Sentenza n. 4007/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, sezione prima, -OMISSIS-resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001 presso una sede prossima alla residenza familiare
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il militare, in servizio a Bologna come operatore informatico, aveva chiesto l’assegnazione temporanea per la presenza di un figlio minore di tre anni, indicando la residenza familiare a Riccione e l’attività lavorativa della coniuge a Rimini. L’Amministrazione aveva respinto l’istanza rilevando la sottoalimentazione della struttura di appartenenza, l’assenza a Rimini di posizioni occupabili nel profilo dell’interessato e l’occupazione del medesimo profilo nelle sedi di Pesaro e Milano Marittima. Il ricorrente aveva dedotto il difetto di istruttoria e di motivazione, l’erronea individuazione dell’onere della prova e l’errata interpretazione del requisito del posto vacante e disponibile; aveva inoltre sostenuto che il diniego potesse essere disposto soltanto in presenza di casi o esigenze eccezionali, non di generiche esigenze organiche e di servizio. In appello ha riproposto tali censure e ha chiesto il sollevamento della questione di legittimità costituzionale dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001, nella parte in cui limita l’assegnazione alle sedi ubicate nella stessa provincia o regione della residenza familiare o del luogo di lavoro dell’altro genitore, senza considerare la prossimità geografica effettiva.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato il rigetto del ricorso di primo grado. Ha affermato che, per il personale delle Forze armate, la disciplina in materia di maternità e paternità deve essere applicata tenendo conto del particolare stato rivestito, con conseguente prevalenza delle esigenze militari e ampliamento della valutazione amministrativa. Il beneficio può essere negato per prevalenti esigenze di servizio della sede di appartenenza o di destinazione, purché riconducibili a casi o esigenze eccezionali, specifiche e documentate; non sono sufficienti difficoltà organizzative generiche. Nel caso concreto, l’Amministrazione aveva indicato la carenza di personale nella categoria del militare, l’assenza di posizioni occupabili a Rimini e l’occupazione del profilo di operatore informatico anche a Pesaro e Milano Marittima. Tali dati erano stati confermati dalla documentazione successiva e non erano stati adeguatamente contestati dal militare, che non aveva fornito neppure un principio di prova contrario. Il Collegio ha inoltre valorizzato le limitazioni all’impiego derivanti dall’inidoneità sanitaria a precedenti mansioni e il fatto che Bologna fosse già la sede più vicina alla residenza familiare. Il diniego è stato quindi ritenuto non ingiustificato né irragionevole. La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata irrilevante perché, anche considerando Pesaro o Milano Marittima, il profilo professionale dell’interessato risultava comunque occupato. Spese del grado compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 42-bis d.lgs. 151/2001
casi o esigenze eccezionali
L’assegnazione temporanea può essere negata, per il personale delle Forze armate, in presenza di esigenze di servizio prevalenti, purché specifiche, eccezionali e documentate; la disposizione individua inoltre le sedi territorialmente rilevanti per l’assegnazione.
art. 1493 d.lgs. 66/2010
tenendo conto del particolare stato rivestito
La disciplina in materia di maternità e paternità si applica al personale delle Forze armate considerando la specialità dello status militare e la prevalenza delle esigenze militari rispetto a quelle della generalità delle pubbliche amministrazioni.
art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017
motivate esigenze organiche e di servizio
La decisione richiama la disposizione nel motivo d’appello, ma fonda la soluzione sul regime applicabile al personale delle Forze armate e sul requisito delle esigenze eccezionali previsto dall’art. 42-bis.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti.
art. 64, comma 1, c.p.a.
È richiamato dall’appellante in relazione all’onere della prova; il Collegio ha ritenuto non adeguatamente contestate le risultanze documentali dell’Amministrazione.
Massime di principio
- Per il personale delle Forze armate, l’assegnazione temporanea prevista dall’art. 42-bis d.lgs. 151/2001 deve essere valutata tenendo conto del particolare status militare; le esigenze di servizio possono prevalere sulle esigenze familiari quando integrano casi o esigenze eccezionali, specifiche e documentate.
- Il diniego dell’assegnazione temporanea non può fondarsi su generiche difficoltà organizzative, ma è legittimo quando l’Amministrazione dimostri concretamente la carenza di personale nella struttura di appartenenza e l’assenza di posizioni occupabili coerenti con il profilo professionale e con le limitazioni all’impiego del richiedente.
- Quando l’Amministrazione documenta l’assenza di posizioni occupabili nel profilo professionale dell’interessato e il richiedente non offre neppure un principio di prova contrario, le risultanze amministrative possono fondare il diniego e non sussiste un’inversione illegittima dell’onere della prova.
- La questione di legittimità costituzionale della delimitazione territoriale prevista dall’art. 42-bis d.lgs. 151/2001 è irrilevante se, anche nelle sedi ulteriormente prospettate dal richiedente, non risultano comunque disponibili posizioni compatibili con il suo profilo professionale.
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