenere che l'accertamento di primo grado non impugnato era passato in giudicato.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Rilevato l'adempimento dell'onere di specifica indicazione e localizzazione degli atti e documenti su cui si fondano i motivi di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale di riferimento per le censure di violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 1219 c.c.

    Richiamato nel ragionamento sugli interessi legali decorrenti dalla mora o dalla domanda giudiziale.

Massime di principio

  • Quando una pretesa risarcitoria o indennitaria è stata specificamente quantificata dal legislatore, il credito va trattato come debito di valuta e non consente l'automatica applicazione della rivalutazione monetaria: gli interessi legali decorrono dalla mora o dalla domanda, mentre il maggior danno va allegato e provato, anche per presunzioni.
  • Il principio di non contestazione impedisce al giudice di ritenere non provato un fatto che, alla luce delle difese della controparte, non è stato specificamente contestato; la contestazione di elementi diversi non si estende ai fatti costitutivi rimasti fuori dal thema probandum.
  • Se il primo giudice ha accertato un fatto costitutivo e ha rigettato la domanda per una diversa ragione, tale accertamento, se non specificamente impugnato, si consolida in giudicato interno e non può essere rimesso in discussione in appello.
  • La prova documentale può essere supplita dal comportamento processuale della controparte quando il fatto rilevante è pacificamente acquisito al processo; il giudice non può trasformare in oggetto di prova un fatto già non controverso.
  • La presunzione semplice di maggior danno ex art. 1224 c.c. richiede sempre l'allegazione di fatti noti idonei a sorreggerla; non può essere riconosciuta in modo automatico o sganciato da basi probatorie concrete.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di liteInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioniResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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