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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06620/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere per alcuni reati perché estinti per prescrizione, rideterminato in diminuzione il trattamento sanzionatorio e confermato nel resto la condanna per altri delitti fallimentari. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione per la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. e dell'art. 131-bis c.p., ma la censura è stata ritenuta del tutto assertiva e generica, priva di un concreto collegamento alle peculiarità del caso.

Norme richiamate

  • art. 495 c.p.

    Indicata come uno dei reati per i quali la Corte di appello ha dichiarato il non doversi procedere per prescrizione.

  • art. 234 legge fall.

    Indicata come uno dei reati fallimentari estinti per prescrizione nella decisione di merito.

  • art. 223, comma 1, legge fall.

    Norma posta a base della condanna confermata dalla Corte di appello per i delitti fallimentari contestati.

  • art. 216, comma 1, n. 1) e 2), legge fall.

    Richiamata come norma sostanziale integrata nel titolo di reato confermato in appello.

  • art. 219, comma 2, n. 1), legge fall.

    Richiamata come circostanza/criterio aggravativo nel titolo di reato confermato in appello.

  • art. 129 c.p.p.

    La ricorrente ne lamentava la mancata applicazione, ma la censura è stata ritenuta generica e non correlata al caso concreto.

  • art. 131-bis c.p.

    La ricorrente invocava la particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto la doglianza meramente assertiva e quindi inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    Base normativa della condanna della ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile per genericità il ricorso per cassazione che deduca il vizio di motivazione o la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. e dell'art. 131-bis c.p. in termini meramente assertivi, senza un effettivo confronto con le ragioni della decisione impugnata e con le specificità del caso.
  • La censura sulla particolare tenuità del fatto deve essere ancorata a elementi concreti e al contenuto della sentenza impugnata; in difetto, non supera il vaglio di ammissibilità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nell'impugnazione, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati fallimentariProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reatoParticolare tenuità del fattoNullità processuale

Testo integrale

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