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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05445/2025 del 01/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU per l'anno 2013 emesso per omesso/parziale versamento relativo a un opificio industriale e a un'abitazione annessa siti nel territorio comunale. La società contribuente ha impugnato l'atto sostenendo, da un lato, che il fabbricato industriale non dovesse essere tassato come area edificabile e, dall'altro, che dovesse essere riconosciuta l'esenzione per abitazione principale in favore dell'amministratore unico, che vi aveva fissato dimora abituale e residenza. In cassazione sono stati proposti due motivi: il primo denunciava violazione di norme IMU e vizio di motivazione per la mancata allegazione all'avviso delle delibere comunali richiamate e per l'omesso esame del certificato di agibilità che, secondo la ricorrente, dimostrava la data di ultimazione e catastazione dell'opificio; il secondo denunciava violazione di norme sull'abitazione principale e motivazione apparente, sostenendo l'illegittimo diniego dell'esenzione per la casa utilizzata dall'amministratore.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile e comunque infondato: inammissibile perché formulato in modo misto, sovrapponendo censure ex art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c.; comunque non scrutinabile per la preclusione della doppia conforme quanto al vizio di omesso esame di fatti decisivi; inoltre ha escluso la motivazione apparente della sentenza d'appello, che aveva spiegato in modo sufficiente perché il dato decisivo fosse l'avvenuto censimento catastale dell'opificio. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che l'esenzione IMU per abitazione principale spetta solo alla persona fisica proprietaria o titolare di diritto reale che vi dimori e risieda, non alla società proprietaria del bene, neppure se un amministratore o socio vi abiti come mero detentore personale. La Corte ha quindi confermato la legittimità dell'avviso di accertamento e, considerata la definizione accelerata, ha condannato la ricorrente a una sanzione di euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende e ha dato atto dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a)

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la tassazione del fabbricato; la Corte non ne accoglie la lettura prospettata e valorizza il censimento catastale del bene come dato rilevante ai fini dell'imposizione.

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 6

    Richiamato dalla ricorrente; non è ritenuto decisivo ai fini dell'annullamento dell'atto.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    Richiamato per la doglianza sull'omessa allegazione degli atti richiamati nell'avviso; la Corte ritiene comunque adeguata la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è deducibile in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado, onere non assolto.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    È inammissibile il motivo c.d. misto che mescoli violazione di legge e omesso esame del fatto, imponendo alla Corte un'indebita opera di riqualificazione delle censure.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    In caso di doppia conforme preclude la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. se le ragioni di fatto delle decisioni di merito sono uniformi.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La sentenza tributaria deve contenere una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto; la Corte esclude la mancanza di motivazione nel caso concreto.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Parametro di riferimento del minimo costituzionale della motivazione; non risulta violato dalla sentenza impugnata.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    La motivazione deve raggiungere il minimo costituzionale; nel caso concreto tale soglia è ritenuta superata.

  • d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 9, comma 1

    "Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi"

    Individua i soggetti passivi IMU; la Corte ricava che l'esenzione per abitazione principale presuppone che il soggetto passivo sia la persona fisica titolare del diritto sull'immobile.

  • d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 1

    Rinvia all'art. 9 del d.lgs. n. 23/2011 per l'individuazione dei soggetti passivi IMU e per il coordinamento con l'agevolazione dell'abitazione principale.

  • d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 8, comma 3

    È richiamato come base normativa dell'esenzione per abitazione principale, che richiede requisiti soggettivi e oggettivi in capo alla persona fisica proprietaria o titolare di diritto reale.

  • d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 2

    È richiamato per l'esenzione dell'abitazione principale; la Corte ne limita l'applicazione alle persone fisiche che abbiano dimora abituale e residenza anagrafica nell'immobile.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma del procedimento accelerato in cassazione, utilizzata nel caso per la definizione in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    Richiamato per escludere la condanna ulteriore nel caso specifico, pur in presenza di ricorso manifestamente infondato/inammissibile.

  • art. 380-bis, terzo comma, c.p.c.

    Consente, nel procedimento accelerato, la condanna in presenza dei presupposti dell'art. 96 c.p.c.; la Corte applica la sanzione pecuniaria.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    Fondamento della sanzione di euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende per ricorso ritenuto manifestamente infondato/inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è inammissibile la formulazione di un motivo "misto" che cumuli e sovrapponga in modo indistinto violazioni di legge e vizi motivazionali, perché spetta al ricorrente selezionare con chiarezza il vizio dedotto.
  • In presenza di "doppia conforme" è preclusa la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c., salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
  • La motivazione è apparente solo quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione; non ricorre quando la sentenza, pur sintetica, affronta le questioni decisive e consente il controllo sulla ratio decidendi.
  • Ai fini dell'IMU, l'esenzione per abitazione principale spetta solo se il soggetto passivo è persona fisica titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull'immobile e vi abbia stabilito residenza anagrafica e dimora abituale.
  • L'utilizzazione dell'immobile da parte di un amministratore o socio, quale mero detentore personale, non basta a trasferire alla società proprietaria il beneficio dell'abitazione principale, poiché il requisito soggettivo e quello del godimento abitativo devono coesistere nel medesimo soggetto.
  • In materia di agevolazioni fiscali la disciplina è di stretta interpretazione e non può essere estesa oltre i casi espressamente previsti dalla norma.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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