Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 476/2026 - Bologna, Sezione 2

Quanto al ricorso principale: per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Bologna, Sez. Lavoro, n. 865/2024, pubblicata in data 11.07.2024, passata in giudicato; nonché per la declaratoria di nullità e, in via subordinata, di annullamento - della deliberazione di Giunta comunale n. 161 del 15.11.2024, rimasta in pubblicazione sull’Albo Pretorio comunale dal 21.11.2024 al 6.12.2024, avente ad oggetto “MODIFICA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE”; - della determina n. 1142 del 25.11.2024, avente ad oggetto “INDIZIONE SELEZIONE INTERNA FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI TITOLARITÀ DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER IL SETTORE “GIOVANI E SPORT – CULTURA E MARKETING TERRITORIALE”, pubblicata in Albo Pretorio dal 25.11.2024 al 10.12.2024; - dell’avviso di selezione prot. 2024 / 52400 del 26.11.2024 recante ad oggetto “AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DI RESPONSABILE DEL SETTORE GIOVANI E SPORT – CULTURA E MARKETING TERRITORIALE” approvato con la suddetta determina n. 1142 del 25.11.2024; - della determina n. 1376 del 18.12.2024, recante a oggetto: “DETERMINAZIONE N. 1142 DEL 21.11.2024 AVENTE AD OGGETTO: INDIZIONE SELEZIONE INTERNA FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI TITOLARITÀ DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER IL SETTORE “GIOVANI E SPORT – CULTURA E MARKETING TERRITORIALE. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE”, pubblicata in Albo Pretorio dal 18.11.2024 al 2.01.2025; - della determina n. 121 del 31.01.2025 di “ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI TITOLARITA'' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA IN QUALITA'' DI RESPONSABILE DEL SETTORE "GIOVANI E SPORT - CULTURA E MARKETING TERRITORIALE". PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI”, pubblicata in Albo Pretorio dal 31.01.2025 al 15.02.2025, ivi incluso, ove occorrer possa, il verbale P.G. 3247/2025 richiamato tra le premesse della Determina, non conosciuto, di cui si chiede l’esibizione in giudizio ex articolo 65, comma 3, Cod. proc. amm.; - di ogni altro atto ad essi presupposto, e/o connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto. Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato dal ricorrente in data 3 novembre 2025: per l’ottemperanza - della sentenza del Tribunale di Bologna, Sez. Lavoro, n. 865/2024, pubblicata in data 11 luglio 2024; - della sentenza del T.A.R. per l’Emilia-Romagna, Sede di Bologna, n. 406/2025 pubblicata in data 16 aprile 2025 e passata in giudicato il 16 luglio 2025; nonché per la declaratoria di nullità - del Verbale del 13 giugno 2025 della Commissione di Selezione per l’incarico di titolarità di Posizione Organizzativa per il Settore Giovani e Cultura (Rif. Bando Prot. 8868 Del 2/3/2022) - Ripetizione Procedura Valutativa in ottemperanza della Sentenza Del T.A.R. Emilia Romagna N. 406 Del 16/4/2025, conosciuto dal ricorrente in data 10 settembre 2025; - di ogni altro- di ogni altro atto ad esso presupposto, e/o connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi inclusa, ove possa occorrere, la Determinazione dell’Area Affari Generali del Comune di S. Lazzaro di Savena n. 632/2025 del 12.06.2025 recante ad oggetto “ESECUZIONE SENTENZA T.A.R. EMILIA ROMAGNA N. 406 DEL 16.04.2025 - NOMINA COMMISSIONE VALUTATRICE”; con richiesta di nomina di COMMISSARIO AD ACTA che provveda in luogo dell’Amministrazione resistente.

Giustizia amministrativa202500138

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: atti di riorganizzazione comunale e di assegnazione della posizione organizzativa, nonché verbale e determina adottati in asserita esecuzione di precedenti sentenze

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 865/2024, che aveva annullato gli atti di assegnazione di una posizione organizzativa per difetto di motivazione e ordinato la ripetizione della procedura valutativa. Ha inoltre impugnato gli atti con cui il Comune ha accorpato i Settori Giovani e Cultura e Sport e Marketing Territoriale, istituito una nuova posizione organizzativa e assegnato il relativo incarico all’altra candidata. Con motivi aggiunti ha contestato il verbale della nuova Commissione e la determina di nomina della Commissione, deducendo violazione ed elusione del giudicato, poiché la Commissione avrebbe marginalizzato i titoli e l’esperienza professionale del ricorrente, valorizzato competenze estranee alle funzioni della posizione, utilizzato criteri ulteriori rispetto alla lex specialis e omesso di motivare il confronto tra le risposte rese al colloquio. Quanto al ricorso principale, sono stati dedotti: violazione dell’art. 9 del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, per assenza di omogeneità delle funzioni e per l’iniziativa della riorganizzazione proveniente da un responsabile non dirigenziale; violazione dell’art. 3 l. 241/1990, difetto di istruttoria, motivazione apparente, illogica e contraddittoria; sviamento di potere, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta, assumendo che la riorganizzazione fosse stata adottata per sottrarsi all’esecuzione della sentenza del giudice ordinario. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione, la tardività dell’impugnazione e il difetto di interesse per mancata partecipazione alla nuova selezione.

La decisione

Il TAR ha accolto sia il ricorso per motivi aggiunti sia la parte residua del ricorso principale. Ha dichiarato nulli per violazione del giudicato il verbale del 13 giugno 2025 della nuova Commissione e la determina di nomina della Commissione, rilevando che l’ordine giudiziale imponeva una nuova valutazione ora per allora dei candidati originari, secondo i criteri del bando, e non una mera rinnovazione della motivazione della precedente scelta. La Commissione ha violato il giudicato perché ha sostanzialmente svalutato titoli di studio, collaborazioni e anzianità di servizio del ricorrente, ha valorizzato competenze relative al welfare culturale e alla rigenerazione dei territori non pertinenti alle funzioni della posizione e non ha spiegato la superiorità delle risposte della candidata vincitrice al colloquio. Il TAR ha nominato quale commissario ad acta il Prefetto di Bologna, con facoltà di delega, imponendo entro trenta giorni il confronto dei curricula alla data di scadenza del bando, il confronto delle risposte al colloquio e l’individuazione del vincitore secondo i criteri originari; le spese dell’attività commissariale sono state poste a carico del Comune. Quanto al ricorso principale, il TAR ha ritenuto sussistente la giurisdizione amministrativa, poiché la controversia investiva direttamente atti di macro-organizzazione e non soltanto l’assegnazione di un incarico. Ha escluso la tardività, non essendo stata provata rigorosamente la data di piena conoscenza dell’atto e non essendo sufficiente una comunicazione mediante semplice e-mail. Ha riconosciuto l’interesse a ricorrere anche senza partecipazione alla nuova selezione, poiché l’impugnazione riguardava la soppressione e l’accorpamento della posizione organizzativa, anteriori alla selezione. Nel merito ha annullato tutti gli atti impugnati: l’accorpamento riguardava funzioni eterogenee e quindi violava il requisito regolamentare dell’omogeneità; la motivazione era intrinsecamente contraddittoria rispetto agli obiettivi dichiarati; la sequenza temporale e la condotta complessiva del Comune dimostravano lo sviamento del potere, essendo la riorganizzazione stata utilizzata per eludere la sentenza del giudice ordinario. Il Comune è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 5.000 euro oltre accessori, spese generali e contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano l’azione di ottemperanza; il giudice amministrativo ha verificato l’effettiva esecuzione della sentenza del giudice ordinario e ha adottato misure sostitutive mediante nomina del commissario ad acta.

  • art. 65, comma 3, c.p.a.

    Richiamato per la richiesta di acquisizione del verbale non conosciuto; il provvedimento non sviluppa una specifica decisione autonoma su tale richiesta.

  • art. 3 l. 241/1990

    Impone una motivazione adeguata e coerente; il TAR ha ritenuto apparente, oscura e contraddittoria la motivazione della riorganizzazione comunale.

  • art. 9 del Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi

    I Settori sono «articolazioni di secondo livello dotate di autonomia operativa ed articolati per funzioni omogenee, caratterizzati da specifica competenza di intervento e da prodotti/servizi chiaramente identificabili».

    L’accorpamento di strutture organizzative è illegittimo quando riunisce funzioni prive di omogeneità, richiedenti obiettivi e competenze differenti.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato indirettamente con riferimento alla necessità di prova rigorosa della tardività, poiché essa determina la preclusione dell’esercizio del diritto di difesa.

Massime di principio

  • Quando una sentenza impone la ripetizione di una procedura valutativa, l’amministrazione deve procedere a una nuova valutazione sostanziale dei candidati secondo i criteri della lex specialis, individuando nuovamente il vincitore anche se diverso da quello originario; non è sufficiente integrare o rinnovare la motivazione della precedente scelta.
  • In sede di ottemperanza, costituisce violazione o elusione del giudicato l’introduzione di criteri valutativi nuovi, la marginalizzazione di elementi espressamente previsti dal bando e la valorizzazione di competenze estranee alle funzioni della posizione oggetto della selezione.
  • Le controversie che impugnano direttamente atti di macro-organizzazione con cui l’amministrazione definisce la struttura degli uffici e le modalità di conferimento delle relative posizioni appartengono alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, anche quando incidono sulle aspettative di un dipendente pubblico.
  • Per gli atti amministrativi generali o rivolti a destinatari non determinati, la conoscenza aliunde fa decorrere il termine d’impugnazione nei confronti dei soggetti direttamente contemplati o immediatamente incisi dagli effetti dell’atto; la prova della tardività grava sulla parte che la eccepisce e deve essere rigorosa.
  • La partecipazione alla procedura selettiva non è necessaria per impugnare l’atto di macro-organizzazione che ha istituito o soppresso la posizione oggetto dell’incarico, quando l’interesse azionato riguarda la struttura organizzativa e precede logicamente la selezione.
  • Lo sviamento di potere può essere desunto dalla sequenza temporale degli atti e dalla condotta complessiva dell’amministrazione quando la riorganizzazione, priva di adeguata coerenza funzionale e motivazionale, risulti finalizzata a sottrarsi all’esecuzione di un giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaInvalidità del provvedimentoRiordino e organizzazione della PAMotivazione del provvedimento
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaNullità del provvedimentoEffetto conformativo e riedizione del potereDifetto di motivazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.