Cassazione Civile, Ordinanza n. 29176/2021 del 20/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice per il pagamento di fatture commerciali rimaste insolute. L'imprenditore, in proprio e quale socio accomandatario della società debitrice, ha proposto opposizione deducendo, in appello e poi in cassazione, due profili: 1) la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, perché eseguita presso la residenza risultante dalla visura/registro imprese anziché sulla base delle risultanze anagrafiche, che a loro dire avrebbero avuto valore decisivo; 2) la violazione delle regole sulla prova dell'esecuzione del contratto e dell'inadempimento, sostenendo che la Corte territoriale avesse attribuito valore probatorio alle sole fatture registrate dalla controparte e trascurato la contestazione delle bolle di consegna, mentre la prova dell'adempimento avrebbe dovuto gravare sul creditore opposto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Quanto alla notificazione, ha affermato che per individuare il luogo di residenza o dimora del destinatario rileva la dimora abituale di fatto, ma che le risultanze anagrafiche e quelle del registro imprese hanno valore presuntivo e possono essere superate solo da prova contraria; nel caso concreto la notifica presso l'indirizzo risultante dal registro imprese è stata reputata valida. Quanto alla prova del credito, ha ritenuto corretto l'apprezzamento della Corte d'appello che aveva valorizzato la registrazione in contabilità delle fatture da parte del destinatario come elemento indiziario di riconoscimento del rapporto negoziale e dell'adempimento, precisando che il diverso principio invocato dai ricorrenti riguarda la registrazione della fattura da parte del creditore e non del destinatario. Il ricorso è stato quindi rigettato. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti in tema di valutazione delle prove; la Corte ha escluso la violazione poiché il giudice di merito ha effettuato un apprezzamento fattuale non sindacabile in cassazione nei limiti dedotti.
art. 139 c.p.c.
Invocato sulla notificazione; la Corte ha ribadito che il luogo rilevante è quello della residenza/dimora abituale di fatto, con valore meramente presuntivo delle risultanze formali.
art. 145 c.p.c.
Utilizzato per la notificazione alle persone giuridiche e al loro rappresentante; la Corte ha ritenuto legittima la notificazione eseguita presso la residenza risultante dal registro imprese.
art. 2697 c.c.
Invocato sulla ripartizione dell'onere della prova; la Corte ha escluso che fosse stata invertita o violata, ritenendo sufficiente il materiale probatorio valorizzato dal giudice di merito.
art. 2710 c.c.
Richiamato in relazione all'efficacia probatoria delle scritture contabili tra imprenditori; la Corte ha chiarito che nel caso concreto rilevava la registrazione della fattura da parte del destinatario.
art. 2720 c.c.
Richiamato per qualificare la registrazione della fattura come atto ricognitivo di un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in conseguenza del rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto in caso di impugnazione.
Massime di principio
- Ai fini della validità della notificazione, le risultanze anagrafiche e quelle del registro delle imprese hanno valore presuntivo e possono essere superate da prova contraria; il luogo rilevante resta quello della residenza o dimora abituale di fatto del destinatario.
- La notificazione a una persona fisica che rivesta anche una carica societaria può essere validamente eseguita all'indirizzo risultante dagli atti pubblicitari pertinenti quando non sia dimostrata la divergenza con la residenza/dimora effettiva.
- In materia di prova del credito tra imprenditori, la registrazione di una fattura da parte del suo destinatario può costituire indizio serio di riconoscimento del rapporto negoziale e dell'esecuzione della prestazione.
- Il principio secondo cui la registrazione della fattura non prova il contratto riguarda la registrazione compiuta dal creditore emittente, non quella effettuata dal soggetto destinatario del documento fiscale.
- Le valutazioni del giudice di merito circa la portata indiziaria delle scritture contabili e delle fatture registrate non sono sindacabili in cassazione se si risolvono in un apprezzamento di fatto logicamente motivato.
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