Cassazione Civile, Ordinanza n. 24002/2024 del 06/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società istante)
La controversia
La Corte era investita di un procedimento di correzione di errore materiale relativo all'ordinanza n. 10660/2023, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla società indicata come ricorrente principale avverso una sentenza della Corte d'Appello di Palermo. L'istante ha chiesto la correzione del dispositivo, poiché in esso era stato erroneamente indicato, quale soggetto tenuto all'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, A.M.A.P. s.p.a. anziché I.PI. e S. COSTRUZIONI s.r.l. in liquidazione. La Corte ha rilevato che, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite richiamata nel provvedimento, la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso non impedisce la correzione d'ufficio dell'errore materiale, purché sia instaurato il contraddittorio e ricorrano i presupposti dell'intervento emendativo. Accertato l'errore, la Corte ha disposto la correzione dell'ordinanza, sostituendo il nominativo errato con quello corretto, e ha precisato che nel procedimento di correzione non sono dovute spese processuali e non si applica l'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha emendato il dispositivo dell'ordinanza n. 10660/2023, stabilendo che il soggetto tenuto all'eventuale ulteriore contributo unificato è I.PI. e S. COSTRUZIONI s.r.l. in liquidazione, e non A.M.A.P. s.p.a. Ha inoltre ribadito che nel procedimento di correzione degli errori materiali non sono liquidabili spese di lite e che non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 nel procedimento di correzione stesso.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
La disciplina della correzione degli errori materiali nei provvedimenti della Cassazione non impedisce la correzione d'ufficio, anche quando il ricorso sia stato dichiarato inammissibile o improcedibile, se ricorrono le condizioni del contraddittorio e dell'intervento emendativo.
art. 287 c.p.c.
È norma richiamata per fondare il procedimento di correzione degli errori materiali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato è applicabile al provvedimento originario secondo la corretta individuazione della parte soccombente, ma non al procedimento di correzione dell'errore materiale.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro di commisurazione dell'ulteriore importo eventualmente dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 196-quinquies disp. att. c.p.c.
È la disposizione che consente l'attuazione della correzione da parte del cancelliere.
Massime di principio
- La correzione dell'errore materiale può essere disposta d'ufficio anche in Cassazione quando il dispositivo non corrisponde alla reale volontà decisionale, purché sia instaurato il contraddittorio e l'errore sia oggettivamente emendabile.
- La declaratoria di inammissibilità o improcedibilità del ricorso non preclude la correzione materiale del provvedimento che la contiene.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali non si pronunciano spese processuali e non si applica l'ulteriore contributo unificato previsto per il giudizio di impugnazione.
- In presenza di errore materiale nel dispositivo, prevale l'esigenza di allineare la forma del provvedimento al suo reale contenuto decisorio, senza incidere sul merito della controversia definita dal provvedimento originario.
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