Cassazione Civile, Sentenza n. 511/2020 del 15/01/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (danneggiato)
La controversia
La controversia origina da lesioni attribuite all’assistenza sanitaria prestata al danneggiato al momento della nascita, con conseguenti epilessia e sindrome da disadattamento. Con citazione del 14 settembre 1999, il danneggiato e altri due attori convennero Regione, Azienda USL e Comune, chiedendo il risarcimento in via alternativa o solidale. Il Tribunale di Bologna, con sentenza del 5 dicembre 2003, individuò nella Regione la titolare passiva del rapporto, rigettò l’eccezione di prescrizione e la condannò a pagare al danneggiato Euro 292.390,77 oltre interessi. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 54 del 9 gennaio 2012, confermò la legittimazione passiva della Regione e respinse la relativa eccezione di prescrizione; accolse l’appello incidentale del danneggiato sul quantum, liquidando il danno non patrimoniale in Euro 311.449,00 secondo le Tabelle milanesi del 2009, con personalizzazione del 30%, oltre rivalutazione e interessi. La Regione ricorse per cassazione; il danneggiato resistette e il Comune propose ricorso incidentale condizionato. Con sentenza n. 1420 del 20 gennaio 2017 la Cassazione accolse il primo motivo della Regione, dichiarandone il difetto di legittimazione passiva, cassò senza rinvio e dichiarò inammissibile il ricorso incidentale comunale per difetto di interesse, ritenendo che il danneggiato non avesse impugnato la statuizione riguardante il Comune e che sul punto si fosse formato giudicato. Il danneggiato propose ricorso per revocazione ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., deducendo l’errore di fatto risultante dagli atti: aveva invece proposto appello incidentale, insistendo per la condanna alternativa o solidale degli enti e, in sede di legittimità, aveva riproposto la domanda contro il Comune per il caso di esclusione della legittimazione regionale. Sosteneva quindi che non vi fosse giudicato interno sulla posizione del Comune. Nella fase rescissoria il Comune contestò il rigetto dell’eccezione di prescrizione: sosteneva che le raccomandate del 1990 e l’atto di citazione del 1992, indirizzati all’Azienda sanitaria e non al Comune, non avessero interrotto la prescrizione nei suoi confronti e che la domanda introdotta nel 1999 fosse tardiva. Il danneggiato replicò che gli atti erano stati correttamente inviati all’ente sanitario apparentemente legittimato passivo.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso per revocazione, rilevando l’errore di fatto della sentenza n. 1420 del 2017: dagli atti risultava che il danneggiato aveva proposto appello incidentale e riproposto in cassazione la domanda di condanna del Comune, sicché non poteva ritenersi formato un giudicato interno sulla sua posizione. Ha quindi revocato la precedente sentenza nella parte in cui aveva dichiarato inammissibile per difetto di interesse il ricorso incidentale comunale. Nella fase rescissoria ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del Comune: la Corte d’appello aveva già esaminato la circostanza che gli atti interruttivi non fossero stati indirizzati al Comune, ma all’Azienda sanitaria che aveva incorporato l’ospedale presso cui era avvenuto il parto, reputandoli equipollenti; la censura, pur formalmente formulata come violazione di legge e omesso esame, investiva tale valutazione e risultava generica in iure. Decidendo nel merito, ha condannato il Comune a pagare al danneggiato Euro 311.499,00, oltre rivalutazione e interessi legali cumulati anno per anno da gennaio 2009 alla decisione e, da questa, ulteriori interessi legali. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate. È stato inoltre posto a carico del Comune, quale ricorrente incidentale, l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 395, n. 4, c.p.c.
Da quanto precede emerge che, per mero errore, questa Corte affermava che non sarebbe stato proposto da D. appello incidentale e (a pagina 9) che “nè del resto la controricorrente deduce di aver mai proposto appello incidentale nei confronti del Comune”.
È revocabile per errore di fatto la decisione fondata sull’inesatta percezione degli atti processuali, quando la Corte affermi che non è stata proposta un’impugnazione incidentale che risulta invece dagli atti.
art. 346 c.p.c.
D., nel controricorso (riportato a pagina 8 del ricorso per revocazione) chiedeva che, in caso di accoglimento del ricorso della Regione e conseguente esclusione della legittimazione passiva della stessa, fosse dichiarata la legittimazione passiva del Comune di Bologna e la condanna di tale ente “a corrispondere a D.” le somme analiticamente indicate, oltre alle spese processuali, oltre a “condannare il Comune di Bologna a rimborsare alla Regione Emilia-Romagna le somme corrisposte a D.L. in esecuzione delle sentenze di primo e secondo grado…”.
La domanda già proposta contro un convenuto e non esaminata perché accolta la domanda contro altro convenuto può essere riproposta in sede di legittimità nei termini risultanti dagli atti; la Corte deve tenerne conto nel valutare l’eventuale formazione del giudicato e l’interesse all’impugnazione incidentale.
art. 2934 c.c.
Orbene, i giudici di merito hanno ritenuto efficaci gli atti interruttivi anche nei confronti del Comune di Bologna, anche se non indirizzati a tale ente, ma all’Ospedale Maternità presso cui si è svolto il parto.
Nel caso concreto, i giudici di merito hanno ritenuto che gli atti interruttivi della prescrizione spiegassero efficacia anche nei confronti del Comune, benché indirizzati all’ente sanitario collegato all’ospedale presso cui si era verificato il fatto.
art. 2943 c.c.
Al contrario, tale circostanza fattuale è stata presa in esame, ma l’atto introduttivo indirizzato all’Azienda Sanitaria (USL n. (OMISSIS) BO) che ha incorporato l’Ospedale Maternità, è stato ritenuto equipollente.
La censura relativa all’efficacia interruttiva degli atti non è scrutinabile come omesso esame di un fatto storico quando la circostanza dell’indirizzo degli atti sia stata considerata dal giudice di merito, che abbia valutato equipollente l’atto rivolto all’azienda sanitaria incorporante.
art. 384 c.p.c.
Come già affermato da questa Corte nella decisione n. 1420 del 2017 “la titolarità del rapporto deve essere riconosciuta in capo al Comune di Bologna”, pertanto, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale, consegue, ricorrendo i presupposti per una decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., la condanna del Comune al pagamento della somma di Euro 311.499, oltre rivalutazione e interessi legali – cumulati anno per anno – con decorrenza da gennaio 2009 e sino alla data della decisione.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto e risulta individuato nel Comune il titolare passivo del rapporto, la Corte può decidere nel merito e pronunciare direttamente la condanna.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
La Corte dà atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l’impugnazione, in presenza dei presupposti previsti dalla disposizione.
Massime di principio
- L’errore revocatorio ricorre quando la decisione di legittimità presuppone un fatto processuale inesistente o nega un fatto processuale che risulta dagli atti, come l’avvenuta proposizione di un’impugnazione incidentale; tale errore può incidere sulla conclusione circa la formazione del giudicato interno e sull’interesse a impugnare.
- La formazione del giudicato interno sulla domanda proposta contro un convenuto va esclusa quando dagli atti risulti che la parte ha impugnato la decisione o ha riproposto la domanda per il caso in cui venga meno la condanna pronunciata contro altro convenuto.
- Non è configurabile omesso esame di un fatto storico quando il giudice di merito abbia preso in considerazione la circostanza dedotta, pur attribuendole una valutazione giuridica o probatoria non condivisa dalla parte; una censura che, sotto la veste della violazione di legge, contesti tale valutazione deve essere specifica e giuridicamente pertinente.
- Se gli accertamenti di fatto sono completi e non occorrono ulteriori indagini, la Cassazione può decidere nel merito e pronunciare la condanna conseguente all’individuazione del soggetto titolare passivo del rapporto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 15 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 741/2020 del 15/01/2020
- Sentenza civile · 15 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 655/2020 del 15/01/2020
- Sentenza civile · 15 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 560/2020 del 15/01/2020
- Sentenza civile · 15 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 550/2020 del 15/01/2020
- Sentenza civile · 15 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 552/2020 del 15/01/2020
- Sentenza civile · 15 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 551/2020 del 15/01/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →