Cassazione Penale, Ordinanza n. 00077/2025 del 02/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato, con atto qualificato dalla Corte come ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 593, comma 3, c.p.p., la sentenza del Tribunale che lo aveva condannato a 300 euro di ammenda per detenzione illecita di due proiettili calibro 9x21, ritenuti integranti il reato di cui all'art. 697 c.p. I motivi erano tre: primo, vizio di motivazione sulla responsabilità, deducendo che i proiettili erano stati rinvenuti in una zona comune dell'immobile familiare, non esclusivamente nella disponibilità dell'imputato, e che il giudice non aveva accertato chi fosse proprietario dell'immobile o se altri familiari fossero titolari di licenza per armi; secondo, mancato riconoscimento della causa di non punibilità di particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; terzo, mancata derubricazione del fatto nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 697 c.p., senza però indicare elementi concreti a sostegno di una diversa qualificazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Il primo motivo è stato ritenuto non confrontarsi con la motivazione della sentenza di merito, che aveva affermato il rinvenimento dei proiettili nella stanza da letto dell'imputato e la sua esclusiva disponibilità. Il secondo motivo è stato giudicato non pertinente, perché costruito sul presunto difetto di prova della colpevolezza, mentre la valutazione dell'art. 131-bis presuppone che il fatto sia già provato e attribuibile all'imputato. Il terzo motivo è stato considerato del tutto aspecifico, poiché chiedeva una derubricazione senza apportare alcun elemento idoneo a sostenere una diversa qualificazione. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 593, comma 3, c.p.p.
ricorso per cassazione ex art. 593, comma 3, cod. proc. pen.
L'atto di appello è stato riqualificato come ricorso per cassazione in base alla disciplina dell'impugnazione avverso la sentenza del giudice di pace/ammenda nei casi previsti dalla norma richiamata nel testo.
art. 697 c.p.
detenzione illecita di due proiettili cal. 9 x 21
La condotta di illecita detenzione di munizioni/proiettili integra il reato contestato e confermato in fatto dal giudice di merito.
art. 131-bis c.p.
la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.
La particolare tenuità del fatto è invocabile solo presupponendo che il fatto sia provato e riferibile all'imputato; non può essere dedotta come critica al difetto di prova della responsabilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il motivo che censura la motivazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la decisione di merito fonda la responsabilità su un dato fattuale preciso, è inammissibile la doglianza che lo prescinda o lo contraddica senza misurarsi con esso.
- La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. presuppone che il fatto sia già accertato nella sua materialità e attribuito all'imputato; è quindi inconferente dedurre, per questa via, l'asserito difetto di prova della colpevolezza.
- La domanda di derubricazione del fatto richiede una critica argomentata della qualificazione giuridica adottata nella sentenza di merito; la mera sollecitazione a una diversa qualificazione, priva di elementi fattuali o giuridici specifici, è aspecifica e non scrutinabile nel merito.
- Quando la sentenza di merito afferma l'esclusiva disponibilità dell'ambiente in cui sono stati rinvenuti gli oggetti illecitamente detenuti, la censura fondata sulla condivisione degli spazi o sulla mancata individuazione del proprietario dell'immobile non è idonea a scalfire la motivazione se non si confronta con tale accertamento.
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