Cassazione Penale, Ordinanza n. 01975/2025 del 16/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma, con conferma della condanna già pronunciata nei precedenti gradi di giudizio.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna di primo grado per furto in abitazione. Ha dedotto, con il primo motivo, vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale; con il secondo motivo, vizio di motivazione sulla ritenuta eccessività della pena. La Corte di cassazione ha rilevato che entrambi i motivi erano generici e indeterminati, perché non indicavano specificamente gli elementi della decisione censurati e non consentivano al giudice dell'impugnazione di esercitare il sindacato richiesto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ritenuta logicamente corretta.
Norme richiamate
art. 624 bis c.p.
indica il reato per cui era stata pronunciata e confermata la condanna nei gradi di merito.
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
il ricorso deve contenere motivi specifici; la loro mancanza o genericità determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici e puntuali: non è sufficiente dedurre in modo apodittico un vizio di motivazione senza indicare quali passaggi della decisione sarebbero illogici o carenti.
- La genericità del motivo, intesa come indeterminatezza delle censure e mancata individuazione degli elementi di fatto o di diritto contestati, comporta l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
- Quando la sentenza impugnata presenta una motivazione logicamente corretta, il ricorso che non confronta in modo analitico tale motivazione non consente alla Corte di cassazione di esercitare il proprio sindacato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
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