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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3457/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del G.U.P. del 13/06/2023 che, nell'ambito di un patteggiamento ex art. 444 c.p.p. (pena di 2 anni di reclusione con sospensione condizionale concordata con la parte pubblica per il reato di bancarotta fraudolenta documentale), aveva altresì applicato pene accessorie interdittive e inabilitative previste dall'ultimo comma dell'art. 322 del D.Lgs. n.14/2019 per la durata di 5 anni. Il ricorrente deduceva errata applicazione dell'art. 322, comma 4, D.Lgs. n.14/2019 e dell'art. 445 c.p.p., che escluderebbe l'applicazione di pene accessorie quando la pena detentiva concordata nel patteggiamento non supera i due anni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che, per il carattere speciale e di "perennialità" attribuito al patteggiamento, l'art. 445, comma 1, c.p.p. esclude l'imposizione di pene accessorie o misure di sicurezza con la sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p., salvo eccezioni non rilevanti nel caso di specie; pertanto il G.U.P. non avrebbe potuto irrogare le pene accessorie previste dall'art. 322. La Corte ha annullato senza rinvio la parte della sentenza impugnata relativa alla determinazione della durata delle pene accessorie (eliminandole), lasciando impregiudicata la pena detentiva concordata (2 anni con sospensione condizionale).

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il patteggiamento; la sentenza emessa ex art. 444 è la misura concordata fra le parti e costituisce il presupposto per l'esclusione di pene accessorie ai sensi dell'art. 445 c.p.p.

  • art. 445, comma 1, cod. proc. pen.

    Stabilisce l'esclusione, in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), dell'irrogazione di pene accessorie o misure di sicurezza con la sentenza ex art. 444, fatta eccezione per specifiche ipotesi (es. confisca ex art. 240 c.p.). La Corte ha ritenuto questa norma prevalente e applicabile nel caso.

  • art. 322, ultimo comma, D.Lgs. n.14/2019 (Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza)

    Contiene pene accessorie interdittive/inabilitative in materia di reati societari/insolvenza; la Corte ha stabilito che la disposizione non può giustificare l'applicazione delle pene accessorie quando il patteggiamento rientra nel divieto di cui all'art. 445 c.p.p.

  • art. 216, ultimo comma, legge fallimentare (richiamato dalla sentenza)

    Norma che prevede pene/accessorie in materia fallimentare; la Corte ha ricordato che, pur essendo previsti obblighi di accessorie per talune fattispecie, il regime speciale del patteggiamento (art. 445 c.p.p.) prevale rispetto a dette disposizioni nel caso concreto.

  • art. 240, comma 2, cod. pen.

    Prevede la confisca come possibile misura anche in sede di patteggiamento; la Corte ha richiamato questa eccezione prevista dall'art. 445 c.p.p.

  • art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione di annullare senza rinvio quando, alla luce degli elementi acquisiti, non sono necessari ulteriori accertamenti. La Corte ha ritenuto ricorrere tale ipotesi e ha proceduto all'annullamento senza rinvio della parte relativa alle pene accessorie.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiami: Sez.5, n.10988/2019; Sez.5, n.15386/2016; Sez.4, n.9727/1994; Sez.6, n.5544/1996; Sez.5, n.17954/2014; Sez. Unite n.3464/2017)

    Segue e richiama orientamenti consolidati secondo cui il patteggiamento costituisce norma speciale con effetti limitativi sull'irrogazione di pene accessorie; le Sezioni Unite chiariscono i casi in cui la Cassazione può annullare senza rinvio.

Massime di principio

  • Quando la pena viene applicata su richiesta delle parti (patteggiamento ex art. 444 c.p.p.), l'art. 445 c.p.p. impedisce in linea di principio l'irrogazione di pene accessorie o misure di sicurezza nella sentenza di patteggiamento, salvo eccezioni espressamente previste (es. confisca ex art. 240 c.p.).
  • Se la pena detentiva concordata non supera i due anni, la giurisprudenza consolidata esclude l'applicazione delle pene accessorie obbligatorie per legge; il giudice non può aggirare questa regola invocando norme speciali in materia fallimentare o della crisi d'impresa.
  • L'erronea applicazione di pene accessorie nel contesto del patteggiamento può essere cassata e le pene accessorie eliminate dalla Corte di Cassazione, che può operare l'annullamento senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti (art. 620, comma 1, lett. l)).
  • Prima di concordare o accettare un patteggiamento è fondamentale verificare la compatibilità delle pene accessorie previste dalla normativa sostanziale con il divieto previsto dall'art. 445 c.p.p.; in caso di contrasto prevale la disciplina del patteggiamento.
  • Le eccezioni previste dall'art. 445 (es. comma 1-ter e la confisca) vanno esaminate con attenzione caso per caso: possono giustificare l'adozione di misure non altrimenti compatibili con il patteggiamento, ma devono rientrare nelle ipotesi espressamente previste dalla norma.
  • In sede di impugnazione in Cassazione, concentrare il motivo sulla violazione dell'art. 445 c.p.p. e sulle conseguenze pratiche (irrogazione illegittima di pene accessorie) è una linea efficace quando tutti i fatti sono già accertati e non servono nuovi accertamenti di merito.

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