Cassazione Penale, Sentenza n. 9613/2024 del 06/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza che lo aveva dichiarato responsabile della contravvenzione di cui all'art. 707 c.p. per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso. Il ricorrente deduceva: (i) errore nella valutazione del concorso di persone e dell'elemento soggettivo (mancata prova della consapevolezza di accompagnarsi a persone pregiudicate e della disponibilità degli attrezzi); (ii) violazione del diritto di difesa e penalizzazione per aver esercitato il diritto al silenzio, con conseguente ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche; (iii) omessa e carente motivazione sul rifiuto di applicare la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto); (iv) improprietà della motivazione utilizzata per negare la fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p. e quindi mancata valutazione della sostituzione della pena detentiva con una pecuniaria. Inoltre, il ricorso contestava aspetti processuali relativi ai termini di impugnazione e alla rappresentanza dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, in primo luogo per tardività (termine di impugnazione decorso) e, comunque, per manifesta infondatezza delle censure. Ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale di Enna circa il possesso e la immediata disponibilità degli arnesi (rinvenuti a bordo di un'auto sospetta noleggiata, con tre individui tutti con precedenti), ha confermato la legittimità del diniego delle circostanze attenuanti generiche per assenza di elementi positivi di valutazione, ha ritenuto corretta la valutazione negativa sulla applicabilità dell'art. 131-bis c.p. alla luce della gravità e del contesto, e ha giudicato non anzitutto censurabile l'omessa proposizione dell'avviso ex art. 545-bis c.p.p. o la mancata sostituzione della pena, trattandosi di valutazione discrezionale. Ha condannato il ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 707 cod. pen.
La norma punisce il possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso; il Tribunale ha ritenuto che il rinvenimento a bordo di un veicolo sospetto e la mancanza di giustificazioni costituiscano prova sufficiente della contravvenzione.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte conferma che la valutazione va fatta con riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p.; la gravità del contesto (più soggetti, precedenti, strumenti, travisamento) esclude l'applicabilità.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione della tenuità/attenuanti: la Corte osserva che il giudice può fondare la negazione delle attenuanti o della tenuità anche su alcuni parametri ritenuti rilevanti, e che l'assenza di elementi positivi può legittimamente impedire il riconoscimento delle attenuanti generiche.
art. 545-bis cod. proc. pen.
Prevede l'avviso relativo all'eventuale applicazione di pena sostitutiva; la Corte conferma il carattere discrezionale della decisione sul procedere o meno alla proposta e che l'omissione dell'avviso non comporta automaticamente la nullità della sentenza.
artt. 544 e 585 cod. proc. pen.
Combinato disposto relativo ai termini di impugnazione: la Corte ha ritenuto decorso il termine di impugnazione (30 giorni) secondo la documentazione sulla data di deposito della motivazione.
art. 488 (testo citato storicamente) cod. proc. pen.
"... l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula d'udienza, è considerato presente ed è rappresentato dal difensore"
Citata storicamente per ricostruire la regola di rappresentanza dell'imputato che si allontana: la Corte ricorda l'evoluzione normativa e conferma che l'imputato presente che si allontana va considerato comunque presente e rappresentato.
art. 420 cod. proc. pen. (comma 2-ter richiamato)
"... salvo che la legge disponga altrimenti, l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula o che, presente ad una udienza, non compare alle successive, è considerato presente ed è rappresentato dal difensore"
La Corte applica la regola attuale sulla rappresentanza dell'imputato assente dopo essere comparso, escludendo che la situazione del ricorrente giustifichi l'applicazione del termine più favorevole per il deposito dell'impugnazione.
legge 24 novembre 1981 n. 689, art. 53
Previsione sulla possibilità di sostituire la pena detentiva con una pecuniaria; la Corte ricorda che la scelta è discrezionale e non richiede necessariamente l'analisi di tutti i parametri di cui all'art. 133 c.p.
D. Lg.vo 150 del 2022 (richiamato)
Richiamato per la riorganizzazione formale delle disposizioni sulla presenza/rappresentanza dell'imputato nelle norme processuali; contribuisce alla conferma che l'imputato che si allontana è considerato presente.
Massime di principio
- Il possesso di arnesi atti allo scasso rinvenuti in un veicolo sospetto, soprattutto se il veicolo è stato notato in una zona con furti e gli occupanti hanno precedenti pertinenti, può legittimare la condanna per l'art. 707 c.p. anche se non è provata la esclusiva "proprietà" degli strumenti da parte di un singolo.
- L'esercizio del diritto al silenzio non determina automaticamente il pregiudizio nella valutazione delle attenuanti generiche, ma l'assenza di qualsiasi elemento positivo di personalità o di comportamento può legittimare il diniego delle attenuanti.
- Per l'applicazione dell'art. 131-bis (tenuità) il giudice valuta i criteri dell'art. 133 c.p.; non è necessario esaminare tutti i parametri, ma solo quelli ritenuti rilevanti; un contesto fattuale grave può escludere la tenuità.
- La decisione di proporre o non proporre una pena sostitutiva è rimessa alla discrezionalità del giudice; l'omessa comunicazione ex art. 545-bis c.p.p. non determina automaticamente la nullità della sentenza se risulta una valutazione implicita di insussistenza dei presupposti.
- I termini di impugnazione decorrono secondo le regole combinate di legge e la modalità di deposito della motivazione: l'imputato che si allontana dall'aula dopo essere comparso è considerato presente e rappresentato dal difensore, quindi non sempre è possibile ottenere estensioni di termini per la presentazione del ricorso.
- Nelle valutazioni di merito il giudice può fondarsi su elementi circostanziali (es. percorsi GPS, tabulati telefonici, comportamento degli occupanti) per ritenere provata la disponibilità e l'utilizzabilità degli strumenti da scasso.
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