Sentenza n. 2234/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 3385/2023 emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, pubblicata in data 21.5.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all'obbligo di eseguire una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario relativa alla ricostruzione della carriera e al pagamento delle differenze retributive
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 3385/2023, passata in giudicato e notificata all'amministrazione il 26 luglio 2023. La sentenza aveva riconosciuto, ai fini della ricostruzione della carriera, l'integrale servizio prestato con contratti a tempo determinato fino all'immissione in ruolo, pari ad anni 7 e mesi 4, disponendo l'inquadramento nella fascia stipendiale 3-8 anni, il riconoscimento dei successivi scatti di anzianità, la ricostruzione della carriera ai fini giuridici ed economici e il pagamento di euro 1.390,17, oltre interessi legali. La ricorrente ha dedotto la persistente inerzia dell'amministrazione nonostante la notificazione del titolo in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, chiedendo l'ordine di esecuzione, la fissazione di un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l'applicazione dell'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza tuttavia allegare o provare l'avvenuta esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, rilevando che l'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e che, nel caso concreto, la sentenza era passata in giudicato, era stata notificata, il termine dilatorio di 120 giorni era decorso e non risultava eseguita. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato e gli ha assegnato 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza per provvedere. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il titolare della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero, stabilendo un ulteriore termine di 60 giorni per l'intervento commissariale, previa presentazione di apposita istanza da parte della ricorrente. È stata accolta anche la domanda di penalità di mora: l'astreinte è stata fissata in euro 300 per ogni mese di ritardo, decorrente dal mese successivo alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento e fino al mese dell'adempimento spontaneo, computato per intero se l'esecuzione avviene oltre il quindicesimo giorno, con un limite massimo complessivo di euro 3.000. Il TAR ha precisato che l'insediamento del commissario non priva l'amministrazione del potere di eseguire spontaneamente il giudicato, configurandosi un esercizio concorrente del potere. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese, liquidate in euro 1.200 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario
Consente di agire davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di adottare le misure necessarie, comprese le penalità di mora, assicurando che la misura compulsoria sia proporzionata e non si trasformi in un'ingiustificata locupletazione del privato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
ulteriore somma di danaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato
Fondamento dell'astreinte disposta contro l'amministrazione inadempiente, parametrata al ritardo mensile e soggetta a un limite massimo.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni
Il decorso del termine dilatorio costituisce, nel caso esaminato, presupposto per l'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione.
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua l'articolazione ministeriale nell'ambito della quale opera il soggetto designato quale commissario ad acta.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'obbligo di conformazione grava su una pubblica amministrazione.
- Quando l'amministrazione non dimostri l'avvenuta esecuzione del giudicato e siano decorso il termine dilatorio previsto dalla legge e il termine assegnato dal giudice, il giudice dell'ottemperanza deve imporre l'esecuzione integrale, fissare un termine e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in una somma per ogni mese di ritardo, con decorrenza dal mese successivo alla scadenza del termine assegnato e fino al mese dell'adempimento, purché sia fissato un tetto massimo e la misura non risulti manifestamente iniqua.
- La nomina del commissario ad acta non determina, di per sé, la perdita del potere dell'amministrazione di eseguire spontaneamente il giudicato: fino all'effettivo adempimento può configurarsi un esercizio concorrente del potere da parte dell'amministrazione e del commissario.
- Il limite massimo dell'astreinte è necessario per preservarne la funzione coercitiva e impedirne la trasformazione in una sproporzionata compensazione economica a favore del privato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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