Ordinanza n. 238/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, provvedimento emesso il 07/10/2025 con prot. uscita n. 0398294 dal Dirigente dello Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Napoli e notificato in pari data, con il quale si dispone la revoca del Nulla Osta al lavoro subordinato stagionale rilasciato in data 11/08/2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato stagionale rilasciato nel 2022
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato stagionale, chiedendone la sospensione cautelare. Il provvedimento era motivato dalla mancanza, nel fascicolo procedimentale, della documentazione relativa alla verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale rilasciata dal Centro per l'Impiego e dell'asseverazione attestante il rispetto delle prescrizioni del contratto collettivo applicabile, nonché la congruità del numero delle richieste rispetto alla capacità economica del datore di lavoro. Il TAR ha ritenuto che, quanto alla verifica presso il Centro per l'Impiego, l'onere fosse previsto da una prescrizione ratione temporis non applicabile alla fattispecie. Quanto all'asseverazione, il ricorrente aveva trasmesso la documentazione alla Prefettura dopo il preavviso di diniego e prima dell'adozione della revoca, ma il provvedimento impugnato non dava conto di tale circostanza. Sono state pertanto ritenute fondate, in sede cautelare, le censure di eccesso di potere per difetto di istruttoria.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ravvisando il fumus boni iuris nelle censure relative al difetto di istruttoria: l'amministrazione aveva applicato un onere non temporalmente applicabile e non aveva considerato né esplicitato nel provvedimento l'avvenuta trasmissione dell'asseverazione prima della revoca. Ha quindi sospeso l'efficacia della revoca del nulla osta e fissato l'udienza pubblica del 23 settembre 2026 per la trattazione del merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base per la decisione sulla domanda cautelare; il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per sospendere l'efficacia dell'atto impugnato.
Massime di principio
- In sede cautelare, la revoca di un nulla osta al lavoro subordinato stagionale può essere sospesa quando l'amministrazione fondi il provvedimento su un onere documentale previsto da una disciplina ratione temporis non applicabile alla fattispecie.
- Sussiste difetto di istruttoria quando l'amministrazione, prima di adottare la revoca, non considera una documentazione trasmessa dall'interessato nel corso del procedimento e il provvedimento non dà conto della sua acquisizione o valutazione.
- L'amministrazione deve verificare la disciplina applicabile ratione temporis e non può fondare la revoca di un titolo su un adempimento non previsto per la specifica fattispecie temporale.
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