Cassazione Penale, Sentenza n. 23987/2023 del 05/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per tentativo di furto pluriaggravato commesso il 25/08/2018: la difesa ha dedotto tre motivi di ricorso rilevando vizio di motivazione e insufficienza della prova (prova fondata sulle dichiarazioni del fidanzato della persona offesa; il bene non trovato addosso al CRETU), contestando la configurabilita' delle aggravanti contestate (destrezza e aggravante ex art. 625, c. 8-bis cod. pen.) e denunciando l'eccessivita' del trattamento sanzionatorio e la necessita' di maggiori benefici sulle generiche.
La decisione
La Corte Suprema ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per sopravvenuta improcedibilita' dell'azione penale per difetto di querela. Ha rilevato che, a seguito della modifica normativa (d.lgs. n.150/2022 e intervento di conversione legge n.199/2022), il reato e' oggi procedibile a querela di parte e l'art. 85 della disciplina transitoria fa decorrere il termine per la querela dalla data di entrata in vigore del decreto per i fatti commessi anteriormente, se la persona offesa era gia' a conoscenza del fatto. Nel caso la persona offesa aveva sin dall'inizio manifestato la volonta' di non sporgere querela e non risulta che l'abbia poi presentata; perciò, pur ritenendo le doglienze sulla destrezza assorbenti e meritevoli di valutazione, la Corte ha dichiarato l'improcedibilita' e annullato la sentenza senza riesame del merito. Il Procuratore generale e la difesa avevano entrambi richiesto l'annullamento senza rinvio per la stessa ragione.
Norme richiamate
d.lgs. n.150/2022 (modifica dell'art. 624, comma 3, cod. pen.)
La modifica ha reso il reato in esame procedibile a querela di parte, incidendo sul regime di procedibilita' dei fatti commessi prima dell'entrata in vigore
art. 85 del d.l. n.150/2022, come modificato dalla legge di conversione n.199/2022
Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.
Disposizione transitoria che riapre il termine per la presentazione della querela dalla data di entrata in vigore del decreto per i reati antecedenti, quando la vittima era gia' a conoscenza del fatto; se la querela non viene presentata nei termini, l'azione penale e' improcedibile
art. 625, comma 8-bis, cod. pen.
Aggravante per i reati commessi nei mezzi di trasporto; la sua applicazione richiede la prova dei presupposti fattuali, come la situazione di precarieta' della tranquillita' o una pressione dei passeggeri, che nel caso sono state contestate dalla difesa
Giurisprudenza sulla "destrezza" (ex Sez. U. n.34090/2017 e pronunce successive)
La Corte richiede criteri rigorosi per l'affermazione dell'aggravante della destrezza: non sempre si configura quando la distrazione della persona offesa non e' stata provocata dall'agente; le questioni relative alla configurabilita' della destrezza sono ritenute rilevanti e non manifestamente infondate
Massime di principio
- Se la normativa modifica il regime di procedibilita' di un reato rendendolo procedibile a querela, occorre verificare sempre se e quando la persona offesa ha presentato la querela; l'assenza della querela determina l'improcedibilita' dell'azione penale e l'annullamento del giudicato senza rinvio
- Le disposizioni transitorie (es. art. 85 cit.) possono far decorrere il termine per la querela dalla data di entrata in vigore del nuovo regime quando la vittima era gia' a conoscenza del fatto; bisogna calcolare i termini in base a tali norme e alle date effettive di notitia criminis
- Anche se le questioni di merito (es. insufficienza della prova, configurabilita' delle aggravanti come la destrezza o l'aggravante sui mezzi di trasporto) sono rilevanti e possono giustificare un riesame, un vizio procedurale di improcedibilita' prevale e impedisce la prosecuzione del processo
- La doglianza difensiva riguardo alla "destrezza" e' fondata su principi giurisprudenziali consolidati: per affermarla e' necessario dimostrare che l'agente abbia sfruttato una situazione di distrazione in modo particolarmente abile o abbia provocato la distrazione; la sola approfittamento di una distrazione non necessariamente configura la destrezza aggravante
- La parte che intende ottenere il proscioglimento per sopravvenuta improcedibilita' dovrebbe sollevare tempestivamente la questione e verificare le comunicazioni della persona offesa sulla querela; anche il Pubblico Ministero puo' e deve chiedere l'annullamento senza rinvio quando il difetto di querela e' evidente
- In presenza di mutamenti normativi che incidono sulla procedibilita', valutare sia le norme sostanziali sia le disposizioni transitorie per capire se e come i termini per atti processuali (ad es. querela) siano stati modificati
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