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Sentenza

Sentenza del 23/09/2016 n. 18647 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche per violazione e falsa applicazione dell'art. 15 della legge n. 289 del 2002. La controversia riguardava il disconoscimento e il recupero di un credito IVA indicato nella dichiarazione della società. Secondo l'Amministrazione, la definizione del processo verbale di constatazione mediante condono non impediva di verificare l'effettiva esistenza del credito e di contestarlo, anche se riferito alla medesima annualità oggetto di definizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza d'appello e decidendo la causa nel merito senza rinvio. Ha stabilito che la definizione agevolata prevista dall'art. 15 della legge n. 289 del 2002 preclude ulteriori pretese relative ai debiti tributari oggetto della definizione, ma non impedisce all'Amministrazione di accertare l'inesistenza di crediti IVA esposti dal contribuente. Di conseguenza, è stato rigettato il ricorso originario della società contro l'avviso di accertamento. Le spese processuali sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, art. 15

    La definizione del processo verbale di constatazione o della lite potenziale ha effetto transattivo e deflattivo sui debiti tributari, ma non comporta una rinuncia dell'Amministrazione al potere di verificare l'esistenza di crediti d'imposta vantati dal contribuente.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 9, comma 9, terzo periodo

    La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini... dell'imposta sul valore aggiunto

    Il condono non modifica automaticamente l'ammontare dei crediti o dei rimborsi indicati in dichiarazione, ma non impedisce all'Ufficio di verificarli e di negare il rimborso quando il credito risulti inesistente o infondato.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 9, comma 10, lettera a)

    La preclusione degli accertamenti conseguente al perfezionamento del condono riguarda l'accertamento dei debiti tributari, non l'accertamento dell'inesistenza dei crediti posti a fondamento di richieste di rimborso.

  • Articoli 2 e 22 della Sesta direttiva IVA n. 77/388/CEE e art. 10 del Trattato CE

    Le disposizioni nazionali sul condono IVA non possono essere interpretate come una rinuncia generale e indiscriminata dello Stato all'accertamento delle operazioni imponibili, poiché ciò sarebbe incompatibile con il diritto dell'Unione europea.

  • Art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Corte di cassazione, una volta cassata la sentenza impugnata, può decidere direttamente la causa nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • La definizione agevolata o il condono fiscale incidono principalmente sui debiti tributari e non trasformano automaticamente in legittimo un credito d'imposta indicato dal contribuente.
  • Anche per un'annualità oggetto di condono, l'Amministrazione finanziaria può verificare l'esistenza, la spettanza e la corretta quantificazione di un credito IVA o di una richiesta di rimborso.
  • La preclusione agli accertamenti derivante dal condono non impedisce i controlli necessari a dimostrare che il credito è inesistente, ad esempio perché deriva da operazioni non effettuate.
  • Il contribuente che aderisce a una sanatoria sceglie un regime agevolato distinto dal procedimento ordinario: non può normalmente utilizzare la definizione del debito per ottenere il riconoscimento o il rimborso di crediti contestati.
  • In materia di IVA, le norme sul condono devono essere interpretate conformemente al diritto dell'Unione europea e non possono comportare una rinuncia generalizzata ai controlli fiscali.

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