Cassazione Penale, Sentenza n. 29219/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catania, che aveva parzialmente accolto il riesame difensivo annullando l'aggravante relativa al ruolo di organizzatore dell'associazione mafiosa (capo 1) ma confermando la misura custodiale per la ritenuta intraneità associativa (capo 1), la tentata estorsione (capo 8) e l'estorsione (capo 10), entrambe aggravate ai sensi dell'art. 416 bis.1 c.p. La difesa denunciava: violazione di legge e vizio di motivazione per mancata valutazione dell'attendibilità della persona offesa e assenza di elementi esterni a corroborare il suo racconto (capo 8); inesistenza del requisito intimidatorio perché il ricorrente sarebbe allora privo di condanne associative; e mancata prova del ruolo del ricorrente come intermediario nella estorsione descritta al capo 10 (assenza di riferimenti puntuali nei dialoghi intercettati).
La decisione
Il giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha ritenuto le censure apodittiche e aspecifiche, incapaci di confrontarsi con la motivazione del Tribunale (in particolare le intercettazioni del 21/11/2022 e del 17/08/2022) che fornivano riscontri indiziari sul racconto della persona offesa e sul ruolo del ricorrente nella restituzione dell'escavatore (versamento di 2.000 euro confermato nelle conversazioni). La Corte ha inoltre chiarito che l'assenza di precedenti penali non esclude la capacità intimidatoria e che la resilienza della vittima non pregiudica la configurabilità del tentativo di estorsione giudicato ex ante. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende, e disposti gli adempimenti di cancelleria.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
La circostanza dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis è stata applicata alle condotte di estorsione e tentata estorsione per l'aggravazione di cui alla norma; la Corte ha ritenuto adeguatamente supportata la gravità indiziaria con riferimento a tale aggravante
art. 61 c.p. (richiamato come norma di riferimento per le pronunce consequenziali)
ari 61.6, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamata per giustificare le pronunce conseguenti all'inammissibilità (in particolare sul piano delle statuizioni accessorie in caso di rigetto/inammissibilità), sebbene il ricorso sia stato dichiarato inammissibile
disposizioni sull'esecuzione di cancelleria
ad 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia (formalità amministrative per l'esecuzione del provvedimento)
Massime di principio
- In impugnazioni cautelari è essenziale confrontarsi puntualmente con la motivazione del provvedimento impugnato: le censure generiche o apodittiche senza riferimenti precisi alla valutazione svolta dal giudice di merito sono inammissibili
- Quando si contesta la credibilità della persona offesa occorre indicare elementi specifici che ne mettano in dubbio l'attendibilità e spiegare perché le emergenze probatorie richiamate dal giudice (es. intercettazioni) non valgono a corroborare il racconto
- La mancanza di precedenti penali non esclude, di per sé, la capacità intimidatoria del soggetto: la valutazione del tentativo di estorsione va operata ex ante sul contenuto e sulle modalità dell'azione, non sulla resilienza successiva della vittima
- Per censurare il ruolo attribuito all'imputato (es. intermediario in una estorsione) bisogna mettere in luce lacune probatorie concrete e contraddire puntualmente le risultanze probatorie specifiche (es. intercettazioni in cui terzi indicano il soggetto come autore dell'intermediazione)
- In sede di ricorso per motivi di legittimità o cassazione, la precisione argomentativa è determinante: omissioni sul rapporto tra capi di imputazione (es. collegamento tra capo 8 e capo 9) o mancanza di dettaglio impediscono alla Corte di valutare la censura
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